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IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
PER
LA VIGILANZA SUI
LAVORI PUBBLICI
Sulla base di una
ricognizione dei quesiti pervenuti a questa Autorità in ordine
all’interpretazione ed all’applicazione di quanto disposto
dall’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive
modificazioni, si formulano le seguenti considerazioni.
1) Soggetti destinatari dell’incentivo
La prima problematica attiene all’individuazione dei soggetti
destinatari dell’incentivo alla progettazione e concerne, in
particolare, quattro aspetti: la possibilità di considerare tali i
tecnici abilitati o non all’esercizio della professione; la possibilità
di intendere per incaricato del collaudo anche l’incaricato del
collaudo statico; il riconoscimento del diritto alla quota di incentivo
spettante al responsabile del procedimento anche nell’ipotesi di
progettazione esterna ed, infine, l’inclusione o meno del coordinatore
per la sicurezza, designato ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del
D.L.vo n.494/96 e successive modificazioni, tra i beneficiari
dell’incentivo.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’incentivo previsto
dall’articolo 18, costituito da una somma non superiore all’1,5 per
cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro,
va ripartito tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione
dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, sulla base di
un regolamento che la singola amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad
adottare e nel quale i criteri da seguire per la ripartizione delle somme
tengono conto delle responsabilità professionali connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere.
Al riguardo, rispetto alla precedente versione della legge n.109/94, si
è avuto un ampliamento dell’ambito dei benefici dal punto di vista
soggettivo.
Al fine d’individuare i soggetti cui corrispondere l’incentivo alla
progettazione, occorre far riferimento alle condizioni previste nel comma
2 dell’articolo 17 della legge 109/94 e successive modificazioni,
secondo cui i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza di
abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l’amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni alla data di
entrata in vigore della legge n.415/98 e risultino inquadrati in un
profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività
di progettazione.
Pertanto, laddove ricorrano, per i tecnici non abilitati, le suddette
condizioni, nulla osta alla possibilità di far rientrare anche questi
soggetti tra quelli beneficiari degli incentivi in questione, in quanto
autori della redazione di progetti.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’articolo 188 del regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, adottato
con D.P.R. n.554/99, reca disposizioni circa la nomina del collaudatore e
prevede, al comma 1, l’attribuzione, da parte della stazione
appaltante, dell’incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
Inoltre, lo stesso articolo, al comma 5, dispone, nel caso di lavori che
richiedono l’apporto di diverse professionalità, l’affidamento del
collaudo ad una commissione composta di tre membri.
Il comma successivo, infine, prevede che per i lavori comprendenti
strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti
della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico,
purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i
lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso
alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
Pertanto, per incaricato del collaudo, ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della legge 109/94 e successive modificazioni deve intendersi non solo
il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare
esecuzione, bensì anche l’incaricato del collaudo statico, il quale,
peraltro, coincide con il primo oppure con uno dei tre membri della
suddetta commissione.
Per quanto concerne il terzo aspetto, il responsabile del procedimento,
il coordinatore unico e relativi collaboratori sono stati ricompresi tra
i soggetti aventi diritto alla corresponsione dell’incentivo, in
seguito alle modifiche all’originario testo dell’articolo 18 della
legge quadro apportate con la legge n.216/95. Occorre quindi distinguere
il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore di questa legge e
l’entrata in vigore della legge n.144/99. Per il primo periodo, nel
caso di progettazione affidata all’esterno, l’inciso riportato nella
norma qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani si
riferisce esclusivamente al personale degli uffici tecnici e non anche al
responsabile del procedimento ed al coordinatore unico e relativi
collaboratori.
L’ulteriore modifica apportata dalla legge n.144/99, oltre alla
abrogazione del riferimento al coordinatore unico, ribadisce l’intento
del legislatore di prevedere in ogni caso a favore del responsabile del
procedimento e dei suoi collaboratori il diritto alla corresponsione
dell’incentivo, aggiungendo espressamente la previsione che, nel caso
di progettazione esterna, le quote del compenso altrimenti spettante al
personale degli uffici tecnici costituiranno economie.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge
n.216/95 e l’entrata in vigore della legge n.144/99, appare legittima
la corresponsione della quota parte di incentivo per gli incarichi sia di
responsabile del procedimento sia di coordinatore unico, anche nel caso
di progettazione affidata a professionisti esterni.
Successivamente all’entrata in vigore della legge n.144/99, invece,
solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo
nell’ipotesi di ricorso alla progettazione esterna.
Non è possibile, invece, ricomprendere tra i soggetti destinatari
dell’incentivo in esame il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del
D.L.vo n.494/96 così come modificato dal D.L.vo n.528/99. Si premette
che tale figura esula dalla previsione legislativa, che si riferisce
espressamente soltanto al tecnico incaricato della redazione del piano
della sicurezza, vale a dire al coordinatore per la sicurezza nella fase
della progettazione, ex articolo 4 del decreto legislativo sopra citato.
Siccome in base all’articolo 127 del D.P.R. n.554/99 al direttore dei
lavori sono affidate anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza,
l’indicazione della legge incaricato della direzione dei lavori deve
intendersi nel senso che si comprendono entrambe dette attribuzioni. Ne
segue che nel regolamento che ripartisce l’incentivo bisognerà tener
conto di questa doppia attribuzione, come si dovrà prevedere la quota di
incentivo a favore del direttore operativo ove nominato per queste
funzioni.
2) Ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 18
La seconda problematica attiene, invece, all’ambito oggettivo di
applicazione dell’articolo 18, riferendosi ad una molteplicità di casi
che possono dar diritto all’erogazione dell’incentivo.
In primo luogo, si pone la questione dell’applicabilità del compenso a
favore dei tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione
lavori in caso di perizie di variante e suppletive, ex articolo 25, comma
1 della legge quadro, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione
delle opere. In presenza di prestazioni che, di fatto, comportano
un’attività di progettazione l’incentivo va riconosciuto, ma
sull’importo ovviamente della perizia di variante e suppletiva.
In secondo luogo, si pone invece la questione della sussistenza del
diritto ai compensi in caso di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati
progettuali, quali per esempio i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo e con
determina di assegnazione e impegno di spesa adottata dal responsabile
del servizio. In tal caso, l’assenza di qualsiasi elaborato progettuale
contrasterebbe con il principio che collega necessariamente il diritto
agli incentivi all’espletamento di un’attività di progettazione.
Da ultimo, si fa riferimento al comma 2 dell’articolo 18 della legge
109/94 e successive modificazioni, così come modificato dalla legge n.144/99,
il quale prevede l’incentivo per i dipendenti che redigono un atto di
pianificazione.
La dizione utilizzata dal legislatore atto di pianificazione comunque
denominato fa ritenere che in esso possano ricomprendersi, oltre che i
vari tipi di atti di pianificazione, anche quegli atti a contenuto
normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi, che accedono alla
pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da
parte degli organi competenti.
3) Criteri e modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e
liquidazione del fondo incentivante
L’ultima problematica emersa inerisce a tre aspetti strettamente legati
alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e
liquidazione dell’incentivo.
Mentre sulla questione relativa agli oneri riflessi (IRAP e contributi
previdenziali) la soluzione è stata deferita alle amministrazioni
statali competenti, qualora nel quadro economico non sia stato previsto
il dovuto accantonamento, la presenza di un regolamento interno, adottato
dalla singola amministrazione aggiudicatrice e disciplinante la
ripartizione della percentuale di incentivo, rende l’accantonamento,
anche se tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile mediante
l’approvazione di un nuovo quadro economico.
Il Segretario
Il Presidente
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