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Premesso
Alcune stazioni appaltanti avevano chiesto chiarimenti in ordine
all'applicazione dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni e, in particolare, le richieste avevano riguardato le seguenti
principali questioni:
a) il significato da attribuire all'inciso "nei cantieri in cui è prevista
la presenza di più imprese" di cui all'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, 494 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in quali casi operi la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo
decreto legislativo nella parte in cui prevede che il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori debba essere nominato anche nel caso in cui dopo
l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione sia affidata ad una o
più imprese;
c) se, nel caso di incarichi di progettazione affidati anteriormente al 24 marzo
1997 ma non ancora appaltati, il piano di sicurezza debba essere redatto, quale
sia il soggetto su cui ricade detto obbligo ed ai sensi di quale normativa.
Sulle indicate questioni, l'Autorità di vigilanza, in conformità al proprio
regolamento interno di funzionamento, acquisiva l'avviso del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e dell'ANCE.
Considerato
1. La prima questione attiene al significato da attribuire all'inciso "nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese" di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, riproduttivo del testo
utilizzato dall'art. 3, par.1 della direttiva comunitaria 92/57/CEE del 24
giugno 1992. Nella sussistenza di tale presupposto si pone, in particolare, un
problema di "coordinamento" degli adempimenti, relativi alla sicurezza
e facenti capo a ciascuna delle singole realtà organizzative concretamente
operanti ed insorge quindi l'obbligo di nominare un coordinatore per la
progettazione ed un coordinatore per l'esecuzione dell'opera. Stando al dato
testuale e logico della norma, devesi ritenere che l'ipotesi in essa configurata
ricorra in ogni caso in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da più realtà
imprenditoriali, operanti anche non contestualmente, ed escludendo che il
lavoratore autonomo possa essere conteggiato nel numero delle imprese presenti
in cantiere. A tale ultima considerazione conduce, innanzitutto, il riferimento
contenuto nella norma, al concetto di impresa e, conseguentemente, al momento
organizzativo che la caratterizza; rilevano, altresì, le definizioni di
"lavoratore subordinato", di "datore di lavoro" e di
"lavoratore autonomo", contenute nelle direttive comunitarie 89/31/CEE
e 92/57/CEE tra loro nettamente antitetiche ed implicitamente recepite sul piano
interno. Sicché, come rilevato dal Ministero del lavoro, è il ricorso alla
sostanzialità della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che
porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui, in particolare,
l'imprenditore artigiano potrà definirsi "impresa" quando avrà
dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale "datore lavoro"; sarà
"lavoratore autonomo" quando non ne avrà ovvero quando parteciperà
da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere.
2. Quanto, poi, alla questione relativa all'operatività della disposizione di
cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 494/1996 e concernente
la nomina di un coordinatore per l'esecuzione in corso d'opera - ovvero
successivamente all'affidamento dei lavori ad una sola impresa - si deve
ritenere che la previsione faccia espresso riferimento prevalentemente
all'ipotesi del "subappalto" dei lavori ma che trovi comunque
applicazione in ogni altro caso in cui, oltre all'impresa inizialmente
affidataria, intervenga nella realizzazione dei lavori o di parte di essi altra
ovvero altre imprese. Anche in tal caso, sussiste il presupposto della
"presenza di più imprese" ancorché si tratti di imprese che non
operano contestualmente ed anche se il riferimento a tale compresenza non è
configurato al momento dell'affidamento dell'appalto bensì successivamente
all'affidamento dello stesso.
Come rilevato dal Ministero del lavoro, per come è formulata, la norma
sembrerebbe riguardare principalmente l'ipotesi di lavori affidati da privati -
per i quali, ai sensi dell'art. 1656 del codice civile, può essere vietato il
ricorso al subappalto - sembrando la stessa difficilmente applicabile al settore
degli appalti pubblici, per i quali la vigente disciplina non consente all'ente
committente, salvo ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in
tale ambito la presenza di più imprese nel cantiere è da considerarsi una
evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di
progettazione.
3. Con riferimento, infine, alla questione concernente l'entrata in vigore
dell'obbligo di redigere il piano di sicurezza, va rilevato che l'art. 25, comma
2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 ha chiarito in modo
esplicito che solo nell'ipotesi in cui l'incarico di progettazione sia anteriore
al 24 marzo 1997 e si sia già conclusa alla data del 18 aprile 2000 la relativa
fase con l'approvazione del progetto esecutivo non si applicano le disposizioni
introdotte dal D. L.vo n. 494/1996. In tal caso continua ad applicarsi, invece,
la disposizione di cui all'art. 31, comma 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni, che individua nell'appaltatore o nel
concessionario il destinatario dell'obbligo di redazione di un piano di
sicurezza, sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, e di un piano
operativo di sicurezza.
Per le considerazioni esposte, è da ritenere che:
1.) l'inciso "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese", di cui all'art. 3 del decreto-legislativo 14 agosto 1996, n. 494
e successive modificazioni, fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori
appaltati vengono eseguiti da più imprenditori, anche non contemporaneamente,
ed escludendo che dal relativo computo possano essere ricompresi i lavoratori
autonomi;
2.) la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, medesimo indicato
decreto-legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, fa riferimento,
oltre che all'ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso in cui intervenga, nel
corso della realizzazione dei lavori, altra impresa che si aggiunga a quella
inizialmente affidataria; con la precisazione che, sulla base della normativa
vigente in materia di lavori pubblici è da intendersi come fisiologica la
presenza di più imprese in cantiere;
3.) ai sensi del disposto di cui al relativo art.25, comma 2, del
decreto-legislativo 19 novembre 1999, n. 528, le norme di questo testo normativo
trovano applicazione anche nel caso in cui vi sia stato affidamento di incarico
di progettazione prima del 24 marzo 1997 e sempre che non sia intervenuta alla
data del 18 aprile 2000, l'approvazione del progetto esecutivo; al contrario,
invece, troverà applicazione la normativa vigente alla data di affidamento
dell'incarico di progettazione nel caso in cui, alla predetta data del 18 aprile
2000, non sia intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo medesimo.
Il Segretario
Maria Esposito
Il Presidente
Prof. Francesco Garri
PS: le
determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. vengono, normalmente,
inserite nel portale due volte, per maggiore tempestività di informazione; la
prima volta quando vengono emesse dall’Autorità stessa e la seconda in
seguito alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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