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IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27
Aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia
di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti
nel citato decreto;
Visto l'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 7 Gennaio 1956, n.
164, che fissa i requisiti cui devono soddisfare le cinture di
sicurezza ed i relativi ancoraggi;
Tenuto conto che
durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici, in
corrispondenza del piano in fase di montaggio o smontaggio, il
montatore, a protezione contro il rischio di caduta dall'alto,
può disporre unicamente di mezzi di trattenuta che, in caso di
caduta, lo trattengono, mantenendolo in sospensione, quali gli
apparecchi anticaduta e le cinture di sicurezza;
Considerato
inoltre che questo particolare impiego della cintura di
sicurezza, in rapporto alla posizione obbligata dell'ancoraggio
dell'organo di trattenuta ed alla lunghezza per quest'organo
richiesta allo scopo di consentire al montatore la mobilità
necessaria alle operazioni di montaggio e smontaggio, comporta
il rischio di cadute libere di altezza, in ogni caso, maggiore
di metri 1,50;
Considerato che
le indicazioni desumibili dalle norme di buona tecnica, adottate
dai competenti organismi di altri Paesi della Comunità
economica europea, consentono di prendere in considerazione
cinture di sicurezza speciali, con freno a dissipazione di
energia incorporato nell'organo di trattenuta, che permettono di
affrontare altezze di caduta libera fino a 4 metri, contenendo
le decelerazioni e le conseguenti sollecitazioni dinamiche, in
fase di arresto della caduta, entro limiti confrontabili con i
valori che i suddetti parametri possono assumere nelle cinture
di sicurezza ordinarie, in conseguenza di cadute libere di
altezza fino a metri 1,50;
Visto l'esito
delle prove preliminari effettuate presso il laboratorio di
Monteporzio Catone dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro - ISPESL, per accertare:
a)
l'utilizzazione pratica, nel montaggio e smontaggio di un comune
ponteggio, di una attrezzatura protettiva comprendente, oltre ad
una cintura di sicurezza, una guida rigida, vincolata ai
montanti interni di un ponteggio in prossimità del traverso, ed
un organo di ancoraggio scorrevole lungo la guida stessa;
b) la capacità
di un comune ponteggio a telai, regolarmente ancorato alla
costruzione, di sopportare le sollecitazioni dinamiche indotte
senza che si determinino condizioni di instabilità della
struttura;
Vista la legge 21
Giugno 1986, n. 317, sull'attuazione della direttiva n.
83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore
delle norme e della regolamentazione tecnica a seguito della
quale il decreto 28 Maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 28 Giugno 1985, deve ritenersi abrogato;
Ravvisata la
necessità di procedere al riconoscimento dell'efficacia di
detta nuova attrezzatura protettiva, da utilizzare nel montaggio
e smontaggio dei ponteggi metallici fissi, la cui adozione
consenta di derogare dalla limitazione di cui all'art. 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 7 Gennaio 1956,
n. 164;
Sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro;
Visto l'art. 17,
comma terzo, della legge 23 Agosto 1988, n. 400;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30
Maggio 1991;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri 25
Ottobre 1991;
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1
1. Ai sensi e per
gli effetti della disposizione dell'art. 395, ultimo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547,
per le attrezzature di cui ai successivi articoli, è ammessa
deroga all'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 Gennaio 1956, n. 164, concernente le cinture
di sicurezza, limitatamente all'impiego delle attrezzature
stesse nelle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi
metallici fissi (di cui al capo V del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 164/1956) e quando non risultino
utilizzabili altri mezzi protettivi capaci di contenere
l'altezza di caduta libera entro il limite massimo di m 1,50,
senza pregiudizio per la mobilità del lavoratore richiesta
dalle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi.
Art. 2
1. Le
attrezzature di cui al presente decreto sono costituite da:
a) una cintura di
sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un
organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di
energia;
b) una guida
rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del
ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi
di sostegno dell'impalcato;
c) un organo
d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di
attacco per la cintura di sicurezza.
Art. 3
1. Tutti i
componenti dell'attrezzatura considerata all'art. 2 devono
essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte,
utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate,
secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo
conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettati in
caso d'intervento della attrezzatura.
2. I singoli
componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti
specifici di cui all'allegato tecnico che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 4
1. I datori di
lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che
i lavoratori, durante l'uso delle attrezzature di cui al
presente decreto, indossino, quali ulteriori mezzi di protezione
individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola
flessibile antisdrucciolevole e guanti. E' fatto obbligo ai
lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione.
Art. 5
1. Il mancato
rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel
presente regolamento comporta l'inefficacia delle deroghe ivi
previste.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Il presente
decreto entra in vigore il 17 Dicembre 1992.
ALLEGATO
Attrezzature per
la protezione, in caso di caduta dall'alto, dei lavoratori
addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici
La presente
normativa tecnica tratta separatamente i singoli componenti
delle attrezzature e cioè:
- l'imbracatura
(paragrafo 1);
- l'organo di
trattenuta con freno incorporato (paragrafo 2);
- la guida rigida
con organo d'ancoraggio scorrevole (paragrafo 3),
fissando le
caratteristiche dei materiali, i requisiti costruttivi e
meccanici dei componenti, nonché le prove di qualificazione
alle quali questi devono essere assoggettati.
Per gli
accertamenti sui materiali e sui singoli elementi (corde,
nastri, accessori metallici...) si rinvia alle specifiche norme
UNI.
La norma
fornisce, inoltre, indicazioni relative alla fabbricazione,
commercializzazione, marchiatura e certificazione dei prodotti
(paragrafi 4 e 5). In figura 1, a titolo indicativo, è
riportato un disegno schematico d'insieme dell'attrezzatura con
la nomenclatura adottata nel testo.
1. Imbracatura
E' il dispositivo
di presa costituito da un insieme di nastri, alcuni dei quali
allacciabili con possibilità di registrazione e di adattamento
a varie taglie, con cui viene inviluppato il corpo dell'utente.
L'imbracatura è
provvista di un organo di attacco conformato ad anello
(anellone), posizionato in modo da risultare sul dorso
dell'utente, che consente di vincolarla all'estremità libera
dell'organo di trattenuta dell'attrezzatura.
1.1. Requisiti e
prescrizioni
1.1.1. Requisiti
ergonomici
L'imbracatura
deve possedere caratteristiche ergonomiche. In particolare:
- non deve
costituire intralcio all'attività lavorativa e, nello
svolgimento di questa, deve essere utilizzabile senza
apprezzabile fastidio;
- in caso di
caduta del lavoratore deve trasmettere e ripartire sulle parti
fisiologicamente più idonee a resistervi, le sollecitazioni
dinamiche indotte nella fase d'arresto della caduta;
- deve fornire
una conveniente posizione d'attesa al lavoratore trattenuto in
sospensione (v. paragrafo 1.2.2.).
1.1.2.
Prescrizioni concernenti i materiali
I nastri ed i
fili di cucitura devono essere realizzati con fibre tessili
sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni
dinamiche, poco sensibili ai fenomeni d'invecchiamento.
A titolo
indicativo si citano come fibre utilizzabili quelle ricavate da
poliammidi e poliesteri. E' invece da escludere l'impiego di
fibre ricavate dalle poliolefine in quanto presentano un rapido
invecchiamento.
I fili di
cucitura devono essere di colore diverso da quello dei nastri in
modo da agevolare il controllo a vista delle cuciture.
Gli accessori
metallici (quali l'organo d'attacco dell'imbracatura ed i
dispositivi di collegamento e/o regolazione fibbie) devono
risultare resistenti o protetti contro la corrosione. Quelli con
funzione portante devono essere realizzati impiegando materiali
e tecnologie costruttive che assicurino ai prodotti finiti
un'adeguata resistenza alle sollecitazioni d'urto.
1.1.3.
Caratteristiche geometriche dei nastri
La larghezza dei
nastri utilizzati come elementi portanti non deve essere minore
di 50 mm.
Per i nastri
costituenti le bretelle ed i cosciali si accetta una larghezza
minore con il limite inferiore di 30 mm.
1.1.4.
Prescrizioni concernenti la manifattura
L'imbracatura
deve essere accuratamente rifinita in ogni sua parte.
Gli accessori
metallici devono essere conformati, rifiniti, disposti e, se
necessario, protetti in modo da evitare che la loro presenza e/o
utilizzazione possa risultare mal tollerata o ferire il corpo
dell'utilizzatore.
Le connessioni
dei vari elementi devono essere eseguite a regola d'arte con
sistemi e materiali idonei che ne garantiscono la resistenza
alle sollecitazioni ipotizzabili nel pratico impiego.
A titolo
indicativo, nell'appendice sono riportati alcuni suggerimenti
per il taglio, la preparazione dei tratti terminali dei nastri,
la loro cucitura.
1.2 Prove di
qualificazione e criteri di valutazione dei risultati.
1.2.1 Prova di
resistenza statica.
L'imbracatura
applicata ad un manichino rigido, saldamente ancorato, avente la
forma e le dimensioni riportate in figura 2, viene sollecitata
mediante uno sforzo di trazione di 20 KN applicato staticamente
all'attacco dell'imbracatura, esercitato nella direzione
ritenuta più sfavorevole alla resistenza dell'imbracatura
stessa, mantenuto applicato per 2 minuti.
A discrezione del
collaudatore, è ammesso ripetere la prova su un nuovo campione
variando la direzione dello sforzo di azione applicativo.
In ogni caso, per
ogni condizione sperimentale realizzata, vanno effettuate due
prove utilizzando ogni volta un campione nuovo.
Il risultato
della prova è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo
di tempo a carico costante, l'imbracatura resiste senza cedere e
senza perdere la presa sul manichino. Sono tollerate scuciture
limitate a "piccoli tratti", quando non pregiudicano
la tenuta del carico.
Sul certificato
di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, precisando
per ognuna le condizione sperimentali realizzate ed il
risultato.
1.2.2.Prova di
resistenza dinamica
Questa prova
viene effettuata utilizzando un manichino antropomorfo,
articolato, avente caratteristiche dimensionali e distribuzione
delle masse confrontabili con quelle del corpo, di taglia media,
di un adulto di sesso maschile.
L'attrezzatura di
prova oltre il manichino comprende:
a) un portale
rigido che consente l'ancoraggio dell'organo di trattenuta (
vedi punto c) e la sospensione del manichino in modo che
l'attacco dell'imbracatura applicata al manichino risulti 2
metri più alto dell'ancoraggio anzidetto.
Al dì sotto
dell'ancoraggio dell'organo di trattenuta deve risultare uno
spazio libero di altezza non inferiore a 4,5 metri.
Inoltre
l'ancoraggio dell'organo di trattenuta deve risultare
sufficientemente arretrato, rispetto alla verticale passante per
l'attacco dell'imbracatura, per evitare che vi urti il manichino
in caduta libera;
b) un dispositivo
di trattenuta di sgancio rapido del manichino che consenta a
questi di iniziare senza apprezzabile velocità iniziale, la
caduta libera presentando verso il basso i piedi ovvero la
testa;
c) uno spezzone
di corda per l'alpinismo, utilizzato con un unico tratto
portante come organo di trattenuta, provvisto di ganci o di
moschettoni di estremità, lungo complessivamente 2 metri, con
carico di rottura non inferiore a 20 KN, privo di freno.
Conduzione della
prova. - Applicata l'imbracatura in prova al manichino e
collegata all'organo di trattenuta realizzato con la corda
dell'alpinismo, di cui alla lettera c), la prova viene condotta,
con le articolazioni del manichino sbloccate, effettuando
consecutivamente 4 cadute, con una altezza di caduta libera di
circa 4 metri, senza cambiare la corda. Le prime due cadute si
effettuano con i piedi in avanti, le altre due con la testa in
avanti. Tra due cadute consecutive si osserva una pausa di
almeno 15 minuti.
Dopo ogni caduta,
con il manichino sospeso e fermo della posizione finale di
equilibrio, si misura l'angolo a che l'asse dorsale del
manichino forma con la verticale.
Il risultato
della prova è giudicato positivo:
- se nel corso
della prova comprendente 4 cadute il manichino e completamente
trattenuto dall'imbracatura;
- e se,
contemporaneamente, dopo ogni caduta, a manichino fermo, risulta
a < 50%.
Sul certificato
di prova vanno riportati distintamente i risultati delle 4
cadute.
2. Organo di
trattenuta con freno incorporato
E' l'organo
flessibile, fornito di freno incorporato, provvisto alle due
estremità di dispositivo di collegamento (moschettone,
gancio...), mediante il quale l'imbracatura viene collegata
all'organo d'ancoraggio scorrevole dell'attrezzatura.
Il freno ha lo
scopo di assorbire e dissipare parte dell'energia cinetica
acquistata dal corpo in caduta libera, in modo da contenere
entro limiti prefissati la sollecitazione trasmessa nella fase
d'arresto della caduta.
Il freno può
essere realizzato sfruttando soluzioni diverse quali: la
scucitura progressiva di un nastro, l'allungamento
elastoplastico di un elemento, la frenatura meccanica di una
corda (ottenuta per es. forzandone il passaggio attraverso un
foro calibrato).
In ogni caso
l'intervento del freno per l'arresto di una caduta comporta un
allungamento (D1) dell'organo di trattenuta, interpretabile come
spazio di frenata.
2.1. Prescrizioni
concernenti i materiali
2.1.1. L'organo
di trattenuta deve essere realizzato con un tratto di corda per
alpinismo ovvero con un nastro ottenuto impiegando fibre
sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni
dinamiche, poco sensibili ai fenomeni d'invecchiamento, quali
quelle ricavate da poliamidi e poliesteri. E' invece da
escludere l'impiego di fibre ricavate dalle poliolefine, in
quanto soggette ad un rapido invecchiamento.
La corda ed il
nastro devono resistere senza rompersi ad un carico di trazione
di 20 kN applicato staticamente e mantenuto applicato per 2
minuti.
2.1.2. Il freno,
quale che sia la sua realizzazione, deve superare le prove di
qualificazione di cui ai paragrafi 2.3.1; 2.3.2.
2.1.3. Gli
accessori metallici (quali i dispositivi di collegamento -
ganci, moschettoni...) devono risultare resistenti o protetti
contro la corrosione. Quelli con funzione portante devono
inoltre essere realizzati impiegando materiali e tecnologie
costruttive che garantiscono ai prodotti finiti un'adeguata
resistenza alle sollecitazioni d'urto.
2.2. Requisiti
costruttivi
2.2.1. Il freno
deve essere incorporato nell'organo di trattenuta in modo da non
risultare distaccabile da quest'organo se non danneggiandolo e
rendendolo conseguentemente inutilizzabile, ovvero impiegando un
attrezzo speciale.
Sollecitando a
trazione l'organo di trattenuta, il freno non deve intervenire
sotto carichi minori di 1,5 kN.
Il freno,
inoltre, deve risultare posizionato in prossimità
dell'imbracatura e deve presentare peso ed ingombro contenuti,
in modo da consentire l'attività lavorativa senza apprezzabile
fastidio.
2.2.2. I
dispositivi di collegamento (ganci, moschettoni...) devono
essere provvisti di chiusura di sicurezza che ne impedisca lo
sganciamento accidentale e, nelle condizioni di normale impiego,
devono inoltre resistere, eventualmente deformandosi ma senza
perdere la presa, ad uno sforzo di trazione di 20 kN applicato
staticamente e mantenuto applicato per 2 minuti.
2.2.3. Le
connessioni dei vari componenti devono essere eseguite a regola
d'arte con sistemi e materiali che garantiscano la resistenza
delle connessioni stesse alle massime sollecitazioni dinamiche
ipotizzabili nell'uso.
Le parti
terminali delle corde e dei nastri devono essere trattate in
modo da evitare aperture e/o sfilacciamenti (possono ad es.
essere fuse a caldo o saldate chimicamente).
2.2.4. La
lunghezza complessiva (l) dell'organo di trattenuta con freno
incorporato e provvisto alle estremità di dispositivi di
collegamento non deve superare 2 m.
2.3 Prove di
qualificazione e criteri di valutazione dei risultati.
2.3.1. Prova di
trazione statica.
La prova viene
condotta come segue.
In un primo tempo
l'organo di trattenuta con il freno incorporato, completo dei
dispositivi terminali di collegamento, viene sollecitato
staticamente a trazione con carichi lentamente e
progressivamente crescenti, per individuare il carico minimo
(F1) a partire dal quale il freno comincia ad intervenire.
Successivamente
si prosegue la prova di trazione riprendendo ad applicare
carichi lentamente e progressivamente crescenti all'organo di
trattenuta (che in queste condizioni si allunga progressivamente
sia per l'intervento del freno sia per gli allungamenti
elastoplastici che subisce la corda o il nastro) fino a
raggiungere uno sforzo di trazione (F2) di 20 kN. Questo sforzo
viene mantenuto applicato per 2 minuti.
Infine si porta a
rottura l'organo di trattenuta rilevando il carico di rottura
(R). Il risultato della prova è giudicato positivo se risulta:
(F1 ³ 1,5 kN) e se inoltre l'organo di trattenuta con freno
incorporato nell'intervallo di tempo di due minuti durante il
quale il carico viene mantenuto costante, resiste senza rompersi
al carico F2=20 kN.
La prova deve
essere effettuata su due campioni nuovi completi.
Sul certificato
di prova devono essere riportati i risultati (F1; tenuta al
carico costante di 20 kN; R) delle due prove.
2.3.2. Prova
dinamica per l'accertamento della capacità protettiva
dell'organo di trattenuta con freno incorporato.
L'attrezzatura di
prova comprende:
a) una massa
rigida (M) di 100 + 0,1 Kg;
b) una struttura
metallica rigida che consente:
b.1) l'ancoraggio
dell'organo di trattenuta (A) tramite un trasduttore di forza (Tf)
per la rilevazione dei valori istantanei della forza F(t)
trasmessa nella fase frenatura e d'arresto della massa (M) al
termine della caduta libera verticale,
b.2) la
sospensione della massa M ad un dispositivo di trattenuta e di
sgancio (Dl);
b.3) la caduta
verticale guidata, con trascurabile resistenza d'attrito, della
massa M per un'altezza di caduta per quanto possibile prossima
al valore Hc = 2 lo (avendo indicato con lo la lunghezza
complessiva iniziale dell'organo di trattenuta con freno
incorporato, completo di dispositivi terminali di collegamento),
b.4) ulteriore
corsa verticale guidata della massa M corrispondente allo spazio
di frenata;
c) una
"catena di misura" che consente la misura e la
registrazione, senza distorsione, della forza F(t) e cioè dello
spettro di forze compreso tra una forza di trazione continua e
forze di [razione di caratteristiche impulsive di frequenza
variabile fino a 100 Hz (corrispondenti a picchi di durata
uguale o superiore a 0,01 secondo).
Detta catena di
misura presenta generalmente i componenti di seguito elencati;
c.1) un
trasduttore di forza che consente di misurare con precisione
forze comprese nell'intervallo da 1,2 kN a 20kN e resiste, senza
andare fuori uso, ad una forza di 50 kN;
c.2) un
amplificatore lineare dei segnali emessi dal trasduttore;
c.3) un filtro
che consente il passaggio di frequenze comprese tra zero e 100
Hz;
c.4) un
registratore che consente di registrare la forza F(t) sia in
tempo reale sia in tempo differito, attraverso stoccaggio del
quale su banda magnetica.
La prova dinamica
viene condotta come segue.
La massa rigida
M, vincolata all'organo di trattenuta collegato tramite il
trasduttore Tf all'ancoraggio A e mantenuta sospesa mediante il
dispositivo di trattenuta e sgancio D1, viene abbandonata in
caduta verticale libera di altezza per quanto possibile prossima
al valore Hc=2 , dopo aver attivato la strumentazione che
consente la registrazione della forza F(t) trasmessa dall'organo
di trattenuta al trasduttore Tf.
Dal grafico della
funzione F(t) fornito dal registratore si rileva il valore
massimo picco) Fmax raggiunto dalla forza F(t) nella fase
d'arresto della caduta della massa M.
Con la massa M
ferma nella posizione di equilibrio inferiore, si misura
l'allungamento Dl subito dall'organo di trattenuta (di lunghezza
iniziale lo).
Effettuate le
rilevazioni di Fmax e di Dl, si sottop6ne l'organo di trattenuta
utilizzato nella prova dinamica ad un'ulteriore prova di
trazione statica, per accertarne la resistenza residua, condotta
con le stesse modalità di prova indicate al punto 2.3.1 .la
limitando lo sforzo di trazione finale, mantenuto applicato per
2 minuti, al valore di 5 kN.
L'esito della
prova è giudicato positivo se risulta:
Fmax £ 6 kN D £
0,75 lo
Ed inoltre se,
nel corso della prova di resistenza residua, l'organo di
trattenuta non cede sotto il carico di 5 kN mantenuto applicato
per 2 minuti.
La prova deve
essere effettuata su due campioni nuovi, completi.
Sul certificato
di prova devono essere riportati i risultati (Fmax; Dl tenuta
residua al carico di 5 kN) delle due prove. Al certificato va
allegata copia del grafico e della funzione F(t) fornito dal
registratore.
2.4. L'organo di
trattenuta è giudicato idoneo all'impiego se tutti gli
accertamenti. ed i risultati di tutte le prove di qualificazione
sono risultati positivi.
3. Guida
rigida con organo d'ancoraggio scorrevole
E' il dispositivo
che, vincolato ai montanti del ponteggio, fornisce all'organo di
trattenuta dell'attrezzatura protettiva l'ancoraggio mobile con
cui viene assicurata agli addetti al montaggio ed allo
smontaggio dei ponteggi metallici la mobilità necessaria allo
svolgimento del lavoro.
Comprende
sostanzialmente i seguenti elementi:
- la guida rigida
ad asse rettilineo;
- gli organi
d'attacco con i quali la guida viene vincolata ai montanti del
ponteggio;
- l'organo
scorrevole lungo la guida provvisto di attacco anulare per
l'aggancio dell'organo di trattenuta;
- gli arresti
fissi che, applicati alla guida, consentono di limitare la corsa
dell'organo scorrevole entro limiti prefissati.
Possono essere
utilizzati come arresti fissi anche gli organi d'attacco della
guida se rispondenti.
3.1. Requisiti e
prescrizioni
3.1.1. Requisiti
e prescrizioni concernenti i materiali
I costituenti
metallici devono essere realizzati impiegando materiali
qualificati e tecnologie costruttive che garantiscano ai
prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazione
d'urto. Devono inoltre risultare resistenti o protetti contro la
corrosione.
I costituenti per
i quali il procedimento costruttivo prevede unioni saldate
devono essere realizzati con materiali idonei alla realizzazione
di strutture saldate.
I procedimenti di
saldatura devono essere qualificati.
L'impiego di
elettrodi omologati secondo UNI 5132 esime da ogni prova di
qualifica del procedimento.
3.1.2. Requisiti
costruttivi
Gli organi
d'attacco delle guide ai montanti e gli arresti fissi devono
essere posizionati o posizionabili sulle guide con passo uguale
all'interasse di stilata del ponteggio (m 1,80).
Il sistema di
fissaggio degli organi d'attacco e degli arresti fissi deve
risultare affidabile, a prova di vibrazioni e di urti.
Gli attacchi
assiali dei tronchi di guida devono, oltreché stabilire la
continuità della guida, essere concepiti in modo da non creare
lungo questa punti di minor resistenza.
Le guide,
l'organo scorrevole, gli arresti fissi, gli organi d'attacco
devono superare le prove di cui al punto 3.2.
La corsa utile
dell'organo scorrevole compresa tra due arresti fissi
consecutivi (campo) deve essere adeguata alla procedura di
montaggio e smontaggio del ponteggio. In fase operativa è
consentito il trasferimento dell'ancoraggio da un campo al campo
contiguo purché l'operazione avvenga in regime di sicurezza (ad
es. utilizzando un gancio ausiliario predisposto all'estremità
dell'organo di trattenuta).
3.2. Prove di
qualificazione e criteri di valutazione dei risultati.
3.2.1. Prova di
resistenza statica del sistema comprendente la guida e l'organo
d'ancoraggio scorrevole.
La prova viene
predisposta fissando, con gli organi d'attacco, la guida,
provvista dell'organo d'ancoraggio scorrevole, a due spezzoni
paralleli di tubo per ponteggio 48,25 x 3,25, disposti con
interasse di 1,80 m e saldamente vincolati ad una struttura,
ausiliaria, rigida, fissa.
Quindi l'attacco
dell'organo d'ancoraggio scorrevole, posizionato in
corrispondenza della mezzeria del tratto di guida compreso tra
gli attacchi che la vincolano ai tubi, viene assoggettato
statisticamente ad uno sforzo di trazione (F) lentamente e
progressivamente crescente, esercitato perpendicolarmente
all'asse della guida nella direzione secondo la quale si
determina nella guida stessa lo stato di sollecitazione più
sfavorevole alla sua resistenza, tra quelli razionalmente
ipotizzabili nell'uso pratico dell'attrezzatura.
Raggiunto il
carico F = 20 kN, questo carico viene mantenuto applicato per 2
minuti.
A discrezione del
collaudatore, è ammesso ripetere la prova su un nuovo campione
variando la direzione dello sforzo di trazione applicato.
In ogni caso, per
ogni condizione sperimentale realizzata, vanno effettuate due
prove utilizzando ogni volta un campione nuovo.
Se la lunghezza
dei tronchi di guida è tale da consentire la loro connessione
assiale anche nel campo compreso tra due sfilate adiacenti,
almeno una delle due prove va effettuata realizzando il tratto
di guida da assoggettare a prova con due spezzoni guida
collegati in mezzeria, mediante l'attacco assiale in dotazione
all'attrezzatura.
Il risultato
della prova è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo
di tempo a carico costante, il sistema resiste, senza rotture.
Sono tollerate deformazioni locali e d'insieme quando non
pregiudicano la tenuta del carico.
Sul certificato
di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, indicando
per ognuna le condizioni sperimentali realizzate ed il
risultato.
3.2.2 Prova di
resistenza statica agli organi di attacco delle guide ai
montanti. La prova precedente (3.2.1.) viene ripetuta, con le
stesse modalità operative, su un campione nuovo, dopo aver
disposto l'organo d'ancoraggio scorrevole in corrispondenza di
un attacco della guida ai montanti, in modo da indurre su
quest'organo le sollecitazioni più sfavorevoli alla sua
resistenza.
Il numero delle
prove, il criterio di valutazione dei risultati e le indicazioni
da riportare sul certificato di prova sono gli stessi
specificati al paragrafo 3.2.1.Se la lunghezza dei tronchi di
guida è tale da consentire la loro connessione assiatica in
corrispondenza degli attacchi delle guida ai montanti, almeno
una delle prove a effettuata disponendo l'attacco assiale in
corrispondenza dell'attacco guidamontante in prova.
3.2.3. Prova di
resistenza statica degli arresti fissi delle guide.
Applicato un
arresto fisso, a ciascuna estremità di un tratto di guida
provvisto una Coppia di organi d'ancoraggio scorrevoli, a
questi, disposti a contatto degli arresti fissi, vengono
statisticamente applicati sforzi antagonisti (F) diretti
parallelamente all'asse di guida, tendenti a staccare gli
arresti fissi dalla guida.
Lo sforzo di
trazione viene lentamente e progressivamente aumentato fino a
raggiungere il valore F = 20 kN che viene mantenuto applicato
per 2 minuti.
Vanno effettuate
due prove utilizzando ogni volta un campione nuovo.
Il risultato
della prova è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo
di tempo a carico costante, il campione resiste, senza rotture.
Sono tollerate deformazioni locali e d'insieme, quando non
pregiudicano la tenuta del carico.
Sul certificato
di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, indicando
per ognuna le condizioni sperimentali realizzate ed il
risultato.
3.3. Il sistema
comprendente la guida, l'organo o ancoraggio scorrevole, gli
attacchi e gli arresti fissi è giudicato idoneo all'impiego se
tutti gli accertamenti e tutti i risultati delle prove di
qualificazione sono risultati positivi.
4.
Fabbricazione, marchiatura e commercializzazione dei prodotti
I singoli
componenti dell'attrezzatura di cui ai paragrafi 1, 2, 3,
possono essere prodotti e commercializzati da ditte diverse.
Ogni componente deve essere venduto completo di ogni sua parte.
Su ciascun
componente devono essere riportate in modo visibile ed
indelebile le seguenti indicazioni:
- nome o marchio
del fabbricante; denominazione commerciale del tipo (eventuale);
- anno di
costruzione (per i componenti di cui ai paragrafi 1 e 2);
- altezza di
caduta libera (Hcl) massima ammessa.
Ogni componente
deve essere accompagnato da un foglio o libretto recante, in
lingua italiana:
- una breve
descrizione con l'indicazione di tutti gli elementi costituenti;
- tutte le
indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni
per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi
(istituto che ha effettuato le prove, numero del certificato;
data di rilascio) del certificato di rispondenza alle presenti
norme.
Del componente di
cui al paragrafo 3, che viene vincolato al ponteggio, deve
inoltre essere descritto ed illustrato, con chiari disegni
esplicativi, il montaggio e l'impiego, con gli altri componenti
dell'attrezzatura, nelle varie fasi di montaggio e smontaggio
dei ponteggi (a telai prefabbricati ed a tubi e giunti) facendo
riferimento alle istruzioni per il montaggio, impiego e
smontaggio dei ponteggi stessi. Per questo componente deve,
infine, essere indicato ogni accorgimento di montaggio e
d'impiego utilizzabile in pratica per ridurre al minimo
l'altezza di caduta libera.
5.
In caso di caduta
dall'alto, le attrezzature per la protezione dei lavoratori
addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici, e
i loro singoli componenti sono riconosciuti e ammessi se
legalmente fabbricati e commercializzati in altro Stato membro
della Comunità europea, in modo da garantire un livello di
sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle
disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla
normativa italiana in materia.
6. Certificazione
Tutte le prove di
cui alla presente normativa tecnica sono effettuate presso l'ISPESL
che, a tale scopo, si potrà avvalere anche della collaborazione
di altri laboratori pubblici, ovvero, per le attrezzature
provenienti dagli Stati membri della CEE, presso laboratori o
istituti esteri legalmente riconosciuti che offrano garanzie
tecniche, professionali e d'indipendenza adeguate e
soddisfacenti. Tale, in particolare, è il caso dei laboratori o
istituti che rispondono ai criteri delle norme EN 45000.
Attrezzatura per
la protezione, in caso di caduta dall'alto, dei lavoratori
addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici.
Vedi figure
sul supporto cartaceo
APPENDICE
Suggerimenti
tecnici relativi alle cuciture dei nastri
(N.B. - I
suggerimenti che seguono sono forniti a puro titolo indicativo).
a) I fili di
cucitura devono essere realizzati con fibre sintetiche e devono
inoltre presentare una resistenza a trazione adeguata al loro
specifico impiego nell'assemblaggio dei nastri.
b) Taglio e
preparazione dei nastri.
I nastri possono
essere tagliati "a caldo" con apposito attrezzo, in
modo da ottenere la saldatura dei fili sui lembi tagliati.
Durante l'operazione occorre badare a ridurre al minimo le
irregolarità che possono presentarsi sui lembi tagliati.
Occorre inoltre adottare ogni precauzione per evitare che le
irregolarità eventualmente presenti possano danneggiare i
nastri contigui.
Se il taglio non
viene effettuato "a caldo" occorre trattare le
estremità ottenute con il taglio in modo da evitare la
sfilacciatura del tessuto (ad es. realizzando un bordo cucito o
con l'impregnazione del tessuto con idonei collanti).
I collanti
eventualmente impiegati per il posizionamento dei nastri prima
della cucitura non devono deteriorare, per attacco chimico, né
il tessuto né i componenti metallici con cui vengono a
contatto.
c) Cucitura dei
nastri.
Il passo dei
punti deve essere adeguato alle caratteristiche di resistenza
del filo di cucitura (ad es. se si impiegano fili aventi una
resistenza minima a rottura di 30 N può adottarsi un passo cui
corrispondono da 3 a 4 punti per cm; con fili aventi una
resistenza minima a rottura di 50 N può adottarsi un passo cui
corrispondono 2 punti per cm).
La forma delle
cuciture (a greca, a zig-zag.) e la loro lunghezza possono
essere qualsiasi. Le cuciture dei tratti "portanti"
dei nastri non devono indebolire significativamente la
resistenza di questi.
I tratti cuciti
dei nastri portanti debbono presentare una resistenza a trazione
per quanto possibile prossima a quella dei nastri privi di
cuciture.
Le cuciture
debbono interessare l'intera larghezza dei nastri con
l'avvertenza, però, di non danneggiare i bordi. In pratica
conviene mantenere la cucitura ad una distanza da 2 a 4 mm dai
bordi.
Le cuciture vanno
effettuate in modo che i fili di cucitura affondino nel nastro
di quel tanto che basta a proteggerle dall'usura superficiale.
L'inizio ed il
termine di una cucitura devono essere fermati con un tratto di
cucitura a ritroso per una lunghezza di almeno 25 millimetri.
Lungo un tratto
di cucitura di 10 cm non è ammesso più di un difetto di
cucitura. Ogni difetto eventualmente presente deve essere
compensato con una ripresa della cucitura estendentesi per
almeno 25 mm a monte ed a valle del difetto.
Le cuciture
(portanti o di posizionamento) il cui cedimento potrebbe
provocare la caduta del lavoratore (trattenuto in sospensione)
devono risultare esenti da difetti e da riprese tutte le volte
che la loro lunghezza, misurata lungo il nastro, è minore di 10
cm.
Le cuciture non
devono mai interessare i bordi fusi.
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