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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 3 aprile
1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 5
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109). 1. I commi
1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994,
coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti
previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994.
3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti
in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonchè le
disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite dal
regolamento stesso.
4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonchè ai
relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto,
che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle
di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonchè le disposizioni
legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge
n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati
formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione
qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro
sei mesi dalla stessa data.
5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi
affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per
la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata
in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonchè gli articoli 1, 2, 6,
7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35,
36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal
presente decreto.
6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi
pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli
stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento
dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.
7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di
progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno
di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.
8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del
bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione
delle offerte.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e
18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno
successivo all'avvenuta comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta
giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge n. 109 del
1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve
iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni
recate dagli articoli seguenti del presente decreto".
All'articolo 2:
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," è
inserita la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la
parola: "14," è inserita la seguente: "17,"";
al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al
concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi
eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione";
c-ter) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese
collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406"".
All'articolo 3:
al comma 1, lettera a) le parole: "entro 6 mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge";
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente
alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche
apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla
relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e
delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori
pubblici"";
al comma 1, la lettera b) è soppressa;
al comma 1, lettera c), i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"2) alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia
percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse;
3) alla lettera h), le parole: "di cui all'articolo 17, comma 9"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 8";
3-bis) la lettera i) è abrogata;
3-ter) la lettera n) è abrogata";
al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, le parole: "in relazione a
lavori connessi" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione a
lavori strettamente connessi" e il capoverso 7-quater è soppresso.
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici). 1.
All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: "del Servizio ispettivo di cui al comma 10,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio di
ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5";
b) al comma 10, la lettera b) è abrogata;
c) i commi 11, 12 e 13 sono abrogati.
2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di
personale dell'Autorità e del Servizio di ispettorato tecnico e norme
finanziarie)";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di
ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente
generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti
alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26
aprile 1982, n. 181, nonchè le competenze del nucleo ispettivo istituito
dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive
modificazioni";
c) al comma 5, il secondo periodo è abrogato;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato
tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di
mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonchè, in via subordinata, alle procedure di
concorso di cui al medesimo decreto"".
All'articolo 4:
al comma 1, lettera c), capoverso 5, dopo le parole: "lavori pubblici di
competenza statale" sono inserite le seguenti: ", o comunque
finanziati per almeno 50 per cento dallo Stato,".
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione). 1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di
formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di
attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonchè un
responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello
stesso.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il
coordinatore unico può coincidere con il responsabile del procedimento di uno
o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la
tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può
coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono essere esercitate per
lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano
direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile
del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo
di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può
essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.
3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli
interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei
progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e
delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma;
assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti
necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi
nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì la
copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la
libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.
4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per
l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed
ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale
svolgimento delle procedure.
4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4,
fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore
stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o
ritardi nell'attuazione degli interventi.
4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni
del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del
direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore
dei lavori come definite dalla normativa vigente.
4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico
accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto
allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei
responsabili dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono
essere affidate, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva
92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti
soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi di natura professionale.
4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta
e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile
del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni";
b) al comma 5, dopo le parole: "la conferenza di servizi" sono
inserite le seguenti: "convocata ai sensi del comma 4-quinquies";
c) al comma 6, le parole: "conferenza di servizi di cui al presente
articolo" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi di
cui al comma 5".
Art. 4-ter. (Sospensione dalla partecipazione alle gare). 1. All'articolo 8
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti
dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed
in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili
relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla
normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono
direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri";
b) al comma 8, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2000";
c) al comma 9, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1999";
d) al comma 10, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2000";
e) al comma 11, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999"".
All'articolo 5:
al comma 1, lettera b), all'alinea, le parole: "sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "è aggiunto, in
fine, il seguente comma";
al comma 1, lettera b), il capoverso 4-ter è soppresso.
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. (Soggetti ammessi alle gare). 1. All'articolo 10, comma 1,
dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
"e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13".
Art. 5-ter. (Consorzi stabili). 1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";
b) al comma 5, le parole: "d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti:
"d), e) ed e-bis)".
Art. 5-quater. (Competenze dei consigli comunali e provinciali). 1. L'articolo
15 è sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Competenze dei consigli comunali e provinciali). 1.
All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani
finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i
piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette
materie;"".
Art. 5-quinquies. (Attività di progettazione). 1. L'articolo 16 è sostituito
dal seguente:
"Art. 16 (Attività di progettazione). 1. La progettazione si articola,
nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di
spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai
profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata
attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonchè in schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonchè delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello
studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune
scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle
superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del
tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo
degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonchè
in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali
quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da
consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo
sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e
degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali
particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari.
Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di
verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della
rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da
redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e
alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi, fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori
negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con
particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune i cui i
lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".
Art. 5-sexies. (Redazione dei progetti). 1. L'articolo 17 è sostituito dal
seguente:
"Art. 17. (Redazione dei progetti). 1. I progetti preliminari, definitivi
ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle
amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i
medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso
collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5.
2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica,
possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori
con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti,
dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.
3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti
aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti
delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in
base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo
compete all'amministrazione.
4. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalità per
la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici
aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso
di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a
carico dei soggetti stessi.
5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti
di esso, nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale
rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi
professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a
società di ingegneria.
6. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalità di
rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso
interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed
alla realizzazione di un intervento.
7. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società
costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali società non
si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939,
n. 1815.
8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di
ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il
principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere
eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi
nominativamente indicati e personalmente responsabili.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonchè agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti
e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di
aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori
pubblici, devono rispettare, contemperando i principi generali della
trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità
tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso
a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di
progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonchè tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma
5, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità
rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato"".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Incentivi e spese per la progettazione). 1. All'articolo 18
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Incentivi e spese per la
progettazione";
b) al comma 1, le parole da: "e in un quadro" fino a: "non
superiore all'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è
ripartita la quota dell'1 per cento"; la parola: "esecutivo" è
sostituita dalle seguenti: "per l'appalto"; e sono aggiunte, in
fine, le parole: ", e il coordinatore unico di cui all'articolo 7";
c) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 16, comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16, comma 7";
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie
X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una
quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonchè
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e
geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonchè all'aggiornamento ed adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui
sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonchè i comuni e
le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e
loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto
mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario"".
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). 1.
All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge
sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore
e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a
corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n.
2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera
b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo";
c) al comma 5, le parole da: "ai restauri di beni" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "a manutenzione, restauro e
scavi archeologici";
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto
dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo.
L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici"".
All'articolo 7:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole da:
"relativamente" fino a: "ammesse" sono sostituite dalle
seguenti: "relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso
superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base
dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno
precedente";
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, il quarto periodo è sostituito dal
seguente: "Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore
alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore
alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma";
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori
pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte
che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la
media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse".
All'articolo 8:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Licitazione privata)";
al comma 1, al capoverso, la rubrica è sostituita dalla seguente:
"(Licitazione privata)".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. (Trattativa privata). 1. All'articolo 24 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di
lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto
delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di
ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre
procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di
cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni";
b) al comma 2, le parole: "all'Autorità" sono sostituite dalle
seguenti: "all'Osservatorio";
c) al comma 3, le parole: "di cui alla presente legge" sono
soppresse;
d) al comma 6, le parole: "30 mila ECU, IVA esclusa" sono sostituite
dalle seguenti: "200 mila ECU".
Art. 8-ter. (Varianti in corso d'opera). 1. L'articolo 25 è sostituito dal
seguente:
"Art. 25. (Varianti in corso d'opera). 1. Le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non
alterino l'impostazione progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni
subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per
la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il
5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla
risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto".
Art. 8-quater. (Direzione dei lavori). 1. All'articolo 27, comma 2, lettera
b), le parole: "dell'articolo 17, commi 4 e 12" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 17, comma 5".
Art. 8-quinquies. (Garanzie e coperture assicurative). 1. All'articolo 30 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'esecutore
dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per
cento dell'importo degli stessi"; e dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso";
b) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 25, comma
1, lettera d)"".
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. (Definizione delle controversie). 1. L'articolo 32 è
sostituito dal seguente:
"Art. 32. (Definizione delle controversie). 1. Ove non si proceda
all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-bis e l'affidatario
confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un
arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di
procedura civile.
2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o
quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi
all'Osservatorio.
3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa
professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessità delle questioni"".
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