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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il
settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità
indicate nello stesso articolo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza generale il
12 luglio 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività
culturali;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I -
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Potestà regolamentare
Art. 1 - Ambito di applicazione e calcolo degli importi
1. Il presente regolamento
disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la
denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti
fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo
altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e
Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il
regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi
provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo
delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a
norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i
soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del
regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai
principi desumibili dalla Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli
importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in
Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al
netto dell'IVA.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per :
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2,
della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le
attività ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di
terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e
beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste
estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla
salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio ;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13, comma
7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza
sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente
tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni
rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo
20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli
impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due
dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e
qualitativa ;
3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali;
4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ;
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma
completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale
e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione,
volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione
di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del
progetto;
m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle
caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un
manufatto;
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere
funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento
previsto dall'articolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
Capo II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità
sui lavori pubblici
Art. 3 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1. L'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio
Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali
commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di
esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai
regolamenti adottati dall'Autorità stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di
qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo
8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai
soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o
comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità,
l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di
conferimento dei relativi incarichi professionali.
...(omissis)...
TITOLO II - ORGANI DEL
PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
Capo I - Organi del procedimento
Art. 7 - Il responsabile del procedimento per la realizzazione di
lavori pubblici
1. Le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono
eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile
del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del
progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo
14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in
modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute
dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge
in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il
responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è
affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e
informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale ;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti
e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del
livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo
di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato
all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista
dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con
anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il
responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi,
nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono
coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro
diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h)
le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al
responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove
non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite
al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge
devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il
responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento
che li riguardano.
Art. 8 - Funzioni e
compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del
procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari
idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed
amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle
procedure di variante urbanistica ;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della
Legge, il documento preliminare alla progettazione ;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo
17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento
degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione
dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative
procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono
essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi
di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati
richiesti ;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto
concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per
l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento
dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa
privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara
informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della
commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di
progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per
l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta
la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4,
della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni
alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza
delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi
dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione
appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle
segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi
livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento
preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei
presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire
la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua
articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero
lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento;.
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei
servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative
deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza
stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto
concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella
concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle
prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di
svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice
la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti
in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore
dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino
i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in
ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei
lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura
organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a
rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli
obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere
l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello
svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla
legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di
coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo
predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano
indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di
appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente
nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione
alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle
stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio
annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui
desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale
dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in
ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il
supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del
procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento
delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere
muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non
possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e
concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori
pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9,
della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo
carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti
assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione
dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente
all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati
alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento,
ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento
di appartenenza.
Capo II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
...(omissis)...
TITOLO III -
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Capo I - La programmazione dei lavori
...(omissis)...
Capo II - La progettazione
Art. 15 - Disposizioni preliminari
1. La progettazione ha
come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i
costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione
è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse
naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità,
durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli
elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle
prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre
progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo.
I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro
interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto
sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive
che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con
l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili
tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del
lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento
preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto
necessario alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi
graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria
dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione :
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle
tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per
raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è
previsto ;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare ;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli
organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica
nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi
da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle
fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro
specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard
dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la
piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e
ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione
che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti
negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico
ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine
comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente
la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti
l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e
l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del
suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione
sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di
eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e
salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle
opere di sistemazione esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui
l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità,
l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a
salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli
utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per
la sicurezza e la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai
progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista
responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in
particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i),
è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del
valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali
analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve
avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa
e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di
dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali
possibili.
Art. 16 - Norme tecniche
1. I progetti sono
predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle
disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste
dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le
omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa
applicata.
3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure
procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate
imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o
un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla
espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti
possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise e comprensibili.
...(omissis)...
Art. 18 - Documenti
componenti il progetto preliminare
1. Il progetto preliminare
stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle
dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed
è composto, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto
concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per
l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì
predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del
quale sono determinati gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando
di gara.
Art. 19 - Relazione illustrativa del progetto preliminare
1. La relazione
illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità
dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da realizzare;
b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il
profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse
alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e
alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche
e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre
possibili soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di
prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli
accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da
utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri
e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità
di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle
esigenze di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi
massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo ;
g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e
la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che
non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e
sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed
interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari
giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne
illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di
finanziamento per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione
dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del
piano economico finanziario.
Art. 20 - Relazione tecnica
1. La relazione tecnica
riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi
alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con
l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono
essere riscontrate nell'intervento.
Art. 21 - Studio di
prefattibilità ambientale
1. Lo studio di
prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e
all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che
consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a
carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento
e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione
progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e
tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli
eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire
nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore
per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici
che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di
impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le
informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione
preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di
interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione
prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità
ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto
ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure
prescrittive tali da mitigare tali impatti.
...(omissis)...
Art. 25 - Documenti
componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo,
redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e
di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione
edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto
equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative
ovvero studio di fattibilità ambientale ;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la
necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di
impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui
all'articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal
capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate
all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e
tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo
del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto
definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e
di costo.
Art. 26 - Relazione
descrittiva del progetto definitivo
1. La relazione fornisce i
chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità
dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei
conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione
illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio,
le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti,
nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in
particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e
l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la
geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di
interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e
risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità
ambientale, di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso i
risultati di apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la
realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta
autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti
a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da
realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree
e sotterranee con i nuovi manufatti ;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o
di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto
esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma
del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda
interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la
relazione deve essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma
3.
Art. 27 - Relazioni
geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo
1. La relazione geologica
comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la
identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi
litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e
caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di
pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza
delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini
geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno
influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del
manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto
stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che
si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque
meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le
fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti
usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28 - Relazioni
tecniche e specialistiche del progetto definitivo
1. Ove la progettazione
implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto
di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le
soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29 - Studio di
impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
1. Lo studio di impatto
ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le
norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della
fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché
dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso
anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni
a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi
sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza
e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti
dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di
cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni
necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli
sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia
ambientale.
...(omissis)...
Art. 35 - Documenti
componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo
costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto,
definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il
progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché
delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia
o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi
o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di
esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è
composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma ;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le
diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36 - Relazione
generale del progetto esecutivo
1. La relazione generale
del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato
speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in
cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la
relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e
le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità
di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e
delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano
costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo
approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini,
rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione
la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive
suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto
fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di
vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale,
ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato
speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di
esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive
intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento
dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente
previste.
Art. 37 - Relazioni
specialistiche
1. Le relazioni geologica,
geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base
del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono
rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio
gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti
tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro,
compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche
esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di
progettazione esecutiva.
...(omissis)...
Art.
40. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
1.
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli
elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore
economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai
seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del
bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le
modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per
limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti
più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le
indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il
ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di
interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate,
al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso
degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per
classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti
nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle
verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come
estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in
ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di
fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del
direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al
controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti
resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
35.000.000 di Euro;
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo
inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del
responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della
Legge.
Art. 41 - Piani di
sicurezza e di coordinamento
1. I piani di sicurezza e
di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che
prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione
comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al
particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di
lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le
coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento
attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività
lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della
durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla
morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle
lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori
d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono
integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni
relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima
dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
...(omissis)...
Art. 46 - Verifica del
progetto preliminare
1. Ai sensi dell'articolo
16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura
del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad
una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e
all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale,
sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale
prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali,
prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla
progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione
progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la
soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e
ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo
della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione
progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione
indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della
soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di
conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza
della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere
il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e
manutenzione.
Art. 47 - Validazione del progetto
1. Prima della
approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio
con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla
normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso
di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle
rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti
accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica
dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario,
archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di
tali indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali,
grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli
impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni
capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione
e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della
verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle
prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al
progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge,
necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello
schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la
verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
...(omissis)...
TITOLO IV - AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Capo I - Disposizioni generali
...(omissis)...
Capo II - Concorso di
idee
...(omissis)...
Capo III - Concorsi di
progettazione
...(omissis)...
Capo IV - Affidamento
dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
...(omissis)...
Capo V - Affidamento
dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
200.000 DSP
...(omissis)...
TITOLO V - SISTEMI DI
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Appalti e concessioni
...(omissis)...
Capo II - Criteri di
aggiudicazione
...(omissis)...
TITOLO VI - SOGGETTI
ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
...(omissis)...
TITOLO VII - GARANZIE
...(omissis)...
TITOLO VIII - IL
CONTRATTO
...(omissis)...
TITOLO IX - ESECUZIONE
DEI LAVORI
Capo I - Direzione dei lavori
...(omissis)...
Art. 127 - Sicurezza
nei cantieri
1. Le funzioni del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa
sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei
requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono
prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti
necessari per l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento,
l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla
normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la
loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze
delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31,
comma 1 bis della Legge.
Capo II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima:
Disposizioni preliminari
Art. 128 (Ordini di
servizio)
1. L’ordine di servizio
è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei
lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è
redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e
comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la
iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore.
2. Il responsabile del
procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio
le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa
l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia
regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei
lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e
sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione seconda:
Consegna dei lavori
Art. 129 (Giorno e
termine per la consegna)
1. Dopo l'approvazione
del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo
l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza
il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni
statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque
giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di
approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data
di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei
Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il
termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del
contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data
dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei
lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale
idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le
spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione
appaltante.
4. In caso di consegna in
via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto
o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese
nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il
tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori
deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore
ai sensi dell’articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il
termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore
non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso
il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha
facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna
avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al
rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati
dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si
proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità
di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.
9. La facoltà della
stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal
comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà
del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la
consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non
di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi
previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha
l’obbligo di informare l’Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici.
Art. 130 (Processo
verbale di consegna)
1. Il processo verbale di
consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e
circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di
sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi
all’appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di
consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per
poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è
libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al
comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la
prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per
l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi
d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi
accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale
di consegna.
3. Qualora la consegna
sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale
indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto
il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è
redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il
compimento dei lavori.
5. Un esemplare del
verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne
rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale
dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con
successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza
dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea
indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza,
l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La
data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna
parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità
si applica la disciplina dell’articolo 133.
Art. 131 (Differenze
riscontrate all'atto della consegna)
1. Il direttore dei
lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei
lavori all’effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate
differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti
effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle
successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora
l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in
progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità
e con gli effetti di cui all’articolo 165.
Art. 132 (Consegna di
materiali da un appaltatore ad un altro)
1. Nel caso di subentro
di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il
direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con
entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei
mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora
l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non
intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati
assieme all’appaltatore subentrante. Qualora l’appaltatore
subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le
modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza:
Esecuzione in senso stretto
Art. 133 (Sospensione
e ripresa dei lavori)
1. Qualora circostanze
speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi
previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni
di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei
lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve
essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di
sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le
opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della
sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad
intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le
condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie
disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già
eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa
dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena
venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e
nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori
indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente
alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto
in apposito verbale.
8. Le contestazioni
dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o
si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 165.
9. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento
dà avviso all’Autorità.
Art. 134 (Variazioni
ed addizioni al progetto approvato)
1. Nessuna variazione o
addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore
se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata
dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di
tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati
e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori
e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei
casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso
dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il
direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di
variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla
stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha
l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla
stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di
variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione,
salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge.
6. Le variazioni sono
valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione
di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle
cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo
25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso
d’opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede
con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di
motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la
situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione
appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della
redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni
per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano
eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o
provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il
responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel
caso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la
descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica
delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del
bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di
variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono
approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità
di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del
progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono
approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la
sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal
responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non
prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo
periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore
al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui
copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o
mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da
ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti
dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle
rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante
dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato
eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta
regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad
evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di
beni culturali e ambientali.
Art. 135 (Diminuzione
dei lavori)
1. La stazione
appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse
condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli
effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136
(Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel
contratto)
1. Quando sia necessario
eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da
quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:
a) desumendoli dal
prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel
contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno
effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. I nuovi prezzi sono
determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità
dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi
sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui
all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non
accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione
appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi
s'intendono definitivamente accettati.
Art. 137
(Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)
1. Il direttore dei
lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca
le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in
contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere
la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è
comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in
occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni
riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso
copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni,
da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla
data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’appaltatore, il
suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che
è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e
relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Art. 138 (Sinistri
alle persone e danni alle proprietà)
1. Qualora nella
esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle
proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il
fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti
finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139 (Danni)
1. Nel caso di danni
causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei
lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto,
entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento.
2. Appena ricevuta la
denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,
all'accertamento:
a) dello stato delle
cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni
del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.
Art. 140 (Appalto
integrato)
1. Nell’ipotesi di
appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma
dell’articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito
ordine di servizio, dispone che l’appaltatore dia immediato inizio
alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei
tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo
posto a base di gara.
2. Il responsabile del
procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che
l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di
maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.
3. Il progetto esecutivo
non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità
delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto
disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si
verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 25, comma 1, lettere
a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le
modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di
formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136. La
stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al
concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato
speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo
è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del
progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale.
Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo
129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata
di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell’appaltatore
entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo
nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste
nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il
diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto
esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto è risolto per inadempimento
dell’appaltatore.
7. In ogni altro caso di
mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante
recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 122,
all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal
capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso
per ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta:
subappalto
Art. 141 (Subappalto)
1. La percentuale di
lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella
misura del 30 per cento dell’importo della categoria.
2. Il subappaltatore può
subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali
di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l).
3. L’appaltatore che
intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione
appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall’articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni. Il termine previsto dall’articolo 18, comma 9
della legge n. 55 del 1990 decorre dalla data di ricevimento della
predetta istanza.
4. L’affidamento dei
lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere
b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6
dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. Ai fini del presente
articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell’articolo 18,
comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere
nel cantiere cui si riferisce l’appalto.
Capo III - Lavori in
economia
...(omissis)...
TITOLO X - ACCORDO
BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
...(omissis)...
TITOLO XI -
CONTABILITA' DEI LAVORI
Capo I - Scopo e forma della contabilità
...(omissis)...
Capo II - Contabilità
dei lavori in economia
...(omissis)...
Capo III - Norme
generali per la tenuta della contabilità
...(omissis)...
TITOLO XII - COLLAUDO
DEI LAVORI
Capo I - Disposizioni preliminari
Art. 187 - Oggetto del collaudo
1. Il collaudo ha lo scopo
di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a
regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in
conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì
lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai
documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di
fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità
dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure
espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore,
sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto
finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i);
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1,
lettera b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione
in materia di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di
anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
...(omissis)...
Capo II - Visita e
procedimento di collaudo
...(omissis)...
TITOLO XIII - DEI
LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I - Beni culturali
...(omissis)...
Capo II - Progettazione
...(omissis)...
TITOLO XIV -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI
ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49
...(omissis)...
TITOLO XV -
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231 - Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell'articolo
3, comma 4, della Legge , a far data dall'entrata in vigore del presente
Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F.
b) il R.D. 25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di
opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici e successive modificazioni;
d) il d.l. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche;
e) il r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche;
f) il r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive modifiche;
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e
successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3
gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l'indicazione
di un articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)
13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n. 687 e successive modificazioni;
u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole
"o le categorie prevalenti"
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
Art. 232 - Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione
ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata
applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di
entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto
delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento
delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si
applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in
vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite
o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
...(omissis)... NOTE
Segnaliamo che del presente D.P.R. si riporta e' stata riportata
sopra solo una selezione di
articoli attinenti la sicurezza
Per accedere al testo esteso dovete cliccare sul link sottostante.
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