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Decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei
soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(Gazzetta Ufficiale n. 49
del 29/2/2000 - Suppl. Ordinario n. 36)
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TITOLO I - Disposizioni
generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento
disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. La qualificazione è
obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullato nella parte in cui si
riferisce alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo
3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del
presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la
dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e
finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono
richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità,
procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché
dai titoli III e IV.
Art. 2
Definizione
1. Ai fini del presente Regolamento si intende
per :
a) "Legge": la legge 14 febbraio
1994 n. 109 e successive modificazioni;
b) "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano;
(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima
da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullata nella parte in cui si
riferisce alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
c) "Regolamento generale": il regolamento di cui
all’articolo 3, comma 2 della Legge;
d) "Regolamento": il presente regolamento;
e) "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti
disciplinati delle norme del Regolamento che permette di individuare in capo
a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi,
finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
f) "Autorità": l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge;
g) "Organismo di autorizzazione": l’Autorità;
h) "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme
nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee
serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le
attività di cui alla lettera l);
i) "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato,
in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei
soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di
cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a), b)
della Legge;
l) "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato
che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme
europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e correlati del sistema di qualità;
m) "Autorizzazione": l’atto conclusivo del procedimento mediante
il quale l’Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le
attività di cui alla lettera i);
n) "Accreditamento": l’atto conclusivo della procedura mediante
il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di
certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
o) "Commissione": la Commissione consultiva prevista
dall’articolo 8, comma 3, della Legge del cui parere si avvale l’Autorità
ai fini dell’autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei
soggetti di cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle
procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti
autorizzati al rilascio dell’attestazione di qualificazione;
p) "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente
lettere a), b) della Legge;
q) "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del
certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;
r) "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di
elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera b), della Legge;
s) "Osservatorio": l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all’articolo 4, comma 10, lettera c), e all'articolo 14, comma 11, della
Legge;
t) "Imprese": i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere a), b) e c), della Legge;
u) "Impresa assegnataria": l’impresa cui i consorzi previsti
all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte
o totalmente, l’esecuzione dei lavori;
v) "Casse Edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.
Art. 3
Categorie e classifiche
1. Le imprese sono qualificate
per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché
per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e
costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie a loro attribuite,
secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una
categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di
imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con
riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono
specificate nell’allegato A.
4. Le classifiche sono
stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
| I |
fino a Lire |
500.000.000 |
|
euro |
258.228 |
| II |
fino a Lire |
1.000.000.000 |
|
euro |
516.457 |
| III |
fino a Lire |
2.000.000.000 |
|
euro |
1.032.913 |
| IV |
fino a Lire |
5.000.000.000 |
|
euro |
2.582.284 |
| V |
fino a Lire |
10.000.000.000 |
|
euro |
5.164.569 |
| VI |
fino a Lire |
20.000.000.000 |
|
euro |
10.329.138 |
| VII |
fino a Lire |
30.000.000.000 |
|
euro |
15.493.707 |
| VIII |
oltre Lire |
30.000.000.000 |
|
euro |
15.493.707 |
5. L’importo della classifica
VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è
convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (Euro
20.658.276).
6. Per gli appalti di importo a
base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l’impresa,
oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver
realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; il requisito
è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è
soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.
7. Per le imprese stabilite in
altri Stati aderenti all’Unione Europea la qualificazione di cui al presente
regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di
appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi
subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le
imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza
dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque
consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche
alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea.
8. Le imprese che non
possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione,
possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i
soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.
Art. 4
Sistema di qualità aziendale
ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della Legge, le imprese devono
possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi
significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista
dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B.
2. La certificazione del sistema di qualità
aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra
loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli
aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla
globalità delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualità
aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti
del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della
certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle
SOA.
TITOLO II -
Autorizzazione degli organismi di attestazione
Art. 5
Commissione consultiva
1. La Commissione è composta dai seguenti
componenti:
a) un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali
designato dal Ministro competente;
c) un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e
dell'artigianato designato dal Ministro competente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
designato dal Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero dell’ambiente designato dal Ministro
competente;
f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione
designato dal Ministro competente;
g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro
competente;
h) due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima
da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullata nella parte in cui si
riferisce alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
i) due rappresentanti dei Comuni designati dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani;
l) un rappresentante delle Province designato dall’Unione delle province
d’Italia;
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati
dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di
lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali
di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro
per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto.
2. Le attività di segreteria
della Commissione sono svolte da personale dell’Autorità.
3. La mancata designazione dei
componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta
giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della
Commissione.
4. La Commissione è convocata
dal Presidente dell’Autorità, con preavviso di almeno quindici giorni e con
l’indicazione delle questioni da trattare.
5. I pareri della Commissione
sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei
componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in
seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
6. Per la partecipazione alle
attività della Commissione è stabilito un compenso nella misura determinata
dall’Autorità nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 6
Nomina dei componenti della
Commissione
1. I membri della Commissione
sono nominati dall’Autorità e durano in carica per un triennio.
2. In caso di dimissioni di uno
o più componenti o di loro cessazione dall’incarico per qualsiasi altro
motivo, l’Autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità
previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in
carica i loro predecessori.
Art. 7
Requisiti generali e di
indipendenza delle SOA e relativi controlli
1. Le Società Organismi di
Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui
denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione
"organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel
territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve
essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato.
3. Lo statuto deve prevedere
come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo
le norme del Regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici
sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione,
nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.
4. La composizione e la
struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di
eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo
quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del
principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse
commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e
adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le eventuali
circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire
sul requisito dell'indipendenza.
6. Ai fini del controllo e
della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del
requisito dell’indipendenza l’Autorità può richiedere, indicando il
termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle
società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni
informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali
situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro
dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro
disposizione.
7. Non possono svolgere attività
di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di
liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed
assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti,
soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sussista una delle cause ostative
previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o
direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che
incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di
errore professionale grave formalmente accertato;
g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in
merito alle informazioni loro richieste.
8. Le SOA comunicano
all’Autorità l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che
incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata risposta a
richieste dell’Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata
comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di
informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 4, comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare
la revoca dell'autorizzazione.
Art. 8
Partecipazioni azionarie
1. Non possono possedere, a
qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al
capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma
1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le regioni e le province autonome.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullato nella parte in cui si
riferisce alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
2. Le associazioni nazionali
delle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni
nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni
di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed
ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire
il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla
qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di
imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale
misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi
titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una
partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione
all'Autorità.
4. Si intendono acquisite o
cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società
fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
5. L'Autorità, entro sessanta
giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione
quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può
compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4;
il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento
equivale a nulla osta all'operazione.
6. Il trasferimento della
partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA.
Art. 9
Requisiti tecnici delle SOA
1. L'organico minimo delle SOA
è costituito:
a) da un direttore tecnico
laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della
professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione
dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo
indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore
dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva,
nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità,
avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico -
finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero
nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore
tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non
svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in
giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo
indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale
attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media
superiore, assunti a tempo indeterminato.
2. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere
i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3. Il venire meno dei requisiti
determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali
delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.
4. Le SOA devono
disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni
all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 10
Concessione e revoca della
autorizzazione
1. Lo svolgimento da parte
delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del
presente Regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.
2. La SOA presenta istanza di
autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo
statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali
situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne
fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme
previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste
dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali
rappresentanti o direttori tecnici;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori,
legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente
a quanto stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, saranno utilizzate per
l’esercizio dell’attività di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la
copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente
massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorità ai fini
istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla
documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario
all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel
termine.
4. Il diniego di autorizzazione
non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
5. L'autorizzazione è revocata
dall'Autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle
condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il
mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o
quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi.
L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione
dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8
e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività
in modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge, del presente
Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al
comma 2, lettera f).
6. Il procedimento di revoca
dell'autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando l’Autorità viene a
conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati,
del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine
l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a
presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine
perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi
novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.
8. In via istruttoria
l’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali
necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata
e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con
l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a
sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per le pronuncia
da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo
svolgimento dell’istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.
9. In caso di revoca
dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di
una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese
qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei
suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale
sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell’eventualità
di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto
dall’Autorità.
10. In caso di revoca
dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di
una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di
attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA
scelte dalle imprese contraenti.
Art. 11
Elenco delle SOA ed elenchi
delle imprese qualificate
1. L'Autorità iscrive in
apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione
e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
2. L'Autorità, sulla base
delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, cura la
formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti
qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione.
Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art. 12
Svolgimento dell'attività di
qualificazione e relative tariffe
1. Nello svolgimento della
propria attività le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1,
comma 1, della Legge;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed
operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal
Regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare
l’attestato.
2. Per l’espletamento delle
loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni
alla loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di
qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di
revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo
determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie
generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le
formule di cui all''allegato E.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n.
93 del 2004)
4. Gli importi determinati ai
sensi del comma 3 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione
resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura
maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve
essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento
del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA
l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero
corrispettivo.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n.
93 del 2004)
5. Le SOA trasmettono
all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.
Art. 13
Autorizzazione di organismi
di certificazione
1. Gli organismi già
accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che
intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla
autorizzazione da parte dell'Autorità.
2. L'autorizzazione è
subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle
condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che
attiene alla denominazione sociale e all’unicità dell’oggetto sociale.
Art. 14
Vigilanza dell’Autorità
1. L’Autorità, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul sistema di
qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo
qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le
procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di
autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti
di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti
nell’articolo 4, e nel titolo III;
d) applichino le tariffe di cui all’allegato E.
2. I poteri di vigilanza e di
controllo dell’Autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c),
sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che
in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che
hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione, sempre che vanti un
interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica l’Autorità,
disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita
l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni.
3. L’Autorità provvede
periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni
rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.
TITOLO III
Requisiti per la qualificazione
Art. 15
Domanda di qualificazione
1. Per il conseguimento della
qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di
sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi
significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della Legge
secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, i requisiti stabiliti
dal presente titolo.
2. L'impresa che intende
ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto
con una delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria
e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione,
anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante,
e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni
dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti
o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a
novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un
periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del
contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego
di rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di novanta
giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n.
93 del 2004)
4. Della stipula del contratto,
del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa
l’Autorità nei successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia
dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del
mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di
capacità strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle
attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1°
agosto 2002, n. 166, è prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della
scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con
un'altra autorizzata.
5-bis. L'efficacia delle
qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di
ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.
(i commi 5 e 5-bis sostituiscono il precedente
comma 5 ad opera dell'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)
6. Il rinnovo dell'attestazione
può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre
mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione
avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il
rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il
termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di
attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle
categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette
variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall’Autorità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a
procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o di
altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il
nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti
dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
Art. 15-bis
Verifica triennale
(articolo
introdotto dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)
1. Almeno sessanta giorni prima
della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla
verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato
l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi
compie l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine
generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo
17.
3. I requisiti di capacità
strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti
dall'articolo 4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera
a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruità
tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del
personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, è effettuata con
riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la
scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in
lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente rideterminata
figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25
per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di
scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione
della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta
revisione sono indicate dalla impresa.
5. Dell'esito della procedura
di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando
copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito
negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di
ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della
verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio
della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la
efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte
della Impresa.
6. L'Osservatorio per i lavori
pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario
informatico.
Art. 16
Reclami
1. Le determinazioni assunte
dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la
qualificazione sono soggette al controllo dell’Autorità qualora l’impresa
interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data
di effettiva conoscenza della determinazione stessa.
2. L’Autorità,
sentita l’impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni
necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali
condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato.
L’inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell’Autorità
costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del
presente Regolamento.
Art. 17
Requisiti d'ordine generale
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per
la qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana o di
altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per
gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato
ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del
legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per
reati che incidono sulla moralità professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del
paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o del paese di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri
professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica
attività di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività;
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della
sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.
2. L’Autorità stabilisce
mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano
l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto
espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la
qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro
consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome
collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di
società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori
muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di
consorzio.
Art. 18
Requisiti di ordine speciale
1. I requisiti d'ordine
speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità
economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità
economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze
bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo
22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal
capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui
all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio
approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori
relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte
individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione
delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori
relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dell’impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis)
della Legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa
fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione
appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di
soggetti consorziati.
5. La
adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a)
con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto
dall’articolo 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto
della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica
richiesta; l’importo è determinato secondo quanto previsto
dall’articolo 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto
della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55%
dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di
tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non
inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi
sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 22.
6.
L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei
lavori previsti dall’articolo 22, comma 7.
(periodi 5 e 6 soppressi dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13
febbraio 2007, n. 34)
7. Per la qualificazione
necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di
appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all’articolo 19, comma
1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione, il
requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di
uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo
indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la
metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate
fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta
ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle
classifiche successive.
8.
L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di
attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in
locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative.Detta dotazione contribuisce al valore della cifra
di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un
valore non inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito per
almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento
contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti
figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di
ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua
durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a
quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n.
93 del 2004, poi dall'art. 1, lettera a), D.P.R. n. 74 del 2007)
9. L’ammortamento è
comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con
la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito.
10. L'adeguato organico medio
annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di
affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di
cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico
medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della
cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico
laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si
intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese
individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del
titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è
documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in
conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e
dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione
sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui
desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli
riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL
ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai
relativi contributi.
12. Alla determinazione delle
percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in proporzione alle quote di
competenza dell’impresa, anche l’ammortamento ed il costo per il personale
dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative,
i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il
requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in
dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono
dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il
costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la
qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al
comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa mediante i
lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno
dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel
caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico,
per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero
qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessivo non inferiore
a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo
svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei
certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di
esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato
responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo
l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque miliardi. Un
direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere
b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente
dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale
dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il rapporto di cui al comma
10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra
d’affari di cui al comma 2, lettera b), è inferiore alle percentuali
indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa è
figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata
vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora
la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente
modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori,
tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della
procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione
del lavoro territorialmente competente.
(comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93
del 2004)
Art. 19
Incremento convenzionale
premiante
1. Qualora l’impresa, oltre
al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui all’articolo
4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
a) capitale netto, costituito
dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui
all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari
o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di
cui all’articolo 18, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed
esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a
0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine
dell’esercizio;
c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed
i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di
valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore
non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;
i valori degli importi di cui
all’articolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti
dall’impresa sono figurativamente incrementati in base alla percentuale
determinata secondo quanto previsto dall’allegato F; gli importi così
figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei
suddetti commi dell’articolo 18.
Art. 20
Consorzi stabili
(articolo così
sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)
1. Il consorzio stabile è
qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente
alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso
necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con
qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con
qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali
di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, è in ogni caso
sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la
qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al
di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le
due classifiche.
Art. 21
Rivalutazione dell’importo
dei lavori eseguiti
1. Gli importi dei lavori
ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui
all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate
dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale,
intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione
del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti
alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di
contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2,
comma1, lettera b) del presente Regolamento.
Art. 22
Determinazione del periodo di
attività documentabile e dei relativi importi e certificati
1. La cifra d’affari in
lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all’articolo 18,
comma 2, lettera b), e all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli
realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA.
2. Fino al 31 dicembre 2005 per
la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti
all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori
cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA.
(termine così prorogato dall'articolo 1-bis della
legge n 162 del 2004)
3. I lavori di cui
all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
4. Fino al 31 dicembre 2005 per
la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui
all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
(termine così prorogato dall'articolo 1-bis della
legge n 162 del 2004)
5. I lavori da valutare sono
quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo
di cui al precedente comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nel
quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso
di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto
con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
6. L'importo dei lavori è
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta,
incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del
contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore diverse da
quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
7. I certificati di esecuzione
dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D e
contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti
sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a
vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini
della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la
certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla
tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in
vigore del presente Regolamento.
8. I certificati rilasciati
alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle
stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede ai necessari
riscontri a campione.
Art. 23
Criteri di accertamento e di
valutazione dei lavori eseguiti all’estero
1. Per i lavori eseguiti
all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti
all’Unione Europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il
certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia
del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i
lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la
dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
Art. 24
Lavori eseguiti
dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice
1. Ai fini della qualificazione
delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che
hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni assunte in
regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui
all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le
caratteristiche predette;
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei
lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo
complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di
cui all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione
obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene
decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così
determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione
nella categoria prevalente.
2. I lavori sui
beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto
dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o
subappaltatrice.
Art. 25
Criteri di valutazione dei
lavori eseguiti e dei relativi importi
1. L'attribuzione alle
categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e
relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero
di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori
pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta
nel bando di gara.
2. Per i lavori il cui
committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici,
l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o
altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella
corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.
3. Per i lavori eseguiti in
proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri
quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali
e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.
4. Nel caso di opere di
edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell’intervento (C.T.N.)
così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti,
moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.
5. Nei casi indicati ai commi 3
e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
a) concessione edilizia
relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica
del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori.
6. Ai fini della
qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese
artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito,
sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed
eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste
dall’articolo 24, comma 1, lettera b).
Art. 26
Direzione tecnica
1. La direzione tecnica è
l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere
assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale
rappresentante dell’impresa, o da più soggetti,
2. I soggetti ai quali viene
affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in
categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in
ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in
ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale
edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso
del diploma di geometra e di perito industriale edile o di equivalente titolo
di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella
esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere
per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
(comma così modificato dall'articolo 65, comma 5,
della legge n. 388 del 2000)
3. I soggetti designati
nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per
conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità
di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare
dell'impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio,
deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera
professionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni
immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in
possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per
la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di
esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati
dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o
requisiti professionali equivalenti.
4. La qualificazione conseguita
ai sensi dell’articolo 18, comma 14, è collegata al direttore
tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata
sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla
sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con
soggetti aventi analoga idoneità.
5. Se
l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici
uscenti, si dispone:
a) la revoca della
qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla
presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) a conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori
rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6. Se la variazione della
direzione tecnica è influente per l’iscrizione conseguita, ovvero se la
medesima è costituita da una sola persona, l’impresa provvede a darne
comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Osservatorio dei lavori
pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
7. In deroga a quanto stabilito
dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare
l’incarico presso la stessa impresa.
Art. 27
Casellario informatico
1. Presso l’Osservatorio per
i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese
qualificate. Il casellario è formato sulla base delle attestazioni trasmesse
dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del presente Regolamento, e
delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal Regolamento
generale.
2. Nel casellario sono inseriti
in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:
a) ragione sociale,
indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di
rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di
qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data
dell’ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data
dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo
relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi
e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente
la data dell’ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio
precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati
rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione
finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse
Edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero
gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle
norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di
lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o
dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione,
l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo
8, comma 7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate
in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della
Legge;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche
indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio
ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.
3. Le imprese sono tenute a comunicare
all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione
relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 17.
4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei
lavori una relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa esecutrice,
redatta secondo la scheda tipo definita dall’Autorità e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento.
5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono
resi pubblici a cura dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le
stazioni appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti
sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori
pubblici.
6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel
rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono
provvedere le stazioni appaltanti.
Art. 28
Requisiti per lavori pubblici
di importo inferiore a 150.000 Euro
1. Fermo restando quanto previsto dal
Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono
partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a
150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui beni
immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali,
per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono
aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono
eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato
dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono
i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono determinati
e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in
sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è
accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in
materia.
TITOLO IV
Norme transitorie
Art. 29
Disciplina transitoria
(articolo la
cui efficacia è cessata al 1° gennaio 2002)
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese non ancora in possesso
della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III
possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di
affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.
2. I requisiti richiesti ai
sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati secondo
quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle
imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato
dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Fino all’entrata in vigore
del regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con
riferimento a quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 3.
Art. 30
Categoria prevalente e
lavorazioni subappaltabili o scorporabili
(articolo la
cui efficacia è cessata al 1° gennaio 2002)
1. La stazione
appaltante indica nel bando di gara:
a) l'importo complessivo
dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo
l’allegato A e l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria
di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento;
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si
compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i
relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente,
subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
2. Le parti
costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono
quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo
complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000
Euro.
Art. 31
Appalti di importo superiore
a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP
(articolo la
cui efficacia è cessata al 1° gennaio 2002)
1. Alle
procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono
pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori,
non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da affidare;
b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto
dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per
gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di Euro, la percentuale
è fissata al 40%;
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai
valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari
effettivamente realizzata;
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati
dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d’affari effettivamente
realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31
dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà.
2. Nel caso in cui i requisiti
richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori
previsti, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 18, comma 15;
la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
3.
(comma abrogato dall'articolo 65, comma 6, della legge n. 388 del 2000)
Art. 32
Appalti di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP
(articolo la
cui efficacia è cessata al 1 marzo 2001)
1. Alle
procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse le
imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra
d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo
dell’appalto da affidare;
b) esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto
dell’appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da
affidare;
c) esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto
dell’appalto, di importo, non inferiore al 30% di quello dell’appalto da
affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria
prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello
dell’appalto da affidare ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella
suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50%
di quello dell’appalto da affidare;
d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore a
quanto previsto valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla
cifra d’affari effettivamente realizzata;
e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati
dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente
realizzata.
2. Nel caso in
cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
comma 1, lettera a).
3. Qualora il
concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui
all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge, ogni
singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c),
deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese
associate o consorziate.
Art. 33
Disposizioni finali
(articolo la
cui efficacia è cessata al 1 gennaio 2001)
Art. 34
Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
ALLEGATO A
PREMESSE
- Ai fini delle seguenti
declaratorie per "opera" o per "intervento"
si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e
tecniche.
- La qualificazione in ciascuna
delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo "OG",
è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi
altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e
pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una
pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva
capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica
competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella
gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche
e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna
categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre
categorie generali.
- La qualificazione in ciascuna
delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo "OS", è
conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di
esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che
costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un
intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa
dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed
il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative
previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
- La qualificazione nelle
categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM.
770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con
riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle
declaratorie del presente allegato.
- Le lavorazioni di cui alle
categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali
nell’allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie"
è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi
di gara come parti dell’intervento da realizzare, non possono essere
eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate
qualificazioni.
OG 1: EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta,
completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali
opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le
caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli
edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici
aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice
o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi
pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari
caratteristiche e complessità.
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE
DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un
insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre
a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì
la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali
opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E
PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e
"aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del
relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici,
elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione
elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso,
informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali
quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso
o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i
rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le
funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste
di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali,
nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro,
cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: OPERE D’ARTE NEL
SOTTOSUOLO
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi
tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che siano necessari per
consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro, qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di
importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di
sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per
fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione,
sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi
sotterranei, tunnel.
OG 5: DIGHE
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari
per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo,
localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli
impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle
opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai
punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli
impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso,
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale
funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli
impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli
impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di
distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la
posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il
trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale
delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI
DI DRAGAGGIO
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati,
in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su
"acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque
dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte
sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto
o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o
salate.
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI
DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque
realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o
artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua,
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti
gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione,
le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei
fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la
regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura
dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la
stabilizzazione dei pendii.
OG 9: IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono
necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti
gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari
in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di
combustibile.
OG 10: IMPIANTI PER LA
TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari
per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e
distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale
o a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i
tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione,
la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei
cavi di tensione.
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di
impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di
impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di
impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e
simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie
generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI
BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda la esecuzione di opere
puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della
protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con
geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica
di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il
monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito
dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale
funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio
all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: OPERE DI INGENERIA
NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di
lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della
compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese
tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico,
botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato
per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto
idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità
dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per
la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE
SPECIALIZZATE
OS 1: LAVORI IN TERRA
Riguarda lo scavo, ripristino e
modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la
natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia,
ghiaia, roccia.
OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI
MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
Riguarda l’esecuzione del
restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate
di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed
archeologico.
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO,
CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di
cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o
siano in corso di costruzione.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI
TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E
ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di
impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare
o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate
o siano in corso di costruzione.
OS 6: FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa
in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in
legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo,
legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: FINITURE DI OPERE
GENERALI DI NATURA EDILE
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo,
comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.
OS 8: FINITURE DI OPERE
GENERALI DI NATURA TECNICA
Riguarda la fornitura e la posa
in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e
acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con
qualsiasi materiale e simili.
OS 9: IMPIANTI PER LA
SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in
opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici
per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario,
metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e
l’elaborazione delle medesime.
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA
Riguarda la fornitura, la posa
in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della
segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: APPARECCHIATURE
STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa
in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali,
quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI
STRADALI
Riguarda la fornitura, posa in
opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail,
new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili,
finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed
a proteggere dalla caduta dei massi.
(declaratoria così modificata dall'art. 1 del d.P.R.
n. 93 del 2004, poi dall'art. 1, lettera b), D.P.R. n. 74 del 2007)
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE
IN CEMENTO ARMATO
Riguarda, nei limiti
specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento
industriale, la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio
in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: IMPIANTI DI
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei
rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei
materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e
produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: PULIZIA DI ACQUE
MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
Riguarda la pulizia con
particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto
del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio
di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
OS 17: LINEE TELEFONICHE
ED IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed
impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti,
in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 18: COMPONENTI
STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
Riguarda la produzione in
stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate
continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro
materiale.
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI
TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per
reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per
telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su
mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e
reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda l’esecuzione di
rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione
imprenditoriale.
OS 21: OPERE STRUTTURALI
SPECIALI
Riguarda la costruzione di
opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non
idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni
caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili
l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisimiche le strutture esistenti e funzionanti nonché
l’esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di
opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture,
l’esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali,
compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le
relazioni geotecniche, nonché l’esecuzione di prove di carico, di pozzi, di
opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il
prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e
di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la
produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di
impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature
speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato
e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la
loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco,
sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici
e le attività strettamente connesse.
OS 26: PAVIMENTAZIONI E
SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali
particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e
sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste
aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE
ELETTRICA
Riguarda la fornitura, posa in
opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la
trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i
tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la
fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei
cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di
impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti,
in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda la fornitura, posa in
opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per
qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di
frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI INTERNI
ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e
simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano
stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: IMPIANTI PER LA
MOBILITA’ SOSPESA
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di
sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche,
sciovie, gru e simili.
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda la produzione in
stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di
elementi lignei pretrattati.
OS 33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione e la
manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle
pannellate e simili.
OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER
INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’
Riguarda la costruzione, la
posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di
contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in
metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri,
muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di
contenimento terreno o di pareti di gallerie.
TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE
E VECCHIE CATEGORIE
| |
|
CATEGORIE NUOVE
|
Qualificazione
obbligatoria
|
CATEGORIE
d.m. 15/05/98, n. 304
|
CATEGORIE
d.m. 25/02/82, n. 770
|
| |
OG 1
|
Edifici civili e
industriali
|
SI
|
G1
|
2
|
| |
OG 2
|
Restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a tutela ….
|
SI
|
G2
|
3A - 3B
|
|
G
|
OG 3
|
Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ....
|
SI
|
G3
|
4 - 6 - 8
|
|
E
|
OG 4
|
Opere d’arte nel
sottosuolo
|
SI
|
G4
|
15
|
|
N
|
OG 5
|
Dighe
|
SI
|
G5
|
14
|
|
E
|
OG 6
|
Acquedotti, gasdotti ,
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
|
SI
|
G6
|
10A - 10C - 19E
|
|
R
|
OG 7
|
Opere marittime e lavori
di dragaggio
|
SI
|
G7
|
13A - 13B
|
|
A
|
OG 8
|
Opere fluviali, di difesa,
di sistemazione idraulica e di bonifica
|
SI
|
G8
|
10B
|
|
L
|
OG 9
|
Impianti per la produzione
di energia elettrica
|
SI
|
G9
|
16A - 16B - 16C - 16D
|
|
I
|
OG 10
|
Impianti per la
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua
|
SI
|
G 10
|
9D - 16F - 16G - 16H - 16L
|
| |
OG 11
|
Impianti tecnologici
|
SI
|
G 11
|
5A - 5C
|
| |
OG 12
|
Opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale
|
SI
|
|
|
| |
OG 13
|
Opere di ingegneria
naturalistica
|
SI
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
| |
OS 1
|
Lavori in terra
|
|
S 1
|
1
|
| |
OS 2
|
Superfici decorate e
beni mobili di interesse storico e artistico
|
SI
|
S 2
|
|
| |
OS 3
|
Impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie
|
SI
|
S 3
|
5A1 - 5B
|
| |
OS 4
|
Impianti
elettromeccanici trasportatori
|
SI
|
S 4
|
5D - 5D1 - 20
|
| |
OS 5
|
Impianti pneumatici e
antintrusione
|
SI
|
S 5
|
5E
|
| |
OS 6
|
Finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
|
|
S 6
|
5F1 - 5F3
|
| |
OS 7
|
Finiture di opere
generali di natura edile
|
|
S 7
|
5F2 - 5G
|
| |
OS 8
|
Finiture di opere
generali di natura tecnica
|
|
S 8
|
5H
|
|
S
|
OS 9
|
Impianti per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
|
SI
|
S 9
|
9A - 9B - 9C -9E
|
|
P
|
OS 10
|
Segnaletica stradale
non luminosa
|
SI
|
S 10
|
7
|
|
E
|
OS 11
|
Apparecchiature
strutturali speciali
|
SI
|
S 11
|
|
|
C
|
OS 12
|
Barriere e protezioni
stradali (introdotta la parola «SI» ad
opera del D.P.R. n. 93 del 2004)
|
SI
|
S 12
|
|
|
I
|
OS 13
|
Strutture prefabbricate
in cemento armato
|
SI
|
S 13
|
|
|
A
|
OS 14
|
Impianti di smaltimento
e recupero rifiuti
|
SI
|
S 14
|
12B
|
|
L
|
OS 15
|
Pulizia di acque
marine, lacustri, fluviali
|
SI
|
S 15
|
13C
|
|
I
|
OS 16
|
Impianti per centrali
produzione energia elettrica
|
SI
|
S 16
|
16E - 16I
|
|
Z
|
OS 17
|
Linee telefoniche ed
impianti di telefonia
|
SI
|
S 17
|
16M
|
|
Z
|
OS 18
|
Componenti strutturali
in acciaio o metallo
|
SI
|
S 18
|
17
|
|
A
|
OS 19
|
Impianti di reti di
telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ….
|
SI
|
S 19
|
18
|
|
T
|
OS 20
|
Rilevamenti topografici
|
SI
|
S 20
|
19A - 19B
|
|
E
|
OS 21
|
Opere strutturali
speciali
|
SI
|
S 21
|
19C - 19D - 19F
|
| |
OS 22
|
Impianti di
potabilizzazione e depurazione
|
SI
|
S 23
|
12A |
| |
OS 23
|
Demolizione di opere
|
|
S 1
|
|
| |
OS 24
|
Verde e arredo urbano
|
SI
|
S 1
|
11
|
| |
OS 25
|
Scavi archeologici
|
SI
|
G 2
|
3B
|
| |
OS 26
|
Pavimentazioni e
sovrastrutture speciali
|
|
G 3
|
8
|
| |
OS 27
|
Impianti per la
trazione elettrica
|
SI
|
G 10
|
9D
|
| |
OS 28
|
Impianti termici e di
condizionamento
|
SI
|
G 11
|
5A
|
| |
OS 29
|
Armamento ferroviario
|
SI
|
S 9
|
9A - 9B - 9C - 9E
|
| |
OS 30
|
Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
|
SI
|
G 11
|
5C
|
| |
OS 31
|
Impianti per la mobilità
sospesa
|
SI
|
S 18
|
17
|
| |
OS 32
|
Strutture in legno
|
|
G 1
|
2
|
| |
OS 33
|
Coperture speciali
|
SI
|
G 1
|
2
|
| |
OS 34
|
Sistemi antirumore per
infrastrutture di mobilità
|
|
S 8
|
5H
|
ALLEGATO B
TABELLA REQUISITO QUALITA’
|
Requisito
|
Classifica I e II
( da 0 a 1 mld.)
|
Classifica III, IV e V
(da 1 a 10 mld.)
|
Classifica VI e VII
( da 10 a 30 mld.)
|
Classifica VIII
(illimitato)
|
|
Elementi del sistema di
qualità
|
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
|
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - sì
anno 2004 - sì
|
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - sì
anno 2004 - //
|
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - //
anno 2004 - //
|
|
Sistema di qualità
|
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - no
|
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - sì
|
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - sì
regime - sì
|
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 – no
anno 2003 – sì
anno 2004 – sì
regime - sì
|
ALLEGATO C
ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA
LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA’
1. ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA'
E MANUALE DELLA QUALITA’
La presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema qualità si considera raggiunta
in una impresa quando sono presenti in essa le caratteristiche organizzative e
le modalità operative specificate nel presente documento.
L'impresa dimostra di avere
acquisito elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità,
che sono riassunti in un manuale della qualità; questo costituisce anche
strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento.
Il manuale della qualità, e
quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso corrisponde, fanno
riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle attività di impresa,
attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.
La dichiarazione di esistenza
di elementi di sistema qualità da parte degli organismi di certificazione è
relativa ai suddetti aspetti gestionali dell'impresa, che li applicherà ai
lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa stessa intende
qualificarsi.
Gli aspetti gestionali
dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente documento raggruppati
per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo.
Si tratta di elementi tratti
dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da corrispondere a un sistema
qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi organizzative e
operative di una impresa di costruzioni.
2. ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA,
ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E LORO CONTROLLO
Principio generale
L'impresa è dotata di una
organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un sistema qualità
semplificato, basato su elementi significativi e tra loro correlati tra quelli
indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti nel seguente
documento.
Elementi da prendere in
considerazione:
2.1 il vertice dell'impresa
ha espresso e diffuso la volontà di operare in qualità, in un documento
"Politica della qualità", che fa riferimento agli obiettivi e
agli strumenti per ottenere lo scopo; la politica della qualità è
contenuta nel manuale della qualità;
2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità
mediante un organigramma funzionale ed una descrizione delle principali
figure professionali che intervengono nel processo produttivo. con ruoli e
responsabilità;
2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità
che ha competenza autorità e responsabilità per quanto concerne il
funzionamento e l'applicazione dei sistema qualità aziendale; questo ruolo
può essere assunto da una persona che abbia anche altre mansioni
all'interno dell'impresa;
2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura per tenere sotto
controllo i documenti relativi al sistema qualità; il responsabile della
qualità ha concordato il contenuto dei documenti con le persone coinvolte
ed ha organizzato circolazione, archiviazione e aggiornamento dei documenti
stessi;
2.5 L'impresa ha messo a punto ed applica procedure per il reclutamento dei
personale e per la formazione dei personale stesso, laddove necessaria;
2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità
per effettuare ispezioni interne finalizzate a verificare se le procedure
sono seguite, se sono congrue con gli obiettivi prefissati, se ci sono
possibilità di migliorarle.
L'impresa deve perciò:
Avere ed applicare un manuale
della qualità che contenga:
- la politica della qualità (vedi 2.1);
- gli elementi organizzativi dell'impresa
(organigramma funzionale, ruoli competenze e responsabilità) (vedi 2.2);
- l'indicazione del responsabile per la qualità
(vedi 2.3);
- le procedure adottate, articolate secondo il
seguente schema: scopo, responsabilità personali, procedura,
documentazione;
- le modalità di controllo e revisione dei
sistema;
Le procedure necessarie ai fini
di questo paragrafo sono:
Controllo della documentazione
(vedi 2,4)
Descrive come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le
corrette informazioni
Reclutamento del personale e
formazione (vedi 2.5)
Descrive le procedure da seguire per il reclutamento dei personale necessario,
per la individuazione e pianificazione delle eventuali necessità di
formazione
Ispezioni interne (vedi 2.6)
Descrive le modalità da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne
dei sistema qualità.
3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE, VERIFICHE IN CASO Di AGGIUDICAZIONE, AVVIO E PIANIFICAZIONE
DELLA COMMESSA
Principio generale
L'impresa deve seguire delle
metodologie prestabilire per garantirsi di avere, in ogni fase della gara e
della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i requisiti
dell'opera da costruire e i tempi contrattuali.
Elementi da prendere in
considerazione:
3.1. in fase di formulazione
dell'offerta, il dossier dei documenti di gara deve essere esaminato sotto
tutti gli aspetti tecnici, temporali, economici, di qualità e di sicurezza;
se l'impresa intende partecipare, l'offerta è studiata e formulata
comprendendo una parte tecnica, una parte economica e una parte relativa
alla gestione della qualità, per ciascuna delle quali si è verificata la
capacità dell'impresa a soddisfare il contratto;
3.2. in caso di aggiudicazione, l'impresa deve verificare la relativa
documentazione, per risolvere con il committente gli eventuali aspetti che
differissero da quelli dei documenti di gara; l'impresa deve anche
verificare le modalità di comunicazione con il committente e i suoi
rappresentanti e verificare le garanzie sulle modalità di pagamento;
3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la pianificazione
della commessa, che prevedano la distribuzione di ruoli e responsabilità,
la pianificazione dei lavori, la preparazione, se necessario, di alcune
istruzioni di lavoro
Le procedure necessarie ai fini di
questo paragrafo sono:
Formulazione delle offerte (vedi
3.1)
Descrive le attività da intraprendere per esaminare e verificare le richieste
dei committenti e per partecipare alle gare.
Aggiudicazione di un lavoro (vedi
3.2)
Descrive le attività da intraprendere per verificare dettagliatamente le
richieste dei Committente ed accertarsi della disponibilità delle risorse
necessarie per portare a termine il lavoro
Avvio della commessa (vedi 3.3)
Descrive le attività necessarie per iniziare un lavoro
4. APPROVVIGIONAMENTO DI
MATERIALI, COMPONENTI E SUBAPPALTI
Principio generale
L'impresa deve garantirsi che i
prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti richiesti nelle
specifiche di progetto e di capitolato.
L'impresa deve garantirsi che i
subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo da non creare problemi
nella gestione di una commessa.
Tali subappaltatori dovranno
perciò essere tali da fornire garanzie di affidabilità per quanto riguarda i
requisiti della parte di opera loro assegnata, i tempi di realizzazione, il
rispetto delle norme tecniche e le normative sul lavoro.
Elementi da prendere in
considerazione:
4.1. definizione dei
requisiti dei materiali e prodotti da approvvigionare : tali requisiti
devono essere chiaramente individuati in funzione dì quanto richiesto dalla
normativa tecnica nazionale, dagli elaborati progettuali e dal capitolato
speciale tecnico di appalto;
4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di acquisto devono
contenere espressamente la richiesta dei requisiti individuati e tutti gli
elementi utili per definire chiaramente i prodotti.
4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono essere selezionati secondo
criteri volti a garantire la loro affidabilità e quella dei loro prodotti;
l'impresa è libera di scegliere i criteri di selezione da adottare, purché
questi facciano riferimento alla qualità di forniture precedenti, al
rapporto costo qualità, al rispetto dei tempi di consegna, agli aspetti
organizzativi dei fornitore, alle sue eventuali forme di certificazione di
prodotto o di azienda; la presenza di procedure di selezione dei fornitori e
la loro applicazione sono sufficienti ai fini della dichiarazione
dell'organismo di certificazione, anche se una selezione storica non è
stata ancora portata a termine;
4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e componenti
approvvigionati devono essere verificati, accettati e immagazzinati in modo
da garantire la loro rispondenza all'ordine e la loro successiva corretta
utilizzazione;
4.5. i potenziali subappaltatori devono essere individuati sulla base di
parametri di tipo commerciale, esaminati congiuntamente ad aspetti relativi
alla garanzia del loro operare (eventuale certificazione di sistema qualità
o dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità, dati storici
sulle loro prestazioni, accertamenti diretti da parte dell'impresa);
4.6. l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei potenziali
subappaltatori in fase di offerta e per la loro selezione quando un lavoro
è stato aggiudicato.
Le procedure necessarie ai fini
di questo paragrafo sono:
Approvvigionamento di materiali
e componenti (vedi 4.1, 4.2 e 4.3)
Descrive le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e
componenti relativi ai lavori dell'impresa
Accettazione e immagazzinamento
di materiali e componenti (vedi 4.4)
Descrive le modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono
consegnati in cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima
dell'impiego.
Subappalti (vedi 4.5 e 4.6)
Descrive i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per
garantirsi che essi operino conformemente a requisiti prestabiliti.
5. ESECUZIONE DEI LAVORI E
LORO CONTROLLO
Principio generale
L'impresa deve essere in grado
di garantire il risultato dei lavori in ogni singola commessa, programmando,
pianificando e controllando i lavori stessi in modo da raggiungere
sistematicamente gli obiettivi prefissati.
Elementi da prendere in
considerazione:
5.1 Ogni nuova commessa viene
preceduta dalla redazione di un piano di qualità, tramite il quale si
applicano alla commessa i principi e le regole dei sistema qualità; il
piano della qualità fornisce tra l'altro elementi di carattere
organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei lavori, le
istruzioni di lavoro, identifica quando e come effettuare controlli,
individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari
particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono
redatte per ogni commessa, anche in conformità delle prescrizioni dei
capitolato tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute critiche o
per attività frutto di azioni correttive;
5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo
attraverso la verifica della competenza della manodopera impiegata, una
periodica verifica della chiarezza e conformità delle eventuali istruzioni
date alla manodopera, la registrazione delle istruzioni verbali della
Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di lavoro, la
verifica dei programmi di lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori,
le modalità di protezione delle parti di lavoro completate;
5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche
sulla base di quanto previsto nel piano della qualità, indicando la
criticità di tali ispezioni e verifiche e predisponendo la modulistica
necessaria;
5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo, con un livello di precisione
proporzionato alla loro natura e al loro impiego, gli strumenti di misura e
di prova che sono correntemente impiegati; i controlli devono essere
individuati e pianificati e possono consistere in controlli interni o,
laddove necessario, in controlli presso strutture esterne (ad es. il
costruttore dello strumento);
5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una prova, rilevano la non
corrispondenza di una lavorazione o di una fase di essa alle specifiche,
l'impresa deve aver predisposto modalità operative che prevedano di
contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a seconda dei tipo di
difetto da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire; quando si
verifica il ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere
previsto un esame della relativa fase produttiva per individuare le cause
dei difetto e la loro eliminazione (azione correttiva).
Le procedure necessarie ai fini di
questo paragrafo sono:
Piani di qualità per i lavori
aggiudicati (vedi 5.1.)
Descrive come preparare e utilizzare i piani di qualità per i lavori
aggiudicati
Controllo della attività di
costruzione (vedi 5.2.)
Descrive come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'accertamento
dell'idoneità della manodopera, il controllo dei processi di costruzione e la
protezione del prodotto finito.
Verifiche e prove (vedi 5.3.)
Descrive come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie
siano correttamente eseguite e registrate.
Controllo delle attrezzature di
ispezione, misura e prova (vedi 5.4.)
Descrive le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire
la precisione delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.
Rilievo e trattamento dei
difetti di lavorazione (vedi 5.5.)
Descrive le azioni da intraprendere quando una lavorazione non è conforme
alle specifiche.
SCHEMA DI MANUALE DI QUALITA'
CORRISPONDENTE AD ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA
QUALITA'
1 . Politica della qualità
2. Elementi organizzativi
dell'impresa: organigramma funzionale, ruoli, competenze e responsabilità
3. Responsabile della qualità
4. Procedure
4.1 Controllo della
documentazione
4.2 Reclutamento dei personale e formazione Ispezioni interne
4.3 Ispezioni interne
4.4 Formulazione delle offerte
4.5 Aggiudicazione di un lavoro
4.6 Avvio della commessa
4.7 Approvvigionamento di materiali e componenti
4.8 Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti
4.9 Subappalti
4.10 Piani di qualità per i lavori aggiudicati
4.11 Controllo della attività di costruzione
4.12 Verifiche e prove
4.13 Controllo delle attrezzature di ispezione, verifica e prova
4.14 Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione
5. Controllo e revisione dei
sistema
ALLEGATO D
CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI
LAVORI
QUADRO A: DATI DEL
BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE:
..............................................
CODICE:.................................
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.............................. INDIRIZZO....................................
OGGETTO DELL’APPALTO:
.....................................…....................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
: lire......(in cifre e lettere)............... euro.................
CATEGORIA PREVALENTE:
......................................
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE
L’INTERVENTO:
|
Lavorazione
|
Categoria
|
Importo
|
|
(cifre)
|
(lettere)
|
(euro)
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
QUADRO B: SOGGETTO
AGGIUDICATARIO
|
A
|
Impresa singola
(articolo 10, comma 1, lettera a, legge 109/94)
|
|
|
B
|
Consorzio (articolo 10,
comma 1, lettera b), legge 109/94)
|
|
|
C
|
Consorzio stabile
(articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)
|
|
|
D
|
Associazione
orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)
|
|
|
F
|
Associazione verticale
(articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)
|
|
|
E
|
Consorzi (articolo 10,
comma 1, lettera e), legge 109/94)
|
|
|
F
|
GEIE (articolo 10,
comma 1, lettera e-bis, legge 109/94
|
|
COMPOSIZIONE SOGGETTO
AGGIUDICATARIO
|
Impresa
|
Sede
|
mandataria
|
mandante
|
percentuale di
partecipazione
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
IMPORTO DEL CONTRATTO
(al netto del ribasso) :
lire.................................................................
QUADRO C:
ESECUZIONE DEI LAVORI
DATA DI INIZIO DEI LAVORI :
..................................... I LAVORI SONO INCORSO .... ............
DATA DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI...............
IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA
DATA ...........................: lire
...............................................
IMPORTO REVISIONE PREZZI:
lire................................................
RISULTANZE DEL CONTENZIOSO:
lire................................................
IMPORTO TOTALE:
lire................................................
RESPONSABILE DELLA
CONDOTTA DEI LAVORI: .........................................................
IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O
ASSEGNATARIE
|
Lavorazione
|
Importo
|
Categoria
|
Impresa
|
Sede
|
Subappalto
|
Assegnazione
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
IMPORTO AL NETTO DEI
SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: lire ..........................
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE
DEI LAVORI: ..............................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
DATA
...................................................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L’AUTORITA’ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL
BENE
ALLEGATO E
(così
sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. n. 93 del 2004)
|
CB -
|
Corrispettivo Base
Il corrispettivo
spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in
Euro con la seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N +
8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si
chiede la qualificazione
R = Coefficiente ISTAT dei pressi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005
con base la media dell'anno 2001
|
|
CR -
|
Corrispettivo
Revisione
Il corrispettivo
spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è
determinato con la seguente formula:
P = CB * 3 / 5
dove:
CB = Corrispettivo Base applicato per l'attestazione in corso di
validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al
Corrispettivo Base definito con il presente allegato
|
|
CNC -
|
Corrispettivo Nuova
Categoria
Il corrispettivo deve
essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con
riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento
alla vecchia attestazione:
P = CBna - CBva
dove:
CBna = Corrispettivo Base calcolato per la nuova attestazione
CBva = Corrispettivo Base calcolato per la vecchia attestazione
|
|
CIC -
|
Corrispettivo
Incremento Classifica
Il corrispettivo da
applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere
equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il
corrispettivo base:
P = CB * 1 / 3
dove:
CB = Corrispettivo Base applicato inserendo 1 alla voce N e la
differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C
|
ALLEGATO F
L’incremento percentuale è
dato da:
C1 = (30/3)* {
[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2 = (30/3)* {
[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
|
p =
|
il valore del rapporto
tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra
d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
lettera b);
per p => O,225 si
assume p = 0,225;
|
|
r =
|
il valore del rapporto
tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, secondo periodo, e la
cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18,
comma 2, lettera b);
per r => 0,15 si
assume r = 0,15;
|
|
a =
|
il valore del rapporto
tra il costo dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo
l’articolo 18, comma 7, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai
sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);
per a => 0,03 si
assume a = 0,03.
|
|
q =
|
1 in presenza di
certificazione del sistema di qualità aziendale;
|
|
q =
|
0 in assenza di
certificazione del sistema di qualità aziendale.
|
|
|
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 Febbraio 2007, n. 74
Regolamento di modifica
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici.
(Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18/6/2007)
|
|
Testo in vigore dal:
3-7-2007
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
successive modificazioni, concernente regolamento recante istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93,
concernente regolamento recante modifica al citato decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 agosto 2006;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, espresso in data 21 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5
ottobre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in
data 16 gennaio 2007;
Sentito il Ministro dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali,
del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche europee,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Nel decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto periodo;
b) nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate, declaratoria
della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole: ", nei
limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento
industriale,".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5,
foglio n. 162
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e
n. 2004/18/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: «Art. 5. (Regolamento e
capitolati). - 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e
attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai
contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di
disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di
legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e
province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i
contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 e'
adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie,
dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita'
produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati,
e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema
di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo'
essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta
richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente
codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; c)
competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo
carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative
tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali,
nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso
l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal
presente codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di
progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in
economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le
determinano, nonche' modalita' applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente
ai sensi dell'art. 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione
dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o
dal responsabile del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di
acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) modalita' e procedure accelerate per la deliberazione, prima del
collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese
le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni
di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il
collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di
rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture,
eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene
conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori,
servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la
disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti o
di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento
di cui al comma 1.
I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte
integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali
e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce
parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 puo'
essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni
appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) - ».
Note
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio
2000, n. 49, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 18 (Requisiti di ordine speciale). - 1. I requisiti d'ordine
speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) adeguato organico medio
annuo.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 22,
realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal
capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui
all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato,
di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta e'
comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone,
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da
parte delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa
nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta, in
proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, e'
comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita'
alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di
cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle
societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso
in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e
non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti
consorziati.
5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto
dall'art. 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della
classifica richiesta; l'importo e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto
della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55%
dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di
tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non
inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi
sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai certificati di esecuzione
dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati
in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di
cui all'art. 19, comma 1, lettera b), n. 1 della legge, oppure affidati in
concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato
dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati
assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff,
dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e' stabilito in due per
le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le
imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per
le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di
attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in
locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della
cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto
forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di
noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari,
costituito per almeno la meta' dagli ammortamenti e dai canoni di
locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il
piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto
forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un
periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo e'
calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento
alla durata del piano di ammortamento concluso.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali e delle
societa' di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi
corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura
tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese
artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e
stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale
operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo' essere
dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari
in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato.
Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa
nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le
societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci
e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale
determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a
norma del comma 10, e' documentato con il bilancio corredato dalla
relativa nota e riclassificato in conformita' delle direttive europee dai
soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea
documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza
dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli
riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'I.N.P.S. e
all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10
concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche
l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e
delle societa' di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle
attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai
propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i
requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati
dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui
condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale
facolta' puo' essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati
hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia'
iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi
del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni,
di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle
funzioni in questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di
iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione
dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici e' stato
responsabile. La valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un
decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi.
Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5,
lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale
precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita
dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i
rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b),
sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la
cifra d'affari stessa e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in
modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari cosi'
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di
cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita' della cifra d'affari
dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente
rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro
territorialmente competente.».
- Il testo dell'allegato A del citato decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente: «Ai fini delle seguenti declaratorie per
"opera" o per "intervento" si intende un insieme di
lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. La
qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate
con l'acronimo "OG", e' conseguita dimostrando capacita' di
svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attivita' di
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la
cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte
dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita' di specifiche
lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacita' operativa ed
organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel
coordinamento tecnico delle attivita' lavorative, nella gestione
economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e
amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna
categoria di opere generali individua attivita' non ricomprese nelle altre
categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate
con l'acronimo "OS", e' conseguita dimostrando capacita' di
eseguire in proprio l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e
manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte
del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di
una particolare specializzazione e professionalita'. La qualificazione
presuppone effettiva capacita' operativa ed organizzativa dei fattori
produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il
possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative
previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari. La
qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle
previste dal decreto ministeriale n. 770/1982 e decreto ministeriale n.
304/1998 e' conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento
alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle
declaratorie del presente allegato. Le lavorazioni di cui alle categorie
generali nonche' alle categorie specializzate per le quali nell'allegata
tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" e' prescritta
la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara
come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite
dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate
qualificazioni.
Categorie
opere generali.
OG 1: Edifici civili e industriali. Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana, diretta o
indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche'
delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in
via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli
uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici
aeroportuali nonche' qualsiasi manufatto speciale in cemento armato,
semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole,
serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di
particolari caratteristiche e complessita'.
OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare,
trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli
immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni
in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresi' la
realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire
la mobilita' su "gomma", "ferro" e "aerea",
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo
armamento ferroviario, nonche' di tutti gli impianti automatici,
elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione
elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di
uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via
esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in
sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i
rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane,
le funicolari e le linee tramviarie di qualsiasi caratteristica tecnica,
le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le
stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali
ed artificiali, nonche' i ponti, anche di complesse caratteristiche
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati
o gettati in opera.
OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo. Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi
tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per
consentire la mobilita' su "gomma" e su "ferro",
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di
accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in
sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti
gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
nonche' di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio
all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi
sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire
la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su
corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonche' delle
opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende le dighe
realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione. Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il
"servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di
utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso,
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale
funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione
delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri
piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o
sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli
attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature
con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della
loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli
oleodotti.
OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio. Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque
realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la
mobilita' su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse
acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire
un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i
porti, i moli, le banchine, i pannelli, le piattaforme, i pontili, le
difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di
scarico nonche' i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli
di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la
sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonche' per la difesa
del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria, nonche' di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di
espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture
degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la
sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le
opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e
le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica. Riguarda la
costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi
puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete, nonche' di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali
idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli
interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media
tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione
all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. Comprende in via
esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la
fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi
su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati
e dei cavi di tensione.
OG 11: Impianti tecnologici. Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di
riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti
idrico-sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di
impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle
categorie generali che siano stati gia' realizzati o siano in corso di
costruzione.
OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. Riguarda la
esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione
della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via
esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei
terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il
monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito
dalla vigente legislazione, nonche' gli impianti necessari per il normale
funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio
all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: Opere di ingegneria naturalistica. Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere
o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino
della compatibilita' fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema,
comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attivita' botaniche e
zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del
suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici,
l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le
opere necessarie per la stabilita' dei pendii, la riforestazione, i lavori
di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate
stradali, ferroviarie, cave e discariche. Categorie di opere
specializzate.
OS 1: Lavori in terra. Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi
di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del
terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia,
roccia.
OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico.
Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e
straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni
mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico. OS 3: Impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie. Riguarda la fornitura, il montaggio
e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine,
di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia'
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori. Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione. Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di
impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano
state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi. Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e
ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi
interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni
di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno,
materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: Finiture di opere generali di natura edile. Riguarda la costruzione,
la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi
tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura,
e simili.
OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica. Riguarda la fornitura
e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco,
impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico.
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o
ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario
compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle
medesime.
OS 10: Segnaletica stradale non luminosa. Riguarda la fornitura, la posa
in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonche' la esecuzione della
segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali. Riguarda la fornitura, la
posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi
strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli
apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti
stradali e ferroviari.
OS 12: Barriere e protezioni stradali. Riguarda la fornitura, posa in
opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard
rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili,
finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare
stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato. Riguarda la produzione
in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Riguarda la
costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di
termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e
di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione,
compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi
di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete.
OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali. Riguarda la pulizia
con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il
trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti
norme.
OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica. Riguarda la
costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati
elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia
elettrica.
OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia. Riguarda la fornitura,
il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche
esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione
di altri impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o
siano in corso di costruzione.
OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo. Riguarda la produzione
in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di
facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in
vetro o altro materiale.
OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione
di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o
interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su
cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su
satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione
dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: Rilevamenti topografici. Riguarda l'esecuzione di rilevamenti
topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione
imprenditoriale.
OS 21: Opere strutturali speciali. Riguarda la costruzione di opere
destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non
idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai
terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita' tali da
rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici,
di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionali
nonche' l'esecuzione di indagini geognostiche. Comprende in via
esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi,
di opere per ripristinare la funzionalita' statica delle strutture,
l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio
per le relazioni geotecniche, nonche' l'esecuzione di prove di carico, di
pozzi, di opere per garantire la stabilita' dei pendii e di lavorazioni
speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il
consolidamento di terreni.
OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione. Riguarda la
costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di
potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso
il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete.
OS 23: Demolizione di opere. Riguarda lo smontaggio di impianti
industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali
ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le
demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la
loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.
OS 24: Verde e arredo urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la
manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono
necessari a consentire un miglior uso della citta' nonche' la
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: Scavi archeologici. Riguarda gli scavi archeologici e le attivita'
strettamente connesse.
OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali. Riguarda la costruzione,
la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a
carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle
delle piste aeroportuali.
OS 27: Impianti per la trazione elettrica. Riguarda la fornitura, posa in
opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per
la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea
tramviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di
trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione
della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per
qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in
opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonche' di tutti gli
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari
in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e
simili.
OS 28: Impianti termici e di condizionamento. Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di
impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri
impianti, in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in
corso di costruzione.
OS 29: Armamento ferroviario. Riguarda la fornitura, posa in opera e la
manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi
ferrovia, metropolitana o linea tramviaria nonche' degli impianti di
frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e
televisivi. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi nonche' di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati gia'
realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: Impianti per la mobilita' sospesa. Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di
sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche,
sciovie, gru e simili.
OS 32: Strutture in legno. Riguarda la produzione in stabilimenti
industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi
lignei pretrattati.
OS 33: Coperture speciali. Riguarda la costruzione e la manutenzione di
coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle
pannellate e simili.
OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'. Riguarda la
costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica
delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria
quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico
trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonche' rivestimenti
fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.».
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004, n. 93
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici.
(Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 13/4/2004)
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Testo in vigore dal:
28-4-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito
regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico
per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000
euro;
Visto l'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2003;
Acquisito, in data 15 aprile 2003, il
parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 13 ottobre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
espressi in data 17 dicembre 2003 e 10 dicembre 2003;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' pro-duttive, con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo
rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in
rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o
specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di
cui all'allegato E.»;
2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato
ai sensi del comma 3 e' considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;
3) al comma
4, e' aggiunto infine, il seguente periodo: «Il corrispettivo deve essere
interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al
momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata
alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.)
per l'intero corrispettivo.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La procedura puo' essere sospesa
per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente
non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e
comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta
giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare
l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le
procedure gia' sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.»;
2) il comma 5 e'
sostituito dai seguenti:«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione
e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei
requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita'
strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni
gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto
2002, n. 166, e' prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della
scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o
con un'altra autorizzata. 5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, e' di tre anni, fatta salva la verifica in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale
individuati dal suddetto regolamento.»;
c) dopo l'articolo 15 e' inserito
il seguente: «Art. 15-bis (Verifica triennale)
- 1. Almeno sessanta
giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa
SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei
trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine
generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti
dall'articolo 17.
3. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla
verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo
18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9,
10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruita' tra cifra d'affari in
lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale
dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, e' effettuata con
riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente
la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra
d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente
rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una
tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari e' ridotta in proporzione
alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente
eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere
effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5.
Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente
l'impresa e l'Autorita', inviando copia del nuovo attestato revisionato o
comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato
perde validita' dalla data di ricezione della comunicazione da parte
dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza
del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica
sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre
dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
6.
L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della
verifica nel casellario informatico.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 8,
sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per la esecuzione dei lavori
della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo
gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella
categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro
1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema
di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000
relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni
oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via
transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate
presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di
importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni
oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione
degli stessi.»;
2) al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora la non congruita' della cifra d'affari dipenda da un
costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra
d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA
informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale
del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.»;
e) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Consorzi stabili).
- 1. Il consorzio stabile e' qualificato sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e'
acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le
imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica
VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.
Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,
nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8,
comma 4, lettera e), della legge, e' in ogni caso sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate
non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la
qualificazione e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta'
dell'intervallo tra le due classifiche.»;
f) nell'allegato A, nella
declaratoria della categoria OS12, dopo la parola: «Riguarda» sono
inserite le seguenti: «, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8,
la produzione in stabilimento industriale,»;
g) l'allegato E e'
sostituito dall'allegato E al presente decreto;
h) nella: «Tabella
corrispondenze nuove e vecchie categorie», nella casella: «qualificazione
obbligatoria» relativa alla categoria specializzata OS12, e' inserita la
parola: «SI». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Urbani, Ministro
per i beni e le attivita' culturali
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 300
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: «Art.
87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo'
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni: «Art. 8
- 1. Al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attivita' ai principi della qualita',
della professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i
processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro,
articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
3.
Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita' di cui all'art. 4,
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorita'
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si
provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse
disponibili. Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di
sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie Uni En Iso
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualita' rilasciata dai soggetti di cui alla
lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche a
ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi
di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalita' e i criteri
di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalita' di
attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione
del sistema di qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati
di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale e i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera
c), con le relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia dei
lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2
e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla
regolarita' contributiva, e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle
casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni e in
rapporto alla tipologia dei lavori nonche' agli oggetti dei contratti, di
richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualita' o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualita' di
cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta' e il successivo obbligo per
le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualita' non
potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 Ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attivita' di qualificazione;
g) le modalita' di verifica della
qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso,
la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine
generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel
regolamento. La verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti
e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il
tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo.
5.
(Abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita'
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale
dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge
10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite al predetto
ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31
dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori
dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in
materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili
relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base
dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori
pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai
sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del
comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti
di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei
requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 e' accertata in base al
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le
imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1°
gennaio 2000, e' abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme
le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della
partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei
lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15
novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come
rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le
imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle
procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art.
3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione
di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2
dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di
qualita', ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili
di cui al comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
11-quinquies. Il
regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti d'ordine
generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Ecu.
11-sexies. (Abrogato).
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i
lavori, ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per
cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai
sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158: «Art. 7 (Modifiche alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli
appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici).
- 1. Nelle more
della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo
di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 2 e'
sostituito dal seguente: «Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge).
- 1. Ai sensi e per gli effetti della presente
legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per
lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della
presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50
per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro
associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle societa' con
capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto
della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27
e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori
di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non
si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le
sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicita' dei bandi
di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti
a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o
controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si
applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai
concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di
concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare
nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei
lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per
la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia' assentite
alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e
2-bis, 27, 32, 33, e' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera
a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di
fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le
disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6,
del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano
le disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei
lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di
forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di
contributi connessi ad atti abilitanti all'attivita' edilizia o
conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla
soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse
nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva
93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'art. 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui
all'art. 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, ed all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di
cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente
legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalita' giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale e la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri
organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla
meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di
affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi
di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i
soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o
realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).»;
b) all'art.
3, comma 6, lettera l): 1) le parole: «ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»;
2) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni
architettonici»;
c) all'art. 4, comma 17, primo periodo, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
le parole: «quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; al medesimo
comma 17 dell'art. 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per
gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento»;
d) all'art. 8:
1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti:
«150.000 euro»; 2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi
devono possedere»;
3) al comma 4, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente: «g) le modalita' di verifica della qualificazione. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della
qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di
attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata
dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato
testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al
possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine
speciale individuati dal suddetto regolamento»;
4) al comma 11-sexies
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' facolta' dei soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei
soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta
esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione
di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno
essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e
subaffidamenti.»;
5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente: «11-septies.
Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche' accessori e di
rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.»;
e) all'art. 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile»;
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Ai fini della
partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di
lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna
impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, e' incrementata di una percentuale della somma stessa.
Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento
nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio. 8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata categoria
di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione
alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che
almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre
con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e), e' in ogni
caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno
una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'art.
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e' acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma
delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla
pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche»;
f) all'art. 13:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi
del comma 1.»;
2) al comma 7, la parola: «ciascuna» e' sostituita dalle
seguenti: «una o piu» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di
gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente
suddiviso in piu' contratti.»;
g) all'art. 14:
1) al comma 1, dopo le
parole: «L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a
100.000 euro»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i
quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato
maggioritario»;
3) al comma 6, dopo le parole: «e' subordinata» sono
inserite le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di
euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,»;
4) al comma 7,
le parole: «o un tronco di lavoro a rete» sono soppresse;
h) all'art.
16:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Con riferimento
ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di
cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda
tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e
finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene
vincolato e dell'intervento da realizzare.»;
2) al comma 6, dopo le
parole: «e momenti di verifica» e' inserita la seguente: «tecnica»;
i)
all'art. 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa»; al medesimo comma 1,
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) da consorzi stabili
di societa' di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi
di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'art. 12. E' vietata la partecipazione a piu'
di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi
di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa' consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi
stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria si
applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del
predetto art. 12»;
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al
comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo
gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;» e alla lettera b),
secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del
progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra'
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti»;
4) al comma 8, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere
dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario»;
5) i
commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: «10. Per l'affidamento di
incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di
applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici
di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti
tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per
l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni appaltanti
devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in
modo che sia assicurata adeguata pubblicita' agli stessi e siano
contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento
con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita'
procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di
incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui
importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di
loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacita'
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare»;
6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle
dei corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.»;
l)
all'art. 19:1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, e l'esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, qualora: 1) riguardino lavori
di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui
componente impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per cento
del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10
milioni di euro»;
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: «1-ter.
L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1,
lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o
deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente
associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione
esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti
al progettista, in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in
materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione
non e' soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e
degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di
particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformita' con il
progetto definitivo, al fine di accertare l'unita' progettuale. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita'.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre
lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali
individuate dal regolamento di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e dal
regolamento di cui all'art. 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attivita' di
progettazione successiva a livello preliminare. 1-quinquies. Nel caso di
affidamento dei lavori in assicurazione di qualita', qualora la stazione
appaltante non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati,
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei
lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione
appaltante sia conforme ai livelli di qualita' richiesti dall'appaltatore»;
3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o
tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle
seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non puo'
superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo'
essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate
annuali, costanti o variabili» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella propria
disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia
strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione degli immobili
ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto
alle prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto alla revisione
della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;
4) al comma 2-bis, le parole: «La durata della concessione non puo'
essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo'
stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale
del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi
connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;
5) dopo il comma
2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali
alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di progetto di cui
all'art. 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni
caso essi non hanno diritto di voto»;
6) al comma 4, le parole: «in ogni
caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5,»;
e le parole: «numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2)
e 4)»;
7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000
euro e i contratti» e, dopo le parole: «scavi archeologici», sono
aggiunte le seguenti: «nonche' quelli relativi alle opere in sotterraneo
e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni»;
m) all'art.
20: 1) al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto»
sono inserite le seguenti: «almeno di livello»; 2) al comma 4, dopo le
parole: «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono
inserite le seguenti: «per i lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di euro»;
n) all'art. 21: 1) al comma 1-bis, primo periodo, le
parole: «a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; e' soppresso il secondo
periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il bando o la
lettera di invito devono precisare le modalita' di presentazione delle
giustificazioni, nonche' indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita'
delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i
cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'
della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all'esclusione potra' provvedersi solo all'esito della
ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) dopo il comma 1-bis, e'
inserito il seguente: «1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base
agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore»;
3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis.
L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore
a 5.000.000 di DSP, e' disposta secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di
valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle
caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui
all'art. 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovra'
essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri
predeterminati»;
o) all'art. 23, comma 1-ter, il quarto periodo e'
sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri
soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da
una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con
la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei
requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in
numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma.
Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti
concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;
p) all'art. 24: 1. al
comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 2. «0a) lavori di
importo complessivo non superiore a 100.000 euro»; 3. 2) al comma 1,
lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono sostituite
dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»; alle
lettere b) e c), la parola: «ECU» e' sostituita dalla seguente: «euro»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'affidamento di
appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia
superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di
quanto disposto dall'art. 21, comma 8-bis, alla quale devono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c),
il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di
propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono
verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui
alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da
affidare.»: 4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Con
riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un
soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti
nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente
disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non
prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreche' tali lavori non
possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto
principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario
oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori
complementari non puo' complessivamente superare il 50 per cento
dell'appalto principale.»;
q) all'art. 27, dopo il comma 2, e' aggiunto
il seguente: «2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve
comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
normativa vigente.»;
r) all'art. 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Possono fare parte delle commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E'
abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare»;
s)
all'art. 29: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a 5 milioni
di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; alla lettera b), alla parola:
«superiore», sono premesse le parole: «pari o» e la parola: «ECU» e'
sostituita dalla seguente: «euro»; alla lettera c) la parola: «ECU» e'
sostituita dalla seguente: «euro»; 2) il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione, che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovra'
effettuare a proprio carico le forme di pubblicita' ivi disciplinate,
senza alcuna possibilita' di rivalsa sull'amministrazione»;
t) all'art.
30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva e' progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo
documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione e' svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei
termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle
predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la
normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si
applicano anche ai contratti in corso»; al terzo periodo, dopo le parole:
«La mancata costituzione della garanzia» sono inserite le seguenti: «di
cui al primo periodo»;
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita' stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di
cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa
vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi
dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b)
per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti
ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti
dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a
terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria
competenza. 6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla
lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di
fiducia della stazione appaltante.»;
3) al comma 7-bis e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il sistema, una volta istituito, e'
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera
b), di importo superiore a 75 milioni di euro»;
u) all'art. 31-bis, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Per i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di
appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve
sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in
misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione di apposita commissione perche' formuli, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla
proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il
soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta' dell'appaltatore
avvalersi del disposto dell'art. 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola volta. La
costituzione della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'art. 28. Nell'occasione la
proposta motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni dal
predetto ricevimento. 1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata
da tre componenti in possesso di specifica idoneita', designati,
rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo
dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo,
dai componenti gia' designati contestualmente all'accettazione congiunta
del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo
componente provvede su istanza della parte piu' diligente, per le opere di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e
dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e'
stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla
designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a
formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita
la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono
posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. 1-ter.
L'accordo bonario, definito con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis ed
accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta'
di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle
riserve. 1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano
ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia'
intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione
della commissione e' facoltativa ed il responsabile del procedimento puo'
essere componente della commissione stessa.»:
v) all'art. 32: 1) al comma
2, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a), della presente legge,»;
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto gia'
stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che
i collegi arbitrali medesimi non risultino gia' costituiti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
3) dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente: «4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di
risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come
definita all'art. 2»;
z) all'art. 33, comma 1, dopo le parole: «destinate
ad attivita» sono inserite le seguenti: «della Banca d'Italia,»; aa)
all'art. 37-bis: 1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni
anno» sono soppresse; dopo le parole: «promotori stessi», e' inserito
il seguente periodo: «Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di
ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state
presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.»;
dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un istituto
di credito» sono inserite le seguenti: «o da societa' di servizi
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le parole:
«garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice» sono
inserite le seguenti: «; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed
agevolare le attivita' di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione
di cui all'art. 14 della presente legge, proposte d'intervento relative
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e studi di
fattibilita'. Tale presentazione non determina, in capo alle
amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;
2) al comma 2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La realizzazione di lavori
pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di fattibilita' o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al
comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale»;
3) dopo il comma
2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta
redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di
interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di
gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalita' di
cui all'art. 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria
sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso
avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul
proprio sito informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi di
pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di
pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita', nel
rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione
al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della
completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta
di integrazione.»;
bb) all'art. 37-ter, comma 1, le parole: «Entro il 31
ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve
intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del
promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per
iscritto con il promotore un piu' lungo programma di esame e valutazione.
Nella procedura negoziata di cui all'art. 37-quater il promotore potra'
adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu'
conveniente. In questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario della
concessione»;
cc) all'art. 37-quater: 1) al comma 1, all'alinea, le
parole: «il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi
dalla pronuncia di cui all'art. 37-ter»; alla lettera a), sono aggiunte,
in fine, le parole: «; e' altresi' consentita la procedura di
appalto-concorso»;
2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo
offerente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara sia
esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata
di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo
stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due
soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'art. 37-bis,
comma 1, quinto periodo»; 3) il comma 6 e' abrogato;
4) le parole: «art.
37-bis, comma 1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «art. 37-bis, comma 1, quinto periodo»;
dd) all'art.
37-quinquies, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Per
effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la societa' di progetto diventa la concessionaria a titolo
originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con
l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa'
restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei
confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote
della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a
formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla
societa' ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento
degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della
societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di
banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento.»;
ee) dopo l'art. 38, e' aggiunto il seguente: «Art.
38-bis. (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
- 1. Al fine di
accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e
parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle
citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio
comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».
2. Per i
programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge, le proposte dei promotori di cui all'art. 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso
indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non
siano pervenute proposte da parte del promotore, si da' luogo all'avviso
indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'art.
37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, e' estesa anche alle proposte gia' ricevute
dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso
si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. All'art. 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta».
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui
all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle
previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti
di idoneita' e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione
istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e
apportando altresi' allo stesso le modificazioni la cui opportunita' sia
emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge.
Il Governo provvede altresi' a modificare il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di
aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che
migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il
Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la
possibilita' per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di
comminare sanzioni rapportate alla gravita' delle violazioni compiute
dagli organismi di attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia
funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai
sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
istituito un apposito centro di responsabilita' amministrativa nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. E' abrogato
l'art. 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita
unita' previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di
responsabilita' di cui al comma 5 e' trasferita, nella misura da
determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita' previsionale di base
3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilita' «Opere
pubbliche ed edilizia».
8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi'
autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7
affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con
l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle
funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica
di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi',
in detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art.
43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita'
di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle
opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento
dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove
sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti
che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di
prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle
costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8,
pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23
agosto 1988 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: «2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, reca: Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49 S.O. n.
35, l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34. come modificato dal regolamento qui pubblicato e' il seguente: «Art.
12 (Svolgimento dell'attivita' di qualificazione e relative tariffe).
- 1.
Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono:
a) comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1, comma 1, della legge;
b) acquisire le informazioni necessarie
dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata
informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo
trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla
legge e dal regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f)
verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui
rilasciare l'attestato.
2. Per l'espletamento delle loro attivita' le SOA
non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro
organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo
rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in
rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o
specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di
cui all'allegato E.
4. Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono
considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere
previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo
doppio. Ogni patto contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere
interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al
momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata
alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.)
per l'intero corrispettivo.
5. Le SOA trasmettono all'autorita', entro
quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.». - Si riporta
il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal regolamento qui pubblicato: «Art.
15 (Domanda di qualificazione).
- 1. Per il conseguimento della
qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di
sistema di qualita' o alla dimostrazione della presenza di elementi
significativi di cui all'art. 8, comma 3, lettere a) e b), della legge
secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B, i requisiti
stabiliti dal presente titolo.
2. L'impresa che intende ottenere
l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una
delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti
necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante
accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la
procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula
del contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o
integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a
90 giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un
periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del
contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il
diniego di rilascio della stessa. Per le procedure gia' sospese, il
termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del
diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'autorita' nei
successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e'
pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti
di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui
all'art. 15-bis. La efficacia delle attestazioni gia' rilasciate alla data
di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogata a 5
anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che
intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo
contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata. 5-bis.
L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 11-sexies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 7, comma
1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' di tre anni, fatta salva la
verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.
6. Il rinnovo
dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima della scadenza sempre
che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione gia'
acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell'attestazione;
dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia
fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non
producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le
variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche
oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette,
secondo criteri fissati dall'autorita' entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, a procedure accelerate e
semplificate nonche' a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o di altra
operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il
nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti
posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.». - La legge 1°
agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
2002 - supplemento ordinario n. 158. - Il decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1999, supplemento ordinario 229/L. - Il testo dell'art. 8, comma
11-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dall'art.
7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante legge quadro in
materia di lavori pubblici e' il seguente: «11-sexies. Per le attivita'
di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti
di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. E' facolta' dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore
requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma,
l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione
di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno
essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e
subaffidamenti (comma abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 30).». - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato
dal regolamento qui pubblicato: «Art. 18 (Requisiti di ordine speciale).
- 1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita'
tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e
finanziaria e' dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra
di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 22, realizzata con
lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta non inferiore al
100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie:
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal
capitale netto, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui
all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato,
di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla
attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle
societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni
annuali IVA; da parte delle societa' di capitale con la presentazione dei
bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della
relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla
attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dell'impresa richiedente, e' comprovata con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa
nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed
e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese riunite dei quali
l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per
lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneita'
tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica
secondo quanto previsto dall'art. 26;
b) dall'esecuzione di lavori,
realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo
non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo e'
determinato secondo quanto previsto dall'art. 22;
c) dall'esecuzione di un
singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di
importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria di
importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola
categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della
qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai
certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7.
7.
Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in
appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati
in concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato
dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati
assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff,
dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e' stabilito in due per
le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le
imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per
le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata
attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature,
mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione
finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della
cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto
forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di
noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari,
costituito per almeno la meta' dagli ammortamenti e dai canoni di
locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il
piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto
forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati
proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un
periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo e'
calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento
alla durata del piano di ammortamento concluso. Per la esecuzione dei
lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal
primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione
nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III
(euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di
sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN IS0
9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione
dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore
e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate
presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di
importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni
oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione
degli stessi.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte
individuali e delle societa' di persone, con la presentazione della
dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota
riferita all'attrezzatura tecnica: da parte dei consorzi di cooperative,
dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa'
di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformita' alle direttive europee e della relativa nota di deposito.
10.
L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e
stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale
operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo' essere
dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari
in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato.
Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa
nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le
societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci
e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale
determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, e'
documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato
in conformita' delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da
una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei
bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti
effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla
determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in
proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed
il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societa' di cui
al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo
alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai
propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la
qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al
comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante
i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e' stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facolta' puo' essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni
di direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte all'Albo
nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per
un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre
consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in
questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione
all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori
della cui condotta uno dei direttori tecnici e' stato responsabile. La
valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo
complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore
tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c)
qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente
dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15.
Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i
rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b),
sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la
cifra d'affari stessa e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in
modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari cosi'
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di
cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita' della cifra d'affari
dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente
rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione dei lavori
territorialmente competente.». - Il testo della declaratoria relativa
alla categoria OS12 contenuta nell'allegato A, come modificata dal
regolamento qui pubblicato, e' il seguente: «OS12: BARRIERE E PROTEZIONI
STRADALI.
Riguarda nei limiti specificati all'art. 18, comma 8 la
produzione in stabilimento industriale, la fornitura, posa in opera e la
manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new
jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a
proteggere dalla caduta dei massi.».
Allegato E
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