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MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA |
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Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 17, comma 14-bis, ter e quater; Decreta: Art. 1 1. I corrispettivi per le attivita' di progettazione e per le altre attivita' previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Art. 2 1. Gli onorari di cui alla
tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono
stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a
50 milioni di lire. Art. 3 1. Il rimborso delle spese e dei
compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito
dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti
esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere
riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo
per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento
per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori
intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare. Art. 4 1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attivita' di direzione lavori non e' dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto. Art. 5 1. Il metodo di calcolo relativo
alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e' il seguente: TABELLE da pag. 57 a pag. 68 della G.U. |
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