Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109

(Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29/2/2000 - Suppl. Ordinario n. 36)

  
TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullato nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per :

a) "Legge": la legge 14 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;
b) "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullata nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
c) "Regolamento generale": il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2 della Legge;
d) "Regolamento": il presente regolamento;
e) "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati delle norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
f) "Autorità": l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge;
g) "Organismo di autorizzazione": l’Autorità;
h) "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
i) "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a), b) della Legge;
l) "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità;
m) "Autorizzazione": l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale l’Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera i);
n) "Accreditamento": l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
o) "Commissione": la Commissione consultiva prevista dall’articolo 8, comma 3, della Legge del cui parere si avvale l’Autorità ai fini dell’autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell’attestazione di qualificazione;
p) "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a), b) della Legge;
q) "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;
r) "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), della Legge;
s) "Osservatorio": l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 10, lettera c), e all'articolo 14, comma 11, della Legge;
t) "Imprese": i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge;
u) "Impresa assegnataria": l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o totalmente, l’esecuzione dei lavori;
v) "Casse Edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.

Art. 3

Categorie e classifiche

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie a loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

3. Le categorie sono specificate nell’allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I fino a Lire 500.000.000 euro 258.228
II fino a Lire 1.000.000.000 euro 516.457
III fino a Lire 2.000.000.000 euro 1.032.913
IV fino a Lire 5.000.000.000 euro 2.582.284
V fino a Lire 10.000.000.000 euro 5.164.569
VI fino a Lire 20.000.000.000 euro 10.329.138
VII fino a Lire 30.000.000.000 euro 15.493.707
VIII oltre Lire 30.000.000.000 euro 15.493.707

5. L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (Euro 20.658.276).

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.

7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea.

8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.

Art. 4

Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e  correlati del sistema di qualità aziendale

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

TITOLO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 5

Commissione consultiva

1. La Commissione è composta dai seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro competente;
c) un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministro competente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero dell’ambiente designato dal Ministro competente;
f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente;
g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
h) due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullata nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
i) due rappresentanti dei Comuni designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
l) un rappresentante delle Province designato dall’Unione delle province d’Italia;
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto.

2. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale dell’Autorità.

3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della Commissione.

4. La Commissione è convocata dal Presidente dell’Autorità, con preavviso di almeno quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da trattare.

5. I pareri della Commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Per la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito un compenso nella misura determinata dall’Autorità nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 6

Nomina dei componenti della Commissione

1. I membri della Commissione sono nominati dall’Autorità e durano in carica per un triennio.

2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall’incarico per qualsiasi altro motivo, l’Autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 7

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli

1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.

6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del requisito dell’indipendenza l’Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

7. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste.

8. Le SOA comunicano all’Autorità l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.

9. La mancata risposta a richieste dell’Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell'autorizzazione.

Art. 8

Partecipazioni azionarie

1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le regioni e le province autonome.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullato nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'Autorità.

4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.

6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA.

Art. 9

Requisiti tecnici delle SOA

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.

3. Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.

4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 10

Concessione e revoca della autorizzazione

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

5. L'autorizzazione è revocata dall'Autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge, del presente Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).

6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.

8. In via istruttoria l’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.

9. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall’Autorità.

10. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.

Art. 11

Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

1. L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

2. L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.

Art. 12

Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal Regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato.

2. Per l’espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all''allegato E.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)

4. Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)

5. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.

Art. 13

Autorizzazione di organismi di certificazione

1. Gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'Autorità.

2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla denominazione sociale e all’unicità dell’oggetto sociale.

Art. 14

Vigilanza dell’Autorità

1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 4, e nel titolo III;
d) applichino le tariffe di cui all’allegato E.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell’Autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica l’Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni.

3. L’Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.

TITOLO III

Requisiti per la qualificazione

Art. 15

Domanda di qualificazione

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della Legge secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.

2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta giorni.

5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.

5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.
(i commi 5 e 5-bis sostituiscono il precedente comma 5 ad opera dell'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)

6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già acquisita.

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

Art. 15-bis

Verifica triennale

(articolo introdotto dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.

2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.

3. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.

5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.

6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.

Art. 16

Reclami

1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell’Autorità qualora l’impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.

2. L’Autorità, sentita l’impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato. L’inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell’Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del presente Regolamento.

Art. 17

Requisiti d'ordine generale

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Art. 18

Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 22.

6. L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 22, comma 7.
(periodi 5 e 6 soppressi dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 34)

7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004, poi dall'art. 1, lettera a), D.P.R. n. 74 del 2007)

9. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’ammortamento ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il rapporto di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d’affari di cui al comma 2, lettera b), è inferiore alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)

Art. 19

Incremento convenzionale premiante

1. Qualora l’impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui all’articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;

i valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall’impresa sono figurativamente incrementati in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato F; gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18.

Art. 20

Consorzi stabili

(articolo così sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)

1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

Art. 21

Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti

1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, comma1, lettera b) del presente Regolamento.

Art. 22

Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

1. La cifra d’affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all’articolo 18, comma 2, lettera b), e all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. Fino al 31 dicembre 2005 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
(termine così prorogato dall'articolo 1-bis della legge n 162 del 2004)

3. I lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

4. Fino al 31 dicembre 2005 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
(termine così prorogato dall'articolo 1-bis della legge n 162 del 2004)

5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

6. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

Art. 23

Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:

a) per i Paesi aderenti all’Unione Europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.

Art. 24

Lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:

a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.

2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.

Art. 25

Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell’intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.

5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b).

Art. 26

Direzione tecnica

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti,

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
(comma così modificato dall'articolo 65, comma 5, della legge n. 388 del 2000)

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone:

a) la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) a conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. Se la variazione della direzione tecnica è influente per l’iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.

Art. 27

Casellario informatico

1. Presso l’Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del presente Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal Regolamento generale.

2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della Legge;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.

3. Le imprese sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 17.

4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita dall’Autorità e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.

6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.

Art. 28

Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO IV

Norme transitorie

Art. 29

Disciplina transitoria

(articolo la cui efficacia è cessata al 1° gennaio 2002)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.

2. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Fino all’entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 3.

Art. 30

Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

(articolo la cui efficacia è cessata al 1° gennaio 2002)

1. La stazione appaltante indica nel bando di gara:

a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l’allegato A e l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento;
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.

2. Le parti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

Art. 31

Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP

(articolo la cui efficacia è cessata al 1° gennaio 2002)

1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da affidare;
b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di Euro, la percentuale è fissata al 40%;
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata;
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà.

2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 18, comma 15; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

3.  (comma abrogato dall'articolo 65, comma 6, della legge n. 388 del 2000)

Art. 32

Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP

(articolo la cui efficacia è cessata al 1 marzo 2001)

1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo dell’appalto da affidare;
b) esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da affidare;
c) esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di importo, non inferiore al 30% di quello dell’appalto da affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello dell’appalto da affidare ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello dell’appalto da affidare;
d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore a quanto previsto valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata;
e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente realizzata.

2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

3. Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Art. 33

Disposizioni finali

(articolo la cui efficacia è cessata al 1 gennaio 2001)

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO A

PREMESSE

- Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

- La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

- La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

- La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.

- Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: DIGHE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.

OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
(declaratoria così modificata dall'art. 1 del d.P.R. n. 93 del 2004, poi dall'art. 1, lettera b), D.P.R. n. 74 del 2007)

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,  la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture esistenti e funzionanti nonché l’esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l’esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l’esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: COPERTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE

   

CATEGORIE NUOVE

Qualificazione obbligatoria

CATEGORIE
d.m. 15/05/98, n. 304

CATEGORIE
d.m. 25/02/82, n. 770

 

OG 1

Edifici civili e industriali

SI

G1

2

 

OG 2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ….

SI

G2

3A - 3B

G

OG 3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ....

SI

G3

4 - 6 - 8

E

OG 4

Opere d’arte nel sottosuolo

SI

G4

15

N

OG 5

Dighe

SI

G5

14

E

OG 6

Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

SI

G6

10A - 10C - 19E

R

OG 7

Opere marittime e lavori di dragaggio

SI

G7

13A - 13B

A

OG 8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

SI

G8

10B

L

OG 9

Impianti per la produzione di energia elettrica

SI

G9

16A - 16B - 16C - 16D

I

OG 10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

SI

G 10

9D - 16F - 16G - 16H - 16L

 

OG 11

Impianti tecnologici

SI

G 11

5A - 5C

 

OG 12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

SI

   
 

OG 13

Opere di ingegneria naturalistica

SI

  11
 

OS 1

Lavori in terra

 

S 1

1

 

OS 2

Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico

SI

S 2

 
 

OS 3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

SI

S 3

5A1 - 5B

 

OS 4

Impianti elettromeccanici trasportatori

SI

S 4

5D - 5D1 - 20

 

OS 5

Impianti pneumatici e antintrusione

SI

S 5

5E

 

OS 6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

 

S 6

5F1 - 5F3

 

OS 7

Finiture di opere generali di natura edile

 

S 7

5F2 - 5G

 

OS 8

Finiture di opere generali di natura tecnica

 

S 8

5H

S

OS 9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

SI

S 9

9A - 9B - 9C -9E

P

OS 10

Segnaletica stradale non luminosa

SI

S 10

7

E

OS 11

Apparecchiature strutturali speciali

SI

S 11

 

C

OS 12

Barriere e protezioni stradali (introdotta la parola «SI» ad opera del D.P.R. n. 93 del 2004)

SI

S 12

 

I

OS 13

Strutture prefabbricate in cemento armato

SI

S 13

 

A

OS 14

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

SI

S 14

12B

L

OS 15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

SI

S 15

13C

I

OS 16

Impianti per centrali produzione energia elettrica

SI

S 16

16E - 16I

Z

OS 17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

SI

S 17

16M

Z

OS 18

Componenti strutturali in acciaio o metallo

SI

S 18

17

A

OS 19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ….

SI

S 19

18

T

OS 20

Rilevamenti topografici

SI

S 20

19A - 19B

E

OS 21

Opere strutturali speciali

SI

S 21

19C - 19D - 19F

 

OS 22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

SI

S 23

12A
 

OS 23

Demolizione di opere

 

S 1

 

 

OS 24

Verde e arredo urbano

SI

S 1

11

 

OS 25

Scavi archeologici

SI

G 2

3B

 

OS 26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

 

G 3

8

 

OS 27

Impianti per la trazione elettrica

SI

G 10

9D

 

OS 28

Impianti termici e di condizionamento

SI

G 11

5A

 

OS 29

Armamento ferroviario

SI

S 9

9A - 9B - 9C - 9E

 

OS 30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

SI

G 11

5C

 

OS 31

Impianti per la mobilità sospesa

SI

S 18

17

 

OS 32

Strutture in legno

 

G 1

2

 

OS 33

Coperture speciali

SI

G 1

2

 

OS 34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

 

S 8

5H

ALLEGATO B

TABELLA REQUISITO QUALITA’

Requisito

Classifica I e II
( da 0 a 1 mld.)

Classifica III, IV e V
(da 1 a 10 mld.)

Classifica VI e VII
( da 10 a 30 mld.)

Classifica VIII
(illimitato)

Elementi del sistema di qualità

anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no

anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - sì
anno 2004 - sì

anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - sì
anno 2004 - //

anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - //
anno 2004 - //

Sistema di qualità

anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - no

anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - sì

anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - sì
regime - sì

anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 – no
anno 2003 – sì
anno 2004 – sì
regime - sì

ALLEGATO C

ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA’

1. ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E MANUALE DELLA QUALITA’

La presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità si considera raggiunta in una impresa quando sono presenti in essa le caratteristiche organizzative e le modalità operative specificate nel presente documento.

L'impresa dimostra di avere acquisito elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità, che sono riassunti in un manuale della qualità; questo costituisce anche strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento.

Il manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.

La dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità da parte degli organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi.

Gli aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo.

Si tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da corrispondere a un sistema qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi organizzative e operative di una impresa di costruzioni.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E LORO CONTROLLO

Principio generale

L'impresa è dotata di una organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un sistema qualità semplificato, basato su elementi significativi e tra loro correlati tra quelli indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti nel seguente documento.

Elementi da prendere in considerazione:

2.1 il vertice dell'impresa ha espresso e diffuso la volontà di operare in qualità, in un documento "Politica della qualità", che fa riferimento agli obiettivi e agli strumenti per ottenere lo scopo; la politica della qualità è contenuta nel manuale della qualità;
2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità mediante un organigramma funzionale ed una descrizione delle principali figure professionali che intervengono nel processo produttivo. con ruoli e responsabilità;
2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità che ha competenza autorità e responsabilità per quanto concerne il funzionamento e l'applicazione dei sistema qualità aziendale; questo ruolo può essere assunto da una persona che abbia anche altre mansioni all'interno dell'impresa;
2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura per tenere sotto controllo i documenti relativi al sistema qualità; il responsabile della qualità ha concordato il contenuto dei documenti con le persone coinvolte ed ha organizzato circolazione, archiviazione e aggiornamento dei documenti stessi;
2.5 L'impresa ha messo a punto ed applica procedure per il reclutamento dei personale e per la formazione dei personale stesso, laddove necessaria;
2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità per effettuare ispezioni interne finalizzate a verificare se le procedure sono seguite, se sono congrue con gli obiettivi prefissati, se ci sono possibilità di migliorarle.

L'impresa deve perciò:

Avere ed applicare un manuale della qualità che contenga:

  • la politica della qualità (vedi 2.1);
  • gli elementi organizzativi dell'impresa (organigramma funzionale, ruoli competenze e responsabilità) (vedi 2.2);
  • l'indicazione del responsabile per la qualità (vedi 2.3);
  • le procedure adottate, articolate secondo il seguente schema: scopo, responsabilità personali, procedura, documentazione;
  • le modalità di controllo e revisione dei sistema;

Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:

Controllo della documentazione (vedi 2,4)
Descrive come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le corrette informazioni

Reclutamento del personale e formazione (vedi 2.5)
Descrive le procedure da seguire per il reclutamento dei personale necessario, per la individuazione e pianificazione delle eventuali necessità di formazione

Ispezioni interne (vedi 2.6)
Descrive le modalità da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne dei sistema qualità.

3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, VERIFICHE IN CASO Di AGGIUDICAZIONE, AVVIO E PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA

Principio generale

L'impresa deve seguire delle metodologie prestabilire per garantirsi di avere, in ogni fase della gara e della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i requisiti dell'opera da costruire e i tempi contrattuali.

Elementi da prendere in considerazione:

3.1. in fase di formulazione dell'offerta, il dossier dei documenti di gara deve essere esaminato sotto tutti gli aspetti tecnici, temporali, economici, di qualità e di sicurezza; se l'impresa intende partecipare, l'offerta è studiata e formulata comprendendo una parte tecnica, una parte economica e una parte relativa alla gestione della qualità, per ciascuna delle quali si è verificata la capacità dell'impresa a soddisfare il contratto;
3.2. in caso di aggiudicazione, l'impresa deve verificare la relativa documentazione, per risolvere con il committente gli eventuali aspetti che differissero da quelli dei documenti di gara; l'impresa deve anche verificare le modalità di comunicazione con il committente e i suoi rappresentanti e verificare le garanzie sulle modalità di pagamento;
3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la pianificazione della commessa, che prevedano la distribuzione di ruoli e responsabilità, la pianificazione dei lavori, la preparazione, se necessario, di alcune istruzioni di lavoro

Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:

Formulazione delle offerte (vedi 3.1)
Descrive le attività da intraprendere per esaminare e verificare le richieste dei committenti e per partecipare alle gare.

Aggiudicazione di un lavoro (vedi 3.2)
Descrive le attività da intraprendere per verificare dettagliatamente le richieste dei Committente ed accertarsi della disponibilità delle risorse necessarie per portare a termine il lavoro

Avvio della commessa (vedi 3.3)
Descrive le attività necessarie per iniziare un lavoro

4. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBAPPALTI

Principio generale

L'impresa deve garantirsi che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti richiesti nelle specifiche di progetto e di capitolato.

L'impresa deve garantirsi che i subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo da non creare problemi nella gestione di una commessa.

Tali subappaltatori dovranno perciò essere tali da fornire garanzie di affidabilità per quanto riguarda i requisiti della parte di opera loro assegnata, i tempi di realizzazione, il rispetto delle norme tecniche e le normative sul lavoro.

Elementi da prendere in considerazione:

4.1. definizione dei requisiti dei materiali e prodotti da approvvigionare : tali requisiti devono essere chiaramente individuati in funzione dì quanto richiesto dalla normativa tecnica nazionale, dagli elaborati progettuali e dal capitolato speciale tecnico di appalto;
4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di acquisto devono contenere espressamente la richiesta dei requisiti individuati e tutti gli elementi utili per definire chiaramente i prodotti.
4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono essere selezionati secondo criteri volti a garantire la loro affidabilità e quella dei loro prodotti; l'impresa è libera di scegliere i criteri di selezione da adottare, purché questi facciano riferimento alla qualità di forniture precedenti, al rapporto costo qualità, al rispetto dei tempi di consegna, agli aspetti organizzativi dei fornitore, alle sue eventuali forme di certificazione di prodotto o di azienda; la presenza di procedure di selezione dei fornitori e la loro applicazione sono sufficienti ai fini della dichiarazione dell'organismo di certificazione, anche se una selezione storica non è stata ancora portata a termine;
4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e componenti approvvigionati devono essere verificati, accettati e immagazzinati in modo da garantire la loro rispondenza all'ordine e la loro successiva corretta utilizzazione;
4.5. i potenziali subappaltatori devono essere individuati sulla base di parametri di tipo commerciale, esaminati congiuntamente ad aspetti relativi alla garanzia del loro operare (eventuale certificazione di sistema qualità o dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità, dati storici sulle loro prestazioni, accertamenti diretti da parte dell'impresa);
4.6. l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei potenziali subappaltatori in fase di offerta e per la loro selezione quando un lavoro è stato aggiudicato.

Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:

Approvvigionamento di materiali e componenti (vedi 4.1, 4.2 e 4.3)
Descrive le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e componenti relativi ai lavori dell'impresa

Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti (vedi 4.4)
Descrive le modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono consegnati in cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego.

Subappalti (vedi 4.5 e 4.6)
Descrive i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per garantirsi che essi operino conformemente a requisiti prestabiliti.

5. ESECUZIONE DEI LAVORI E LORO CONTROLLO

Principio generale

L'impresa deve essere in grado di garantire il risultato dei lavori in ogni singola commessa, programmando, pianificando e controllando i lavori stessi in modo da raggiungere sistematicamente gli obiettivi prefissati.

Elementi da prendere in considerazione:

5.1 Ogni nuova commessa viene preceduta dalla redazione di un piano di qualità, tramite il quale si applicano alla commessa i principi e le regole dei sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra l'altro elementi di carattere organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei lavori, le istruzioni di lavoro, identifica quando e come effettuare controlli, individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono redatte per ogni commessa, anche in conformità delle prescrizioni dei capitolato tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute critiche o per attività frutto di azioni correttive;
5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la verifica della competenza della manodopera impiegata, una periodica verifica della chiarezza e conformità delle eventuali istruzioni date alla manodopera, la registrazione delle istruzioni verbali della Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di lavoro, la verifica dei programmi di lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori, le modalità di protezione delle parti di lavoro completate;
5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla base di quanto previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali ispezioni e verifiche e predisponendo la modulistica necessaria;
5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo, con un livello di precisione proporzionato alla loro natura e al loro impiego, gli strumenti di misura e di prova che sono correntemente impiegati; i controlli devono essere individuati e pianificati e possono consistere in controlli interni o, laddove necessario, in controlli presso strutture esterne (ad es. il costruttore dello strumento);
5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una prova, rilevano la non corrispondenza di una lavorazione o di una fase di essa alle specifiche, l'impresa deve aver predisposto modalità operative che prevedano di contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a seconda dei tipo di difetto da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire; quando si verifica il ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere previsto un esame della relativa fase produttiva per individuare le cause dei difetto e la loro eliminazione (azione correttiva).

Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:

Piani di qualità per i lavori aggiudicati (vedi 5.1.)
Descrive come preparare e utilizzare i piani di qualità per i lavori aggiudicati

Controllo della attività di costruzione (vedi 5.2.)
Descrive come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'accertamento dell'idoneità della manodopera, il controllo dei processi di costruzione e la protezione del prodotto finito.

Verifiche e prove (vedi 5.3.)
Descrive come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie siano correttamente eseguite e registrate.

Controllo delle attrezzature di ispezione, misura e prova (vedi 5.4.)
Descrive le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire la precisione delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.

Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione (vedi 5.5.)
Descrive le azioni da intraprendere quando una lavorazione non è conforme alle specifiche.

SCHEMA DI MANUALE DI QUALITA' CORRISPONDENTE AD ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA'

1 . Politica della qualità

2. Elementi organizzativi dell'impresa: organigramma funzionale, ruoli, competenze e responsabilità

3. Responsabile della qualità

4. Procedure

4.1 Controllo della documentazione
4.2 Reclutamento dei personale e formazione Ispezioni interne
4.3 Ispezioni interne
4.4 Formulazione delle offerte
4.5 Aggiudicazione di un lavoro
4.6 Avvio della commessa
4.7 Approvvigionamento di materiali e componenti
4.8 Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti
4.9 Subappalti
4.10 Piani di qualità per i lavori aggiudicati
4.11 Controllo della attività di costruzione
4.12 Verifiche e prove
4.13 Controllo delle attrezzature di ispezione, verifica e prova
4.14 Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione

5. Controllo e revisione dei sistema

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: .............................................. CODICE:.................................

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .............................. INDIRIZZO....................................

OGGETTO DELL’APPALTO: .....................................…....................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO : lire......(in cifre e lettere)............... euro.................

CATEGORIA PREVALENTE: ......................................

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:

Lavorazione

Categoria

Importo

(cifre)

(lettere)

(euro)

 

       
         
         
         

QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO

A

Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a, legge 109/94)

 

B

Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)

 

C

Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)

 

D

Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)

 

F

Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)

 

E

Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94)

 

F

GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge 109/94

 

COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Impresa

Sede

mandataria

mandante

percentuale di partecipazione

         
         
         

IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto del ribasso) : lire.................................................................

QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI

DATA DI INIZIO DEI LAVORI : ..................................... I LAVORI SONO INCORSO .... ............

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI...............

IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA ...........................: lire ...............................................

IMPORTO REVISIONE PREZZI: lire................................................

RISULTANZE DEL CONTENZIOSO: lire................................................

IMPORTO TOTALE: lire................................................

RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI: .........................................................

IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE

Lavorazione

Importo

Categoria

Impresa

Sede

Subappalto

Assegnazione

             
             
             

IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: lire ..........................

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI: ..............................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

DATA ...................................................

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L’AUTORITA’ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE

ALLEGATO E

(così sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)

CB -

Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in Euro con la seguente formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione
R = Coefficiente ISTAT dei pressi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001

CR -

Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

P = CB * 3 / 5

dove:
CB = Corrispettivo Base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo Base definito con il presente allegato

CNC -

Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

P = CBna - CBva

dove:
CBna = Corrispettivo Base calcolato per la nuova attestazione
CBva = Corrispettivo Base calcolato per la vecchia attestazione

CIC -

Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

P = CB * 1 / 3

dove:
CB = Corrispettivo Base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C

ALLEGATO F

L’incremento percentuale è dato da:

C1 = (30/3)* { [(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

ovvero

C2 = (30/3)* { [(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

dove:

p =

il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);

per p => O,225 si assume p = 0,225;

r =

il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, secondo periodo, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);

per r => 0,15 si assume r = 0,15;

a =

il valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo l’articolo 18, comma 7, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);

per a => 0,03 si assume a = 0,03.

q =

1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q =

0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 Febbraio 2007, n. 74
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18/6/2007)

Testo in vigore dal: 3-7-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 21 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 ottobre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 16 gennaio 2007;
Sentito il Ministro dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto periodo;
b) nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate, declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole: ", nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 162

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: «Art. 5. (Regolamento e capitolati). - 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) modalita' e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1.
I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) - ».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 18 (Requisiti di ordine speciale). - 1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, e' comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), n. 1 della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e' stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la meta' dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa' di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, e' documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformita' delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'I.N.P.S. e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societa' di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.».
- Il testo dell'allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", e' conseguita dimostrando capacita' di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attivita' di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita' di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attivita' lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attivita' non ricomprese nelle altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo "OS", e' conseguita dimostrando capacita' di eseguire in proprio l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'. La qualificazione presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari. La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dal decreto ministeriale n. 770/1982 e decreto ministeriale n. 304/1998 e' conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato. Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonche' alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" e' prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.

Categorie opere generali.
OG 1: Edifici civili e industriali. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonche' qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessita'.
OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresi' la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilita' su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonche' di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tramviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonche' i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilita' su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonche' di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonche' delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilita' su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pannelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonche' i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica. Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonche' per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: Impianti tecnologici. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico-sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia' realizzati o siano in corso di costruzione.
OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonche' gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: Opere di ingegneria naturalistica. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilita' fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attivita' botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilita' dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. Categorie di opere specializzate.
OS 1: Lavori in terra. Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico. Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico. OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi. Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: Finiture di opere generali di natura edile. Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.
OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica. Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico. Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.
OS 10: Segnaletica stradale non luminosa. Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonche' la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali. Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12: Barriere e protezioni stradali. Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato. Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali. Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica. Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo. Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: Rilevamenti topografici. Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 21: Opere strutturali speciali. Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita' tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionali nonche' l'esecuzione di indagini geognostiche. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita' statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonche' l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilita' dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione. Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: Demolizione di opere. Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.
OS 24: Verde e arredo urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della citta' nonche' la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: Scavi archeologici. Riguarda gli scavi archeologici e le attivita' strettamente connesse.
OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: Impianti per la trazione elettrica. Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tramviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: Impianti termici e di condizionamento. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 29: Armamento ferroviario. Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tramviaria nonche' degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia' realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: Impianti per la mobilita' sospesa. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: Strutture in legno. Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.
OS 33: Coperture speciali. Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'. Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonche' rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004, n. 93
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13/4/2004)

Testo in vigore dal: 28-4-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;
Visto l'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Acquisito, in data 15 aprile 2003, il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 17 dicembre 2003 e 10 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' pro-duttive, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.»;
2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato ai sensi del comma 3 e' considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;
3) al comma 4, e' aggiunto infine, il seguente periodo: «Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure gia' sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata. 5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.»;
c) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Verifica triennale)
- 1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.
3. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruita' tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, e' effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorita', inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validita' dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
 6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 8, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.»;
2) al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la non congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.»;
e) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Consorzi stabili). - 1. Il consorzio stabile e' qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la qualificazione e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.»;
f) nell'allegato A, nella declaratoria della categoria OS12, dopo la parola: «Riguarda» sono inserite le seguenti: «, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,»;
g) l'allegato E e' sostituito dall'allegato E al presente decreto;
h) nella: «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie», nella casella: «qualificazione obbligatoria» relativa alla categoria specializzata OS12, e' inserita la parola: «SI». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 marzo 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 300

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni: «Art. 8
 - 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita' di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche a ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche' le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita' contributiva, e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni e in rapporto alla tipologia dei lavori nonche' agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta' e il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualita' non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 Ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attivita' di qualificazione;
g) le modalita' di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo.
5. (Abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita' dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 e' accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita' europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, e' abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti d'ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Ecu.
11-sexies. (Abrogato).
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158: «Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici).
- 1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
- 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicita' dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33, e' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'art. 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'art. 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalita' giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).»;
b) all'art. 3, comma 6, lettera l): 1) le parole: «ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici»;
c) all'art. 4, comma 17, primo periodo, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; al medesimo comma 17 dell'art. 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento»;
d) all'art. 8: 1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»; 2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere»;
3) al comma 4, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) le modalita' di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento»;
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.»;
5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente: «11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.»;
e) all'art. 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile»;
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio. 8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e), e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche»;
f) all'art. 13:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.»;
2) al comma 7, la parola: «ciascuna» e' sostituita dalle seguenti: «una o piu» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente suddiviso in piu' contratti.»;
g) all'art. 14:
1) al comma 1, dopo le parole: «L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a 100.000 euro»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario»;
3) al comma 6, dopo le parole: «e' subordinata» sono inserite le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,»;
4) al comma 7, le parole: «o un tronco di lavoro a rete» sono soppresse;
h) all'art. 16:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «e momenti di verifica» e' inserita la seguente: «tecnica»;
i) all'art. 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa»; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) da consorzi stabili di societa' di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa' di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art. 12»;
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;» e alla lettera b), secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti»;
4) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario»;
5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: «10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacita' professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare»;
6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: «12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.»;
l) all'art. 19:1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, qualora: 1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro»;
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: «1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformita' con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita'. 1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art. 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attivita' di progettazione successiva a livello preliminare. 1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e' fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita' richiesti dall'appaltatore»;
3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia' indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;
4) al comma 2-bis, le parole: «La durata della concessione non puo' essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera. 2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di progetto di cui all'art. 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto»;
6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5,»; e le parole: «numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 4)»;
7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti» e, dopo le parole: «scavi archeologici», sono aggiunte le seguenti: «nonche' quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni»;
m) all'art. 20: 1) al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto» sono inserite le seguenti: «almeno di livello»; 2) al comma 4, dopo le parole: «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro»;
n) all'art. 21: 1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; e' soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalita' di presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita' della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potra' provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore»;
3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, e' disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'art. 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovra' essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati»;
o) all'art. 23, comma 1-ter, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;
p) all'art. 24: 1. al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 2. «0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro»; 3. 2) al comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»; alle lettere b) e c), la parola: «ECU» e' sostituita dalla seguente: «euro»; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'art. 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.»: 4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreche' tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non puo' complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.»;
q) all'art. 27, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.»;
r) all'art. 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare»;
s) all'art. 29: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; alla lettera b), alla parola: «superiore», sono premesse le parole: «pari o» e la parola: «ECU» e' sostituita dalla seguente: «euro»; alla lettera c) la parola: «ECU» e' sostituita dalla seguente: «euro»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le forme di pubblicita' ivi disciplinate, senza alcuna possibilita' di rivalsa sull'amministrazione»;
t) all'art. 30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva e' progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione e' svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso»; al terzo periodo, dopo le parole: «La mancata costituzione della garanzia» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria competenza. 6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.»;
3) al comma 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro»;
u) all'art. 31-bis, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perche' formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta' dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'art. 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'art. 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento. 1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata da tre componenti in possesso di specifica idoneita', designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti gia' designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte piu' diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. 1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. 1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione e' facoltativa ed il responsabile del procedimento puo' essere componente della commissione stessa.»:
v) all'art. 32: 1) al comma 2, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge,»;
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'art. 2»;
z) all'art. 33, comma 1, dopo le parole: «destinate ad attivita» sono inserite le seguenti: «della Banca d'Italia,»; aa) all'art. 37-bis: 1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» sono soppresse; dopo le parole: «promotori stessi», e' inserito il seguente periodo: «Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.»; dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito» sono inserite le seguenti: «o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le parole: «garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice» sono inserite le seguenti: «; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita' di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'art. 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilita' o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale»;
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalita' di cui all'art. 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge. 2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.»;
bb) all'art. 37-ter, comma 1, le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un piu' lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'art. 37-quater il promotore potra' adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente. In questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario della concessione»;
cc) all'art. 37-quater: 1) al comma 1, all'alinea, le parole: «il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui all'art. 37-ter»; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «; e' altresi' consentita la procedura di appalto-concorso»;
2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo offerente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'art. 37-bis, comma 1, quinto periodo»; 3) il comma 6 e' abrogato;
4) le parole: «art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «art. 37-bis, comma 1, quinto periodo»;
dd) all'art. 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.»;
ee) dopo l'art. 38, e' aggiunto il seguente: «Art. 38-bis. (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
- 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».
2. Per i programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si da' luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'art. 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' estesa anche alle proposte gia' ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'art. 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta».
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneita' e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresi' allo stesso le modificazioni la cui opportunita' sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresi' a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilita' per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravita' delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di responsabilita' amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. E' abrogato l'art. 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unita' previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilita' di cui al comma 5 e' trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilita' «Opere pubbliche ed edilizia».
8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi' autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, reca: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49 S.O. n. 35, l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. come modificato dal regolamento qui pubblicato e' il seguente: «Art. 12 (Svolgimento dell'attivita' di qualificazione e relative tariffe).
- 1. Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1, della legge;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.
2. Per l'espletamento delle loro attivita' le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.
4. Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.
5. Le SOA trasmettono all'autorita', entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.». - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal regolamento qui pubblicato: «Art. 15 (Domanda di qualificazione).
- 1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualita' o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'art. 8, comma 3, lettere a) e b), della legge secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure gia' sospese, il termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'autorita' nei successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all'art. 15-bis. La efficacia delle attestazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogata a 5 anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata. 5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.
6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione gia' acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall'autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.». - La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - supplemento ordinario n. 158. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento ordinario 229/L. - Il testo dell'art. 8, comma 11-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dall'art. 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante legge quadro in materia di lavori pubblici e' il seguente: «11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti (comma abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30).». - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal regolamento qui pubblicato: «Art. 18 (Requisiti di ordine speciale).
- 1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie:
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, e' comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e' stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la meta' dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN IS0 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa' di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita all'attrezzatura tecnica: da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, e' documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformita' delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societa' di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione dei lavori territorialmente competente.». - Il testo della declaratoria relativa alla categoria OS12 contenuta nell'allegato A, come modificata dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: «OS12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI.
Riguarda nei limiti specificati all'art. 18, comma 8 la produzione in stabilimento industriale, la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.».

Allegato E

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