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IL CONSIGLIO
Premesso
Alcune stazioni appaltanti avevano chiesto chiarimenti in ordine
all'applicazione dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni e, in particolare, le richieste avevano riguardato le seguenti
principali questioni:
a) il significato da attribuire all'inciso "nei cantieri in cui e' prevista
la presenza di piu' imprese" di cui all'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in quali casi operi la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo
decreto legislativo nella parte in cui prevede che il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori debba essere nominato anche nel caso in cui dopo
l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione sia affidata ad una o
piu' imprese;
c) se, nel caso di incarichi di progettazione affidati anteriormente al 24 marzo
1997 ma non ancora appaltati, il piano di sicurezza debba essere redatto, quale
sia il soggetto su cui ricade detto obbligo ed ai sensi di quale normativa.
Sulle indicate questioni, l'Autorita' di vigilanza, in conformita' al proprio
regolamento interno di funzionamento, acquisiva l'avviso del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e dell'ANCE.
Considerato.
1. La prima questione attiene al significato da attribuire all'inciso "nei
cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese" di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, riproduttivo del testo
utilizzato dall'art. 3, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 92/57/CEE del
24 giugno 1992. Nella sussistenza di tale presupposto si pone, in particolare,
un problema di "coordinamento" degli adempimenti, relativi alla
sicurezza e facenti capo a ciascuna delle singole realta' organizzative
concretamente operanti ed insorge quindi l'obbligo di nominare un coordinatore
per la progettazione ed un coordinatore per l'esecuzione dell'opera. Stando al
dato testuale e logico della norma, devesi ritenere che l'ipotesi in essa
configurata ricorra in ogni caso in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da
piu' realta'
imprenditoriali, operanti anche non contestualmente, ed escludendo che il
lavoratore autonomo possa essere conteggiato nel numero delle imprese presenti
in cantiere. A tale ultima considerazione conduce,
innanzitutto, il riferimento contenuto nella norma, al concetto di impresa e,
conseguentemente, al momento organizzativo che la caratterizza; rilevano,
altresi', le definizioni di "lavoratore subordinato", di "datore
di lavoro" e di "lavoratore autonomo", contenute nelle direttive
comunitarie 89/31/CEE e 92/57/CEE tra loro nettamente antitetiche ed
implicitamente recepite sul piano interno.
Sicche', come rilevato dal Ministero del lavoro, e' il ricorso alla
sostanzialita' della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che
porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui, in particolare,
l'imprenditore artigiano potra' definirsi "impresa" quando avra'
dipendenti e rispetto ad essi si porra' quale "datore lavoro"; sara'
"lavoratore autonomo" quando non ne avra' ovvero quando partecipera'
da solo, senza dipendenti, all'attivita' di cantiere.
2. Quanto, poi, alla questione relativa all'operativita' della disposizione di
cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 494/1996 e concernente
la nomina di un coordinatore per l'esecuzione in corso d'opera - ovvero
successivamente all'affidamento dei lavori ad una sola impresa - si deve
ritenere che la previsione faccia espresso riferimento prevalentemente
all'ipotesi del "subappalto" dei lavori ma che trovi comunque
applicazione in ogni altro caso in cui, oltre all'impresa inizialmente
affidataria, intervenga nella realizzazione dei lavori o di parte di essi altra
ovvero altre imprese. Anche in tal caso, sussiste il presupposto della
"presenza di piu' imprese" ancorche' si tratti di imprese che non
operano contestualmente ed anche se il riferimento a tale compresenza non e'
configurato al momento dell'affidamento dell'appalto bensi' successivamente
all'affidamento dello stesso.
Come rilevato dal Ministero del lavoro, per come e' formulata, la norma
sembrerebbe riguardare principalmente l'ipotesi di lavori affidati da privati -
per i quali, ai sensi dell'art. 1656 del codice civile, puo' essere vietato il
ricorso al subappalto - sembrando la stessa difficilmente applicabile al settore
degli appalti pubblici, per i quali la vigente disciplina non consente all'ente
committente, salvo ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in
tale ambito la presenza di piu' imprese nel cantiere e' da considerarsi una
evenienza pressoche' ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di
progettazione.
3. Con riferimento, infine, alla questione concernente l'entrata in vigore
dell'obbligo di redigere il piano di sicurezza, va rilevato che l'art. 25, comma
2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 ha chiarito in modo
esplicito che solo nell'ipotesi in cui l'incarico di progettazione sia anteriore
al 24 marzo 1997 e si sia gia' conclusa alla data del 18 aprile 2000 la relativa
fase con l'approvazione del progetto esecutivo non si applicano le disposizioni
introdotte dal decreto legislativo n. 494/1996. In tal caso continua ad
applicarsi, invece, la disposizione di cui all'art. 31, comma 1-bis della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che individua
nell'appaltatore o nel concessionario il destinatario dell'obbligo di redazione
di un piano di sicurezza, sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, e
di un piano
operativo di sicurezza.
Per le considerazioni esposte, e' da ritenere che:
1) l'inciso "nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
imprese", di cui all' art. 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
e successive modificazioni, fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori
appaltati vengono eseguiti da piu' imprenditori, anche non contemporaneamente,
ed escludendo che dal relativo computo possano essere ricompresi i lavoratori
autonomi;
2) la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, medesimo indicato decreto
legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, fa riferimento, oltre
che all'ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso in cui intervenga, nel corso
della realizzazione dei lavori, altra impresa che si aggiunga a quella
inizialmente affidataria; con la precisazione che, sulla base della normativa
vigente in materia di lavori pubblici e' da intendersi come fisiologica la
presenza di piu' imprese in cantiere;
3) ai sensi del disposto di cui al relativo art. 25, comma 2, del decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528, le norme di questo testo normativo trovano
applicazione anche nel caso in cui vi sia stato affidamento di incarico di
progettazione prima del 24 marzo 1997 e sempre che non sia intervenuta alla data
del 18 aprile 2000, l'approvazione del progetto esecutivo; al contrario, invece,
trovera' applicazione la normativa vigente alla data di affidamento
dell'incarico di progettazione nel caso in cui, alla predetta data del 18 aprile
2000, non sia intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo medesimo.
Roma, 29 marzo 2001
Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito
PS:
le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. vengono,
normalmente, inserite nel portale due volte, per maggiore tempestività di
informazione; la prima volta quando vengono emesse dall’Autorità stessa e la
seconda in seguito alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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