|
AUTORITA'
PER |
|
Gli
esponenti sostengono che in taluni bandi nulla e' detto in merito alla
sicurezza ed ai relativi costi, ne' e' stato stabilito l'importo rispetto
a quello posto a base di gara. Gli
esponenti hanno chiesto a questa Autorita' di intervenire nuovamente
sulla questione in quanto, nonostante l'emanazione della determinazione
n. 12/1999 "Norme di sicurezza nei cantieri", le stazioni
appaltanti continuano a pubblicare bandi di gara che non rispettano
sostanzialmente quanto prescritto dalla normativa in materia di sicurezza
e dalla richiamata determinazione. Considerazioni. L'art.
31 della legge, come novellato, prevede ai commi 2 e 3, che gli oneri di
sicurezza devono essere evidenziati nei bandi di gara e che questi non
sono soggetti a ribasso d'asta. Ratio della norma e' di evitare che
alcune imprese possano formulare offerte piu' basse incidendo sugli oneri
derivanti dall'osservanza delle norme di sicurezza, previdenza ed
assistenza. Dalla
lettura della norma emerge l'onere, per la stazione appaltante. di
evidenziare e concretizzare, nel bando di gara, il contenuto di detti
oneri. Il
piano di sicurezza, infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del
decreto legislativo n. 494/1996, deve contenere l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure
esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonche' la stima
dei relativi costi. Ai
sensi dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, la nomina del
coordinatore per la progettazione deve essere effettuata
"contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione
esecutiva" e il piano di sicurezza, ai sensi del successivo art. 13,
deve essere "trasmesso a cura del committente a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori". Cio'
comporta che la redazione del piano di sicurezza non e' piu' esclusivo
compito delle imprese esecutrici, cosi' come previsto dalla normativa di
cui alla legge n. 55/1990, ma e' una funzione che, in via generale, fa
capo alla committenza. La
particolareggiata elencazione contenuta nell'art. 12 del decreto
legislativo n. 494/1996 sul contenuto del piano di sicurezza e
coordinamento sgombra, altresi, il campo dai dubbi di coloro che
consideravano il piano di sicurezza come un documento generico. Infatti,
caratteristica del piano e' la stima dei costi delle misure di sicurezza
contenute nel piano stesso, che non puo' essere effettuata senza definire
nel dettaglio le misure di sicurezza. Sulla
base di quanto sopra illustrato, si puo' ritenere che pur in mancanza del
regolamento generale di cui all'art. 31, comma 1, della legge n. 109/1994
e s.m.i., le amministrazioni appaltanti debbano provvedere alla
individuazione e alla evidenziazione nei bandi di gara degli oneri
relativi alla attuazione degli anzidetti piani di sicurezza. Al
fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 31 della Merloni ter,
che stabilisce che l'appaltatore o il concessionario sono tenuti comunque
a predispone un piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio
rispetto a quello di competenza del committente, contenente concrete
proposte operative per il singolo cantiere, e' necessario che il piano di
sicurezza predisposto dal committente evidenzi ogni singola voce dello
stesso in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni di
legge. Sulla
base, quindi, della sufficientemente chiara e delineata normativa in
materia di sicurezza nei lavori pubblici (decreti legislativi n. 626/1994
e n. 494/1996 e disposizioni di cui all'art. 31 della legge n. 109/1994)
ed in attesa dell'emanazione del regolamento sui costi della sicurezza,
si ritiene di specificare linee guida per la determinazione della
incidenza della mano d'opera, in quanto, per una esatta determinazione di
detta incidenza, e' necessaria una corretta individuazione degli oneri
della sicurezza ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996
e successive modificazioni. Si e' cosi' offerto e consigliato un metodo
semplice e immediato che consenta di individuare, come vuole
l'ordinamento, partendo dai prezzi unitari e attraverso operazioni che
implicano la definizione dei costi di sicurezza, la percentuale del costo
della mano d'opera. Roma,
26 luglio 2000 Il
presidente: Garri Il
segretario: Esposito
LINEE
GUIDA PER Premesso
che: ai
sensi dell'art. 4, comma 16, lett. g) della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici favorisce la formazione di archivi di settore e la formulazione
di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni
interessate; Considerato
che: il
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, reca norme concernenti le
prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o
mobili; l'art.
31, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, prevede
che gli oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento vadano
evidenziati nei bandi di gara e non siano soggetti a ribasso d'asta; l'art.
34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nel dettare norme in ordine alla stima sommaria dell'intervento e delle
espropriazioni del progetto definitivo, ha previsto, al comma 2, lett.
b), una percentuale per le spese relative alla sicurezza da aggiungersi
all'importo dei valori unitari delle lavorazioni gia' determinati; l'art.
12, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 disciplina
il contenuto dei piani di sicurezza e di coordinamento ed, in particolare
prevede la stima dei costi presumibili per l'attuazione dei singoli
elementi del piano; l'art.
35, comma 1, lett. l) del decreto del Presidente della Repubblica
554/1999 richiede, quali documenti componenti il progetto esecutivo,
anche il quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro; l'art.
5, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
ribadisce che le spese relative alla sicurezza nei cantieri non sono a
carico dell'appaltatore e non sono soggette a ribasso; l'art.
5, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
prevede che le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo
d'opera si intendono comprese nel prezzo dei lavori; i
prezzi contenuti nei prezziari ufficiali correnti sono considerati da
sempre comprensivi delle spese della sicurezza, oltre che delle spese
generali ed utili, e che l'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 prevede che venga determinato il predetto valore; Approva
le seguenti linee-guida che forniscono, al fine di agevolare il lavoro
dei tecnici impegnati nella predisposizione degli allegati progettuali,
uno schema metodologico per determinare il quadro dell'incidenza
percentuale della quantita' di manodopera (I?MO) per le diverse categorie
(generali o specializzate) di cui si compone l'intervento sulla base
dell'incidenza media della sicurezza (IS) sul costo di costruzione (C). Schema
metodologico L'importo
per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture nonche' per l'attuazione
dei piani di sicurezza, ovvero il cosiddetto costo di costruzione (C) per
ogni categoria (generale o specializzata individuate ai sensi
dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) di
cui si compone l'intervento, e' determinato dalla stima della somma delle
quantita' (Q) delle singole lavorazioni o forniture previste nel progetto
per il relativo prezzo unitario (P) cosi' come dedotto dai prezziari o
dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. In
caso di mancanza del prezzo unitario delle singole lavorazioni o
forniture nel listino prezzi adottato, si procedera' secondo quanto
disposto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999: a)
applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli e trasporti,
necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini
delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti
di mercato (ad eccezione, cosi' come si desume da quanto disposto
dall'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, della manodopera che
dovra' essere dedotta dai bollettini ufficiali emessi nella provincia in
cui si realizza l'opera); b)
aggiungendo all'importo cosi' determinato una percentuale per le spese
relative alla sicurezza; c)
aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per
cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese
generali; d)
aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore. Tra
i vari documenti componenti il progetto esecutivo, di cui all'art. 35 del
citato regolamento, e' previsto che il progettista rediga tra gli altri
documenti: "il quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di
manodopera (I?MO) per le diverse categorie (generali o specializzate) di
cui si compone l'opera o il lavoro...". Il
costo di costruzione, come gia' detto, e' determinato quale sommatoria
dei prezzi unitari (P) per le quantita' (Q) delle lavorazioni o forniture
che concorrono alla definizione dell'intervento: C=
SOMMATORIA DA n a 1(PQ) Il
prezzo unitario della lavorazione o fornitura considerata, e' costituito
dalla somma del prezzo dei materiali (M), del prezzo dei noli (N), di
quello dei trasporti (T) e di quello della mano d'opera (MO); al prezzo
cosi' determinato si aggiunge una percentuale su di esso calcolata, per
le spese relative alla sicurezza (S); al prezzo cosi' determinato si
aggiunge una ulteriore percentuale su di esso calcolata, variabile tra il
13 e 15 per cento a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per
le spese generali (SG); al prezzo risultante si aggiunge una ultima
percentuale del 10 per cento per l'utile unitario (U) d'impresa. Il
prezzo cosi' calcolato e' il prezzo unitario (P): P
= M+N+T+MO+S+SG+U L'utile unitario di impresa U (10%), calcolato
sull'importo della voce di lavorazione o fornitura, si ottiene sottraendo
dall'importo della stessa (P) il rapporto tra tale valore ed 1,10: U
= P - (P/1.10) L'utile totale d'impresa, per ogni singola lavorazione o
fornitura, si ottiene moltiplicando l'utile unitario (U) per la quantita'
(Q). Le
spese generali unitarie SG (14%), assunte in questo caso quale media tra
il 13 e il 15 per cento, calcolate sull'importo della voce di
lavorazione, al netto dell'utile dell'impresa (P - U), si ottengono
sottraendo dall'importo netto precedentemente calcolato il rapporto tra
tale valore ed 1,14: SG
= (P - U) - [(P - U)/1.14] Le spese generali totali, per ogni singola
lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese generali
unitarie (SG) per la quantita' (Q). Il
piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni, prevede che sia
redatta la stima di tutti i costi necessari all'approntamento di
procedure, apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il
rapporto tra la stima delle spese complessive della sicurezza (SCS) ed il
costo di costruzione determina l'incidenza media della sicurezza (IS): IS
= SCS/C Le spese unitarie della sicurezza (S) calcolate sull'importo
della voce di applicazione al netto dell'utile dell'impresa e delle spese
generali (P - U - SG) si ottengono sottraendo dall'importo di cui prima
il rapporto tra tale valore e l'indice della sicurezza (IS): S
= (P - U - SG) - [(P - U - SG)/(1 + IS)] Le spese della sicurezza, per
ogni singola lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese
unitarie della sicurezza (S) per la quantita' (Q). Una
volta individuata la componente del prezzo relativa ai materiali (M),
ovviamente in base alla quantita' tecnicamente necessarie, nonche' ai
trasporti (T) ed ai noli (N), da effettuarsi sulla base di stime
tecniche, conoscendo il prezzo (P) potra' calcolarsi per differenza il
costo della mano d'opera (MO): MO
= P - (U + SG + S + M + N + T) Il costo totale della mano d'opera, per
ogni singola lavorazione o fornitura, si ottiene moltiplicando il costo
unitario della mano d'opera (MO) per la quantita' (Q). Il
calcolo dell'incidenza percentuale media della quantita' di mano d'opera
(I?MO) avviene rapportando tutta la mano d'opera al costo di costruzione: (vedi
formula a pag. 56 della G.U.) A puro titolo esemplificativo si e'
ritenuto opportuno allegare alla presente determinazione due tabelle che
rappresentano le modalita' applicative del calcolo dell'indice della
sicurezza (IS) e dell'incidenza percentuale della quantita' di mano
d'opera (I?MO): Tab.
1: Modello per il calcolo dell'incidenza percentuale della quantita' di
mano d'opera e dell'indice della sicurezza; Tab.
2: Modello per il calcolo dei prezzi dei materiali, noli e trasporti
costituenti un prezzo di lavorazione. Alla
luce di quanto sopra i bandi (cosi' come indicato nei modelli di bando di
gara predisposti dall'Autorita' ) ovvero i capitolati speciali di appalto
dovranno contenere le seguenti disposizioni: (per i casi e le alternative
riferirsi ai modelli di bandi di gara): caso
A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura: la
contabilita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo XI del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per la parte dei
lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45,
comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica applicate
al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla
base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di
avanzamento (SAL) sara' aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori
eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
le rate di acconto saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo
....... del capitolato speciale d'appalto; caso
B: appalto con corrispettivo a corpo: la
contabilita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo Xl del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla base delle
aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica applicate all'importo contrattuale pari
al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalita'
previste dall'articolo .......... del capitolato speciale d'appalto; caso
C: appalto con corrispettivo a misura: (alternativa
n. 1), la contabilita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo
Xl del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla base
dei prezzi unitari contrattuali; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) sara' aggiunto, in proporzione
dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione
dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le
modalita' previste dall'articolo del capitolato speciale d'appalto; (alternativa n. 2), la contabdita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verra' detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS) *R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo ............ del capitolato speciale d'appalto. LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA INCIDENZA DELLA MANO D’OPERACALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA (Tab.1)CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTIUENTI IL PRIMO PREZZO DI LAVORAZIONE (Tab.2)CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTIUENTI IL SECONDO PREZZO DI LAVORAZIONE (Tab.3)CALCOLO
DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTIUENTI IL TERZO PREZZO DI
LAVORAZIONE (Tab.4)
|
| Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni, |
| nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato. |
| Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali. |
|
Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi |