dello sviluppo produttivo e
competitivita'
Viste le direttive
n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 88/180/CEE, n. 81/181/CEE, concernenti
rispettivamente le emissioni sonore della gru a torre, escavatori
idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba;
Visti i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive
comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;
Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994,
n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalita'
per le autorizzazioni agli organismi nazionali al
rilascio delle relative certificazioni;
Vista la richiesta presentata dalla societa' PRO-CERT S.r.l.,
con sede in Sassuolo (Modena), via Madrid n. 12;
Rilevato che la documentazione pervenuta
e' conforme a quanto indicato nei decreti ministeriali;
Considerato che la societa' PRO-CERT S.r.l., con sede in
Sassuolo (Modena), via Madrid n. 12, ha dichiarato di
soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;
Visto l'esito favorevole dell'istruttoria condotta
dall'apposita Commissione di coordinamento formata dai
Ministeri delle attivita' produttive, del lavoro e
previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente,
convocata ai sensi dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopra citati e
svoltasi il 21 maggio 2001;
Decreta:
Articolo unico
1. La societa'
PRO-CERT, con sede in Sassuolo (Modena), via Madrid n. 12, e'
autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i
livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine
individuate dalle direttive CEE in premessa:
macchine e materiali per cantieri;
gru a torre, escavatori
idraulici e a fune, apripista e pale
caricatrici;
motocompressori;
gruppi elettrogeni di saldatura;
gruppi elettrogeni;
martelli demolitori azionati a mano;
tosaerba.
2. La certificazione CE ed il controllo di conformita' dei prodotti
di cui al precedente comma sono effettuati secondo
le forme e le modalita' stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei
certificati emessi e' inviata con periodicita'
trimestrale all'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita'
produttive.
3. Gli estremi delle certificazioni
rilasciate sono riportate nell'apposito registro
vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero
delle attivita' produttive.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di
certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati
per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale
la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2001
Il direttore generale: Visconti