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IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
sono
state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in
merito alle certificazioni del sistema di gestione per la qualita' di cui
alle norme UNI EN ISO 9000, in particolare alla validita' delle stesse;
l'Autorita' ha convocato in audizione, tenuta il 17 ottobre u.s., il
Sincert, responsabile, per l'Italia, dell'accreditamento degli organismi
di certificazione;
Ritenuto che: l'art. 8, comma 11-quater, della legge
n. 109/1994 e successive modificazioni stabilisce che le imprese in
possesso della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della
presenza di elementi significativi e, tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei benefici seguenti:
a) la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2
dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte al 50%;
b) nel caso di
appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la
certificazione del sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della
legge n. 109/1994 e successive modificazioni;
l'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 dispone che il possesso della
certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e' condizione necessaria per il riconoscimento
dell'incremento convenzionale premiante;
la determinazione n. 56/2000, al
punto 11, precisa che "la data di scadenza dell'attestazione di
qualificazione, qualora essa sia rilasciata sulla base dell'incremento
convenzionale premiante, deve coincidere con la data di scadenza del
certificato o dichiarazioni relative al possesso di qualita' aziendale
UNI EN ISO 9000".
Considerato che:
il Sincert, nell'audizione
tenutasi presso questa Autorita', ha depositato il documento relativo
alle SCADENZE DELLE CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA
QUALITA' RILASCIATE DA ORGANISMI ACCREDITATI SINCERT, riferendo che il
riconoscimento dei requisiti connessi alla gestione in qualita' del
processo produttivo risulta legato alla eventuale perdita dei requisiti,
accertata nel corso delle periodiche visite ispettive, nonche',
principalmente alla scadenza del rapporto contrattuale tra organismo
certificatore e societa' certificata; ne deriva che la data di scadenza
della certificazione di qualita', salvo rinnovo della stessa, coincide
con il triennio di validita' del rapporto contrattuale stesso; tale data
di scadenza viene riportata sulla certificazione di qualita', come
stabilito nei regolamenti Sincert, secondo due modalita':
a) il
certificato riporta esplicitamente, oltre alla data di prima emissione e
di emissione corrente, anche la data di scadenza, che coincide con il
periodo di validita' del certificato, di norma triennale; la data di
scadenza indicata sul certificato coincide, generalmente, con il termine
del contratto esistente tra Organismo e Azienda certificata, tramite
apposita visita ispettiva, detta di rinnovo; a seguito di esito positivo
di detta verifica, l'Organismo emette un nuovo Certificato e procede al
rinnovo, esplicito o tacito, del Contratto;
b) il certificato, in cui e'
sempre presente la data di prima emissione e di emissione corrente, non
riporta in modo esplicito la data di scadenza.
Tale data risulta,
tuttavia, indicata, in termini impliciti, tramite la dizione prevista dal
regolamento Sincert per l'accreditamento degli organismi di
certificazione:
"La validita' del presente certificato e'
subordinata a sorveglianza periodica (sei mesi o un anno) ed al riesame
completo del sistema di gestione per la qualita' (o altro sistema di
gestione aziendale) con periodicita' triennale";
la scadenza del
certificato e' pertanto implicitamente stabilita' a tre anni decorrenti
dalla data di emissione (prima o corrente) e cio' anche qualora il
contratto tra organismo e azienda non preveda esplicitamente tale
scadenza come clausola contrattuale;
il Sincert, al fine di agevolare le
procedure di accertamento della validita' della certificazione di
qualita', provvedera' affinche' le nuove certificazioni, emesse da
organismi accreditati, saranno integrate con la dicitura:
"Per una
informazione puntuale ed aggiornata circa la validita' del presente
certificato, si prega di contattare il seguente numero telefonico ... o
indirizzo e mail ...";
il Sincert, inoltre, nel corso dell'audizione
si e' impegnato ad informare questa Autorita', che ne fara' oggetto di
specifica comunicazione alle Soa, relativamente a tutti i procedimenti di
revoca o di modifica delle Certificazioni dei sistemi di gestione per la
qualita' gia' rilasciate dagli Organismi di certificazione. Dalle
considerazioni svolte, al fine di garantire i principi di uniformita' di
comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, i criteri da
tener presente in sede di esperimento delle procedure di gara sono nei
termini suindicati.
Roma, 7 novembre 2001
Il presidente: Garri
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