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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 novembre 2005, n. 260
Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio
della professione di biologo.
(Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27/12/2005)
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Testo in vigore dal:
11-1-2006
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE,
relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che, in
presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al
superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
Visto,
in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante
decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure
compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di
formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata
nell'ordinamento italiano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre
2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4285.U -
9/2-35 del 25 ottobre 2005);
Capo I
Definizioni
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende
per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo
della direttiva 2001/19/CE;
b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il
decreto del Direttore generale della giustizia civile presso il Ministro della
giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che
domanda, ai fini dell'esercizio della professione di biologo in Italia, il
riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una
formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato
subordina l'accesso o l'esercizio della professione;
d) «Consiglio dell'ordine»,
il Consiglio dell'ordine nazionale dei biologi.
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE reca:
«Attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento
dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di
una durata minima di tre anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11
del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115: «Art. 6 (Misure
compensative).
- 1. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente,
al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni
oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione
professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su
materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la professione cui si
riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o
nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).
1-bis. Quanto
previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze
acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non
colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma,
lettera a).
2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di
commercialista e di consulente per la proprieta' industriale.
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in
assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunita' europee,
possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli
articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorieta' della prova attitudinale.
4. Nei
casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il
secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.». «Art. 9 (Disposizioni
applicative delle misure compensative).
- 1. Con decreto del Ministro competente
di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le
eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la
conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.». «Art. 11 (Competenze
per il riconoscimento).
- 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a
pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui
all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta
eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato puo' essere modificato
o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari
settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b)
il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti
di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie;
d) il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e
per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei
beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
e)
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti di
scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di
primo e secondo grado;
f) il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta
il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art.
12 (Procedura di riconoscimento).
- 1. La domanda di riconoscimento deve essere
presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai
titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.
2. La
domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in
relazione alle quali il riconoscimento e' richiesto.
3. Entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della
documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie
integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero
competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990
alla quale partecipano i rappresentanti:
a) degli altri Ministeri di cui
all'allegato A;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) del Dipartimento per la funzione
pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della
categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle
universita' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto
da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o
della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
6. Nei casi di cui
all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o
della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma
dell'art. 15.
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda
di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato
provveduto con precedente decreto.».
Capo II
Prova attitudinale
Art. 2
Contenuto della prova
attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8 del decreto
legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio dell'ordine.
L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e
nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto
dirigenziale di riconoscimento.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle
condizioni stabilite e verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di
riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato sub A) al presente regolamento.
Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie
d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle
concernenti la sezione B, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una
delle due diverse sezioni.
3. La prova scritta, della durata massima di sette
ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie
indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui
svolgere la prova scritta.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel
decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova
orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio
dell'ordine predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate
nell'allegato sub A) da consegnare ai candidati, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115:
«Art. 8 (Prova attitudinale).
- 1. La prova attitudinale consiste
in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a
valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto che il
richiedente il riconoscimento e' un professionista qualificato nel Paese di
origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere
scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della
professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere
ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in
una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua
italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della
procedura di cui all'art. 12.».
Art. 3
Commissione d'esame
1.
Presso il Consiglio dell'ordine e' istituita una commissione d'esame per lo
svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da
cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri
supplenti e' effettuata tra professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo
dei biologi con almeno otto anni di anzianita' di iscrizione in tali sezioni,
designati dal Consiglio dell'ordine. Qualora non sia possibile designare i
componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati per mancanza
di iscritti nella sezione B dell'albo dei biologi con almeno otto anni di
anzianita' di iscrizione in tale sezione e fino a quando permanga tale carenza,
il Consiglio dell'ordine designa professionisti iscritti nell'ambito della sola
sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e'
effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati
presso una Universita' della Repubblica nelle materie su cui e' sostenuta la
prova attitudinale;
la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e'
effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o
collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con
qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
3. La commissione e'
nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La
commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio dell'ordine, con
maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con
la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento
dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in
ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la
commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore
anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono
svolte dal componente, designato dal Consiglio dell'ordine, avente minore
anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le
valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a
maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della
commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio dell'ordine sono a
carico del predetto Consiglio.
Art. 4
Vigilanza sugli esami
1.
Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla
commissione prevista all'articolo 3, in conformita' alle disposizioni contenute
nella legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive integrazioni.
Nota all'art. 4:
- La legge 24
maggio 1967, n. 396, reca:
«Ordinamento della professione di biologo».
Art. 5
Svolgimento dell'esame
1.
Il richiedente presenta al Consiglio dell'ordine domanda di ammissione all'esame
redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a
copia del decreto dirigenziale di riconoscimento e a copia di un documento di
identita'.
2. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la
fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in
giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e
quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta
e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del
calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato al
recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6
Valutazione della prova
attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della
commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi
coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima
complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati
che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un
punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova
scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto
superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai
fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova
attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
5. Il Consiglio
dell'ordine da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito
della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Capo III
Tirocinio di adattamento
Art. 7
Oggetto e svolgimento del
tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso
delle attivita' professionali afferenti le materie indicate nel decreto
dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini
dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di
esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista iscritto alla
sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di
riconoscimento.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente
nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con
un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il
testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art.
7 (Tirocinio di adattamento).
- 1. Il tirocinio di adattamento consiste
nell'esercizio in Italia dell'attivita' corrispondente alla professione in
relazione alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la
responsabilita' di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio puo' essere
accompagnato da una formazione complementare.
2-bis. La durata nonche' le
materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di
attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in
relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.
3. Il
tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale
sfavorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.».
Art. 8
Elenco dei professionisti
1. Presso il Consiglio dell'ordine e' istituito un elenco dei professionisti
presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento;
in tale elenco e' indicata
la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco
e' formato annualmente su designazione del Consiglio dell'ordine, previa
dichiarazione di disponibilita' dei professionisti e comprende biologi che
esercitino la professione da almeno cinque anni.
3. L'elenco comprende un numero
di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative
alle due sezioni nelle quali l'albo e' suddiviso.
4. Al Consiglio dell'ordine
spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei
doveri relativi allo svolgimento del tirocinio.
Art. 9
Obblighi del tirocinante
1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista,
garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e'
tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei
biologi.
Art. 10
Registro dei tirocinanti
1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono
svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel
registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio dell'ordine.
2. Nel
registro dei tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al
tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo
di studio e numero di codice fiscale;
b) la sezione dell'Albo nella quale il
tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
c) la data di decorrenza
dell'iscrizione;
d) il cognome e nome del professionista presso il quale si
svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di
iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il
numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
e) gli eventuali
provvedimenti di sospensione del tirocinio;
f) la data di compimento del periodo
di effettivo tirocinio;
g) la data del rilascio del certificato di compiuto
tirocinio;
h) la data della cancellazione con relativa motivazione.
Art. 11
Iscrizione
1.
L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al
Consiglio dell'ordine, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente
regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad
effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della
incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.
3.
La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di
identita'; b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;
c) attestazione
di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il
tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
d) n. due fotografie autenticate formato tessera;
in alternativa, a richiesta
dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio
ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i
documenti allegati;
va altresi' essere espresso l'impegno a dare comunicazione
delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi
delle stesse.
5. La domanda di iscrizione puo' essere inviata al Consiglio
dell'ordine a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
essere direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio
dell'ordine. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, viene apposta sulla
domanda il timbro del Consiglio dell'ordine e la data di ricevimento e viene
rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non
e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente
articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.
Art. 12
Delibera di iscrizione
1. Il Presidente del Consiglio dell'ordine provvede alla iscrizione nel registro
dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio dell'ordine.
3.
Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La
segreteria del Consiglio dell'ordine provvede entro dieci giorni a dare
comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, al professionista a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 13
Modalita' di svolgimento
e valutazione del tirocinio
1. Ogni sei mesi, il professionista compila una
sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio
dell'ordine, ove dichiara le attivita' svolte dal tirocinante. La sezione
relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al
presidente del Consiglio dell'ordine o ad un suo delegato che vi appone il
visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici
giorni, il professionista trasmette al Consiglio dell'ordine il libretto di
tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti
espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di
valutazione favorevole, il presidente del Consiglio dell'ordine rilascia un
certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni
dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il
Consiglio dell'ordine provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di
confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di
diniego di certificato di compiuto tirocinio;
qualora ritenga, al contrario, di
disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento
motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di
cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo'
essere immediatamente ripetuto.
Art. 14
Sospensione e
interruzione del tirocinio
1. Il tirocinio e' sospeso da tutti gli eventi che ne
impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e
inferiore a meta' della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio e' interrotto da
tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento per una durata
superiore alla sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge
il tirocinio informa il Consiglio dell'ordine della causa di sospensione di cui
al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della
ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio dell'ordine
delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La
sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio
dell'ordine con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista
presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 15
Cancellazione dal
registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio dell'ordine delibera la cancellazione
dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b)
dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) condanna definitiva per delitto
contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro
delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;
d) rilascio del
certificato di iscrizione all'albo dei biologi.
2. La delibera del Consiglio
dell'ordine di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti va
comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata
contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
Art. 16
Sospensione dal registro
dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei
delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio dell'ordine
delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La
delibera del Consiglio dell'ordine di sospensione dell'iscrizione nel registro
dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista
presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 novembre 2005
Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005
Ministeri
istituzionali, registro n. 13, foglio n. 287
Allegato A
Elenco delle materie
per la sezione A dell'Albo (Biologo)
1.1. Analisi biologiche (urine, essudati,
escrementi, sangue, sierologiche, immunologiche).
2.2. Genetica.
3.3. Analisi e
controlli delle acque destinate al consumo umano.
4.4. Valutazione e analisi dei
parametri ambientali (acqua, suolo, aria).
5.5. Identificazione agenti patogeni
dell'uomo, degli animali e delle piante, delle derrate alimentari, della carta,
del legno e del patrimonio artistico.
6.6. Identificazione e controlli merci di
origine biologica.
7.7. Progettazione, direzione lavori collaudo di impianti nel
settore ambientale.
8.8. Classificazione e biologia degli animali e delle piante
e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici.
9.9. Valutazione impatto
ambientale relativamente agli aspetti biologici.
10.10. Valutazione dei bisogni
nutritivi ed energetici dell'uomo.
Elenco delle materie per la sezione B
dell'Albo (Biologo iunior)
1.1. Esecuzione di procedure analitico-strumentali
connesse alle indagini biologiche e biotecnologico, biomolecolare, biomedico
anche finalizzate ad attivita' di ricerca.
2.2. Esecuzione di procedure
tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque,
dell'aria, del suolo e degli alimenti.
3.3. Esecuzione di procedure
tecnico-analitiche e di controllo in ambito chimico, fisico, biochimico,
microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica.
4.4. Esecuzione di
procedure del controllo di qualita'.
Allegato B
Al Consiglio
dell'Ordine Il/la sottoscritto/a .... nato/a il ............... a ....;
cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo professionale di ....
rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente
le materie sostenute presso l'Universita' .... con sede in ...., iscritto
nell'albo professionale di .... dal ............... (1) ed in possesso del
decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per
l'iscrizione alla sezione .......... (2) emesso in data ..........
Domanda ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277,
attuativo della direttiva 2001/19/CE, di poter partecipare alla prova
attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento
di cui sopra.
Data e Firma ...........................
(1) Ove sussista il
requisito.
(2) A (Biologo) o B (Biologo iunior).
Allegato C
Al Consiglio
dell'Ordine nazionale dei biologi Il/la sottoscritto/a .... nato/a il
............... a ....;
cittadino/a .... residente in .... in possesso del
titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di
studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Universita' ....
con sede in ...., iscritto nell'albo professionale di .... dal ...............
(1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo
professionale per l'iscrizione alla sezione .......... (2) emesso in data
..........
Domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di
essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto
dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;
Dichiara di impegnarsi ad
effettuare il tirocinio di adattamento presso: .... .... ....;
Dichiara che non
sussiste la incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3 del regolamento
(rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).
Data e
Firma ...........................
(1) Ove sussista il requisito.
(2) A (Biologo)
o B (Biologo iunior).
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