|
|
Alle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro
Alle Regioni Assessorati alla sanità
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e, per conoscenza:
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'industria
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti |
|
In risposta a questi
pervenuti presso questo Ministero si forniscono ulteriori chiarimenti
interpretativi relativamente ai decreti indicati in oggetto.
DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996 N. 494
Allegato 1 p. 2 - Definizione di "impianti"
Il termine "impianti", di cui all'Allegato 1, p. 2, deve
essere riferito agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di
genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione
industriale, agricola o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli
impianti a prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio
civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione del
decreto legislativo n. 494/96 che, al contrario ha trasposto
nell'Ordinamento giuridico italiano la sola direttiva particolare
relativa ai "Cantieri temporanei o mobili", ossia la
direttiva 24 giugno 1992 n. 92/57 CEE.
L'impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile eventuale
estensione, deriva dal fatto che, mentre è stato possibile, nell'ambito
del settore dei cantieri edili o di genio civile, individuare
prescrizioni anche più restrittive di quelle contenute nella direttiva,
certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa ad altri
settori, quali ad es., la produzione industriale o agricola o di servizi,
settori per i quali l'Unione europea ha emanato altre direttivi: generali
o particolari, che sono state regolarmente tutte recepite nel nostro
ordinamento giuridico.
Tanto ciò è vero, che nell'allegato 1 della direttiva in questione,
l'elenco dei lavori da considerarsi edili o di gemo civile, anche so solo
esemplificativo, contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori
rientranti nel settore delle costruzioni, e il termine "impianti"
non è neanche presente.
D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza che
specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro committenti
sono stabiliti anche nel d.L.vo 626/94, all'art. 7, il quale impone
azioni congiunte di informazione, cooperazione e coordinamento, sia a
carico dei datori di lavoro committenti sia a carico dei datori di lavoro
appaltatori e dei lavoratori autonomi e tale normativa trova senz'altro
applicazione anche alle attività di manutenzione degli impianti di
produzione industriale, agricola o di servizi.
Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente,
senza ricorso all'appalto
Ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e II del d.L.vo
n. 494/96 vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con
proprio personale dipendente, le disposizioni del d.L.vo n. 494/96 non
sono applicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume
il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro.
Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel d.L.vo. n.
626/94 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta
applicabili.
Allegato 1 p. 1 - Attività di sistemazione forestale
Ai fini dell'individuazione delle attività forestali rientranti nel
campo di applicazione del d.L.vo n. 494/96 va chiarito che tali attività
sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o
di genio civile, quali ad es., la costruzione di manufatti per la
sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade,
ecc.
Art. 3 commi 3 e 4
Nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 3 commi 3 e 4, il committente
è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione ed il
coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente, è tenuto al rispetto
di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali
l'elaborazione dei piani di sicurezza.
Al di fuori di dette ipotesi, al carico del committente rimangono
esclusivamente gli obblighi di cui all'art. 3, 1.o comma, del d.L.vo. n.
494/96 e quelli di cui all'art. 7 del d.L.vo. n. 626/94, nel caso in cui
il committente sia contemporaneamente datore di lavoro e affidi ad un
appaltatore l'esecuzione di un'opera all'interno della propria è
operativa.
Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico degli appaltatori
rimangono applicabili gli obblighi derivanti dall'art.18, 8.o comma della
L. n. 55/90 e quelli derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica
generale specifica (DPR n. 547/55, DPR n. 164/56, d.L.vo. n.626/94 ecc.).
Difatti, a conferma ed ulteriore specificazione di quanto già precisato
con circolare n. 41/79, la L. 55/90 non si applica tutte le volte che
trova applicazione il d.L.vo. n. 494/96 ai sensi dell'art. 3. Viceversa,
nell'ipotesi in cui quest'ultimo decreto non si applichi, la L. 55/90
continua ad esplicare la sua efficacia normativa.
Art. 19, comma 1 lettera a) e b)
Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 19,
comma 1 lettere a) e b) sono abilitati a svolgere legittimamente le
funzioni di coordinatore previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo
decreto, purchè entro il 21 marzo dell'anno 2000 abbiano frequentato il
corso di cui all'art. 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
Allegato II, p. 4
Con la locuzione "linee elettriche in tensione"
contenuta nel punto 4 dell'allegato II del D.L.vo n. 494/96 si intende
fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non
anche ai cavi isolati o interrati.
Art 22, comma 1, lett. a)
Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e
coordinamento, di cui agli art. 12 e 13, misure o disposizioni già
contenute anche in precise norme contravvenzionali di altre leggi, per la
mancata attuazione di tali disposizioni si deve applicare la sola
sanzione corrispondente alla violazione di legge e non anche quella
prevista dall'art. 22, comma 1, lettera a) del d.L.vo 494/96.
L. 23 maggio 1997, art.12
La disposizione contenuta nell'art. 12 della legge 23 maggio 1997, n.
135, di conversione del decreto legge n. 67 del 25 marzo 1997, con
riferimento al decreto legislativo 494/96 ha, sino al 31 dicembre 1997,
raddoppiato i tempi di adeguamento alle prescrizioni impartite dagli
organi di vigilanza e ha ridotto della metà la somma di cui all'articolo
21, comma 2.
Con tale disposizione, pertanto, è stata implicitamente estesa
l'applicazione del suddetto decreto legislativo n. 758/94 anche alle
contravvenzioni del d.L.vo. n. 494/96, a prescindere dal termine del 31
dicembre 1997 e dalle riduzioni della sanzione amministrativa.
Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare
temporaneamente termini e sanzioni di una legge se quest'ultima non
trovasse applicazione alla stessa materia anche con le sanzioni e i
termini ordinari.
DECRETO LEGISLATIVO 19
SETTEMBRE 1994 N. 626
Collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis del Codice civile e
collaboratori familiari nell'ambito di una ditta individuale.
Con circolare n. 154/96 è stato chiarito che i collaboratori familiari
di cui alla disciplina dell'art. 230 bis del Codice civile non sono
inquadrabili nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato.
Con successiva circolare n. 28/97, si è ulteriormente precisato che
nell'ipotesi di una ditta individuale la normativa di prevenzione si
applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile
un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione
tra familiari.
Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente
nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o
nell'ipotesi - che solo un giudice può individuare come tale - di
subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto.
Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un
intervento dell'autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte
individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari,
assimilabile a quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del
Codice civile, e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza
che si applica ai lavoratori subordinati.
Con l'occasione, si chiarisce che nella circolare n. 172/96, per un mero
errore materiale, con riferimento agli "associati in
partecipazione" è stato indicato l'art. 292 del Codice civile.
A rettifica, si indica l'art. 2549 c.c.
Art. 1, comma 3 - Lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato
Con la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato", oltre che ai portieri, si deve far riferimento
anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività
nell'ambito di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri.
Da questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività
con contratto di lavoro autonomo.
Per quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt.
21 e 22 si precisa che l'informazione e la formazione possono essere
svolte anche senza adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi
documentata per iscritto di cui all'art. 4, obbligo che non trova
applicazione per i datori di lavoro in questione (amministratori di
condominio).
Pertanto, in tal caso, la formazione e l'informazione avranno ad oggetto
i criteri comportamentali di sicurezza, relativi alle attività svolte,
individuati al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per
iscritto.
Art. 22 - Formazione
Riguardo all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22 del
d.L.vo. n. 626/94 si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Il comma 1 del predetto articolo ha carattere generale e riprende il
principio già introdotto dall'art. 3, lett. s) per evidenziare la
funzione strumentale della formazione quale misura di sicurezza
fondamentale per l'acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori
in particolare per far fronte ai rischi residui.
I commi successivi ne specificano le modalità ed i momenti di
attuazione, in particolare il comma 2 prevede che essa avvenga in
determinate specifiche occasioni, in ciò non innovando le disposizioni
già contenute negli articoli 4 dei regolamenti generali di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro.
Infatti l'obbligo ivi previsto di "rendere edotti i lavoratori
dei rischi specifici cui sono esposti" - del pari sanzionato
penalmente - presuppone che il lavoratore fosse edotto prima di essere
adibito alle mansioni comportanti i rischi in questione.
L'art. 22, comma 2, stabilisce che la formazione deve essere fatta
all'atto dell'assunzione, del trasferimento o mutamento di mansioni
ovvero ogni qualvolta si introduca una variazione di carattere tecnico o
organizzativo dell'attività lavorativa.
Quanto sopra si evidenzia per chiarire che, per le attività già in
corso alla data di entrata in vigore del d.L.vo. n. 626/94, non scatta
automaticamente ed indiscriminatamente l'obbligo del datore di lavoro di
procedere alla formazione di tutti i lavoratori già assunti a tale data,
purchè i datori di lavoro abbiano in precedenza dato attuazione
all'obbligo di cui gli articoli 4 dei regolamenti generali di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro.
Articolo 55, comma 5 - Dispositivi speciali di correzione
Con la locuzione "Dispositivi speciali di correzione",
di cui all'art.55, comma 5, del d.L.vo. n. 626/94, si devono intendere
quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone
condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i
dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore
nella vita quotidiana.
Ne deriva che, nell'ipotesi i cui il "dispositivo speciale di
correzione" sia integrato nel normale dispositivo di correzione,
il datore di lavoro è tenuto a pagare il solo costo relativo alla
correzione speciale. |