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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo del 3 marzo 1993 n.
92, che attua la direttiva 90/220/CEE in materia di emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visti i decreti del
Ministro della sanita' del 20 maggio 1993 e del 25 settembre 1996 che fissano
le modalita' e le somme relative alle tariffe che devono essere versate a cura
dei notificanti per le prestazioni fornite dal Ministero stesso per
l'effettuazione delle ispezioni e controlli per l'espletamento
dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonche' per il
funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento;
Vista la
legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale e' stata conferita delega al
Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433;
Considerato che per le prestazioni poste in essere dal
1 gennaio 2002 gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro;
Decreta:
Art. 1
1. A partire dal 1 gennaio 2002, le somme relative alle
tariffe di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 maggio 1993 devono
essere corrisposte in euro secondo quanto riportato nell'allegato al presente
decreto, che sostituisce l'allegato I del decreto 20 maggio 1993.
2. Il
pagamento e' effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 58299009
intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.
3. Nel
versamento e' indicata la causale contenente nome ed indirizzo del notificante
nonche' l'oggetto della richiesta.
Art. 2
1. I diritti relativi alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 3
dell'allegato sono versati all'atto della presentazione della domanda di
notifica; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla
domanda stessa e ne costituisce condizione di ricevibilita'.
Art. 3
1. Il versamento dei diritti di cui al punto 4 dell'allegato e'
richiesto dal Ministero della salute a seguito del positivo esito
dell'istruttoria della domanda di notifica. In tali casi la ricevuta
dell'avvenuto pagamento e' trasmessa dal richiedente al Ministero della
salute, che provvede al rilascio della certificazione di conformita'.
Art. 4
1. I diritti sono dovuti una sola volta nel caso in cui, pur
trattandosi di notifiche diverse, esse siano riconducibili ad un unico
notificante e ad un protocollo sperimentale unificato.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21
novembre 2001
Il Ministro: Sirchia
Allegato
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Settori |
Tariffe (euro) |
| 1.
Esame della notifica di emissione deliberata per ricerca e sviluppo di
cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 92/1993; verifiche presso il
luogo di
emissione |
1.549,37 |
| 2.
Esame della notifica di immissione sul mercato di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 92/1993; verifiche sul commercio |
3.098,74 |
3.
Esame della comunicazione e relativa documentazione
di ogni successiva variazione significativa di quanto già esaminato e
verificato ai punti 1 e 2 |
1.032,91 |
| 4.
Rilascio di certificazione di conformità |
51,65 |
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