|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
206, recante attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la
direttiva 90/219/CEE, concernente l'impiego confinato di microorganismi
geneticamente modificati;
Visto in particolare l'art. 5, comma 2, che fa
obbligo all'utilizzatore di procedere ad una valutazione degli impieghi
confinati di microorganismi geneticamente modificati utilizzando almeno
gli elementi di valutazione e la procedura di cui all'allegato III,
lettere A e B;
Vista la decisione della Commissione 2000/608/CE del 27
settembre 2000 sulle note orientative per la valutazione del rischio di
cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di
microorganismi geneticamente modificati;
Decreta:
Art. 1
1. In sede di
valutazione degli impieghi confinati di microorganismi geneticamente
modificati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 206, si applicano, a complemento delle indicazioni di cui all'allegato
III, le note orientative per la valutazione del rischio riportate in
allegato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2001
Ufficio di controllo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.
6 Salute, foglio n. 288
Allegato
NOTE ORIENTATIVE
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALL'ALLEGATO III DELLA DIRETTIVA
90/219/CEE SULL'IMPIEGO CONFINATO DI MICROORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI.
1. Introduzione. Gli elementi per la valutazione del rischio
specificati nei paragrafi 1 e 2 dell'allegato III comprendono tra l'altro
la valutazione degli effetti potenzialmente nocivi per la salute umana e
l'ambiente. Sono ritenuti potenzialmente nocivi quegli effetti
suscettibili di causare malattie, vanificarne la profilassi o la terapia
e promuovere l'insediamento e/o la diffusione nell'ambiente di
microorganismi che possono produrre effetti negativi su popolazioni
naturali o effetti dannosi in seguito al trasferimento di geni in altri
organismi. La valutazione comporta l'analisi dei rischi collegati agli
effetti potenzialmente nocivi per ciascuna attivita' ed inoltre la loro
attribuzione a diverse classi definite nell'art. 5, tenendo conto sia
della natura che della portata delle operazioni per stabilire quali sono
le attrezzature di contenimento finale necessarie. Il grado di rischio
connesso agli impieghi confinati e ai processi di costruzione di
microorganismi geneticamente modificati (MGM) dipende dalla gravita'
degli effetti potenzialmente nocivi per la salute umana o l'ambiente e
dalla possibilita' che questi effetti si verifichino realmente. In sede
di valutazione del rischio si considera l'esposizione di soggetti umani o
dell'ambiente agli MGM durante, le normali operazioni svolte in una
struttura di impiego confinato o in caso di dispersione accidentale
nell'ambiente. Il livello di classificazione definito mediante la
valutazione del rischio determina i requisiti relativi al contenimento
per le attivita' connesse agli MGM, conformemente all'allegato IV.
2.
Valutazione del rischio. L'intero processo di valutazione del rischio e'
costituito da due procedure descritte qui di seguito.
2.1. Procedura 1.
Identificazione delle caratteristiche potenzialmente nocive (rischio)
dell'MGM e attribuzione dell'MGM ad una classe iniziale (classi da 1 a 4)
che tenga conto della gravita' dei potenziali effetti nocivi. E
Valutazione della probabilita' con cui gli effetti nocivi possono
verificarsi in funzione dell'esposizione (sia di soggetti umani che
dell'ambiente), tenendo conto della natura e della portata del lavoro
svolto in presenza di misure di contenimento adeguate per la classe
iniziale attribuita all'MGM.
2.2. Procedura 2. Classificazione definitiva
e determinazione definitiva delle relative misure di contenimento
necessarie per l'attivita' in questione. Conferma dell'adeguatezza della
classificazione e delle misure di contenimento definitive mediante la
ripetizione della procedura 1.
3. Procedura 1.
3.1. Identificazione delle
caratteristiche nocive (rischio) dell'MGM. Il processo di valutazione del
rischio implica l'identificazione di tutte le caratteristiche
potenzialmente nocive dell'MGM dovute alla modificazione genetica o ad
eventuali cambiamenti delle caratteristiche tipiche degli organismi
riceventi. Occorre definire le caratteristiche potenzialmente nocive
associate all'MGM esaminando l'organismo ricevente, l'organismo donatore,
le caratteristiche e l'ubicazione del materiale genetico inserito ed
eventuali vettori. E sottolineare che la modificazione genetica di un
microorganismo puo' influire sulla sua capacita' di causare danni alla
salute umana e all'ambiente. Le modificazioni genetiche possono infatti
diminuire o aumentare o lasciare inalterato il potenziale dannoso di un
MGM.
3.2. Aspetti da esaminare, se di pertinenza:
3.2.1. Organismo
ricevente: patogenicita' e virulenza, infettivita', allergenicita',
tossicita' e possibilita' di fungere da vettori di agenti patogeni;
natura dei vettori indigeni e degli agenti avventizi laddove sussiste il
rischio di una mobilizzazione del materiale genetico inserito; frequenza
della mobilizzazione; natura e stabilita' delle eventuali mutazioni
disabilitanti; eventuali modificazioni genetiche precedenti; gamma degli
organismi ospiti (se di pertinenza); eventuali tratti fisiologici
significativi che potrebbero essere alterati nell'MGM finale o relativa
stabilita', se di pertinenza; habitat naturale e distribuzione
geografica; partecipazione significativa in processi ambientali naturali
(ad es. fissazione dell'azoto, regolazione del pH); interazione con altri
organismi nell'ambiente ed effetti su di essi (incluse le eventuali
caratteristiche di competitivita', patogenicita' o simbiosi); capacita'
di formare strutture di sopravvivenza (ad es. spore o sclerozi).
3.2.2.
Organismo donatore (per esperimenti di fusione o esperimenti "shttgun"
dove l'inserto non e' ben caratterizzato): patogenicita' e virulenza,
infettivita', tossicita' e possibilita' di fungere da vettori di agenti
patogeni; natura dei vettori indigeni: sequenza; frequenza di
mobilizzazione e specificita'; presenza di geni che conferiscono
resistenza a sostanze antimicrobiche compresi gli antibiotici; gamma
degli organismi ospiti; altri tratti fisiologici di rilievo.
3.2.3.
Inserto: identita' e funzioni specifiche dell'inserto (geni); livello di
espressione del materiale genetico inserito; origine del materiale
genetico, identita' dell'organismo o degli organismi donatori e loro
caratteristiche, se del caso; storia di eventuali modificazioni genetiche
precedenti; ubicazione del materiale genetico inserito (possibilita' di
attivazione/disattivazione di geni dell'organismo ospite a seguito
dell'inserzione).
3.2.4. Vettore: natura e origine del vettore; struttura
e quantita' dell'acido nucleico del vettore e/o del donatore che rimane
nel costrutto finale del microorganismo modificato; frequenza di
mobilizzazione del vettore inserito (se presente nell'MGM finale) e/o
capacita' di trasferimento di materiale genetico.
3.2.5. MGM ottenuto:
3.2.5.1. Considerazioni in materia di salute umana: effetti tossici o
allergenici attesi correlati all'MGM e/o ai suoi prodotti metabolici;
confronto della patogenicita' dell'MGM con quella del ricevente oppure,
se del caso, dell'organismo parentale; capacita' di colonizzazione
attesa; possibilita' che il microorganismo sia patogeno per soggetti
umani immunocompetenti; malattie provocate dall'MGM e meccanismi di
trasmissione; livello di invasivita' e virulenza; dose infettiva;
possibili cambiamenti della via di infezione o della specificita'
tissutale; possibilita' di sopravvivenza dell'MGM al di fuori di un
organismo umano; stabilita' biologica; spettro di resistenze agli
antibiotici; allergenicita'; tossinogenicita'; disponibilita' di terapie
e misure profilattiche adeguate.
3.2.5.2. Considerazioni in materia di
ambiente: ecosistemi nei quali il microorganismo in questione potrebbe
essere involontariamente rilasciato dalla struttura di impiego confinato;
attesa circa la capacita' di sopravvivenza e moltiplicazione e la portata
della disseminazione del microorganismo modificato negli ecosistemi
identificati; anticipazione delle conseguenze dell'interazione tra il
microorganismo modificato e gli organismi o i microorganismi che
potrebbero entrare in contatto in caso di immissione accidentale
nell'ambiente; effetti noti o prevedibili sulle piante e sugli animali
quali patogenicita', tossicita', allergenicita', trasmissione di agenti
patogeni, modificazione nella resistenza agli antibiotici, alterazione
del tropismo o della specificita' per organismi ospiti, colonizzazione;
coinvolgimento noto o prevedibile in processi biogeochimici.
3.3.
Classificazione iniziale dell'MGM. I paragrafi da 3 a 5 dell'allegato III
specificano che la prima fase del processo di valutazione del rischio di
un MGM e' l'identificazione delle sue potenziali caratteristiche nocive e
una prima classificazione mediante l'identificazione dei rischi associati
al ricevente, all'organismo donatore se di pertinenza, al vettore e
all'eventuale insetto. A tale scopo puo' essere utile tenere conto delle
caratteristiche generali specificate per la classe 1 al paragrafo 4
dell'allegato III e degli opportuni schemi di classificazione aggiornati
nazionali e internazionali (inclusa la direttiva 90/679/CEE - Gazzetta
Ufficiale L 374 del 31 dicembre 1990, pag. 1 - e le sue successive
modifiche). Le corrispondenti misure di contenimento e le altre misure di
protezione specificate nell'allegato IV possono fungere da riferimento
per stabilire se occorrono provvedimenti piu' severi di contenimento e
protezione per limitare gli effetti nocivi identificati. Per stabilire il
livello di rischio dei danni dovuti alle proprieta' nocive dell'MGM
occorre valutare la gravita' del danno e le altre caratteristiche
biologiche (ad esempio le mutazioni disabilitanti) suscettibili di
limitarne la probabilita'. La gravita' degli effetti nocivi deve essere
stimata a prescindere dalla probabilita' con cui essi si potrebbero
verificare realmente. Per determinare la gravita' dei possibili danni
occorre valutare le eventuali conseguenze e non la probabilita' del
verificarsi del danno. Ad esempio, nel caso di un agente patogeno occorre
stimare la gravita' della malattia partendo dal presupposto che la specie
suscettibile e' stata effettivamente infettata. L'attribuzione dell'MGM
ad una classe iniziale implica una valutazione della gravita' in questo
senso. Gli schemi di classificazione, come quello contenuto nella
direttiva 90/679/CEE, tengono conto della gravita' delle conseguenze.
Tuttavia molti schemi sono basati solo su considerazioni relative o alla
salute umana o all'ambiente. Occorre dunque valutare la gravita' degli
effetti nocivi dell'MGM in questione tenendo conto delle due dimensioni.
3.4. Valutazione della probabilita' con cui gli effetti nocivi possono
verificarsi. Gli elementi fondamentali che determinano il grado di
probabilita' con cui un evento dannoso si verifica sono il livello e la
natura dell'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente ad un
determinato MGM. In molti casi l'esposizione e' di importanza
fondamentale ai fini della valutazione del rischio, poiche' spesso
determina se un effetto nocivo possa o meno verificarsi. La probabilita'
di esposizione di soggetti umani o dell'ambiente all'MGM in questione
dipende dal tipo di operazioni effettuate (ad esempio la portata di tali
operazioni) con le condizioni di contenimento corrispondenti alla
classificazione iniziale conformemente ai paragrafi 5 e 6 applicate nel
corso delle attivita'. Il paragrafo 7, punti ti) e in) dell'allegato III
specifica quali aspetti delle attivita' devono essere presi in
considerazione in sede di classificazione definitiva e scelta delle
misure di protezione. Occorre inoltre valutare la natura e la portata
dell'attivita' per poter stimare la probabilita' di un'esposizione di
soggetti umani o dell'ambiente al microorganismo in questione, senza
dimenticare che tali elementi influiscono anche sulla scelta delle
procedure di gestione del rischio. Gli elementi delle operazioni che
potrebbero influire sulla valutazione del rischio e che dovrebbero dunque
essere presi in considerazione riguardano anche le attivita' vere e
proprie da svolgere, le pratiche di lavoro e il tipo e la portata delle
misure di contenimento utilizzate. La valutazione dovrebbe tenere conto
in particolare del problema relativo allo smaltimento dei rifiuti e degli
effluenti. Se opportuno, occorre applicare le misure di sicurezza
necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.
3.4.1. Natura
delle attivita' da svolgere. Il grado di rischio e l'adozione di misure
di protezione per ridurre tale rischio ad un livello adeguato dipendono
dalla natura delle attivita' da svolgere, poiche' esse determinano
l'esposizione di soggetti umani e dell'ambiente al rischio e dunque la
possibilita' che si verifichi un danno. In funzione della natura delle
attivita' da svolgere viene utilizzata una delle tabelle specificate
nell'allegato IV che definiscono le misure adeguate di contenimento e di
protezione. In pratica, per i lavori svolti in laboratorio, dove
l'influenza delle procedure standard sull'esposizione e' ben nota, e'
improbabile che venga richiesta una valutazione dettagliata del rischio
di ogni singola procedura, a meno che non si utilizzi un organismo
estremamente pericoloso. Tuttavia potrebbero essere necessarie
considerazioni piu' specifiche per procedure non rutinarie o per
procedure che potrebbero avere implicazioni significative per il livello
di rischio, per esempio in caso di processi in cui viene generato
aerosol.
3.4.2. Concentrazione e portata. La densita' di una coltura puo'
comportare il rischio di esposizione ad alte concentrazioni di un MGM in
particolare, soprattutto nelle fasi a valle di un processo. Occorre
dunque valutare attentamente gli effetti della concentrazione dell'MGM
sulla probabilita' di un evento dannoso. Anche la portata delle
operazioni e' un fattore da considerare in sede di valutazione del
rischio. Tale fattore puo' essere espresso in termini di volume assoluto
di un'unica operazione oppure in termini di frequenza di un determinato
processo ripetitivo, poiche' entrambi possono concorrere ad aumentare la
possibilita' di esposizione se dovessero fallire le misure di
contenimento e protezione e dunque influire sulla probabilita' del
verificarsi di un evento dannoso. Sebbene le operazioni su vasta scala
non comportino necessariamente un livello di rischio piu' elevato, esse
potrebbero comunque aumentare la possibilita' di esposizione sia in
termini di numero di soggetti umani che di quantita' di esposizione
dell'ambiente in caso di cattivo funzionamento delle misure di
contenimento. Sulla base della portata delle operazioni si sceglie
dall'allegato IV la tabella che risulta essere piu' adeguata per
l'applicazione delle misure di contenimento e protezione.
3.4.3.
Condizioni relative alle colture. In molte attivita' ad impiego confinato
le colture sono mantenute in ambiente rigorosamente controllato per
proteggere il lavoro svolto, tuttavia il tipo e la configurazione dei
contenitori o di altre attrezzature utilizzate per la crescita delle
colture influisce sul grado di rischio per la salute umana e l'ambiente.
Utilizzando contenitori per la fermentazione sigillati ed estremamente
sofisticati si possono ridurre significativamente sia l'esposizione, sia
i rischi collegati alla manipolazione di MGM. E' importante anche
prendere in considerazione il grado di affidabilita' oppure l'incidenza
di possibili anomalie delle attrezzature, poiche' eventuali disfunzioni
potrebbero comportare alti livelli di esposizione a MGM dannosi. Possono
essere prescritte ulteriori misure di contenimento quando la probabilita'
di eventuali disfunzioni e' elevata. Le procedure operative standard
relative al personale che svolge lavori a contatto con le colture di MGM,
quali la centrifuga o la sonicazione, hanno una notevole influenza
sull'efficacia delle misure di contenimento utilizzate. Quando le
condizioni delle colture fungono da misure di contenimento fisico anche
le misure biologiche e chimiche utilizzate per proteggere i lavori svolti
in laboratorio possono contribuire in maniera significativa al
rafforzamento delle misure di contenimento. Una possibile misura
biologica di contenimento e' l'uso di mutanti auxotrofi per i quali
occorrono fattori di crescita specifici. Esempi di misure di contenimento
chimico sono le soluzioni disinfettanti mantenute in sistemi di
drenaggio. Conformemente al paragrafo 7, punto i) dell'allegato III
occorre esaminare le caratteristiche dell'ambiente potenzialmente esposto
e la gravita' dei possibili effetti per valutare la possibilita' che si
verifichino effetti nocivi e la loro gravita'. L'intensita' e la natura
dell'esposizione dell'ambiente e l'eventuale presenza di bioti che
possono subire effetti negativi se esposti all'MGM in questione sono
elementi ambientali importanti. Occorre tenere in considerazione anche i
fattori elencati qui di seguito, se di pertinenza, quando si valuta come
le caratteristiche dell'ambiente ricevente possono influire sulla
probabilita' del verificarsi dell'effetto potenzialmente nocivo e dunque
sul livello di rischio e sulla scelta delle misure di protezione.
3.4.3.1. Ambiente potenzialmente esposto. Nella maggior parte dei casi
l'ambiente potenzialmente esposto si limita probabilmente all'ambiente di
lavoro e all'area immediatamente circostante all'impianto. Tuttavia, in
funzione delle caratteristiche specifiche dell'impiego confinato e
dell'impianto in cui si svolgono i lavori potrebbe essere necessario
prendere in considerazione un ambiente piu' vasto. La portata
dell'esposizione dell'ambiente puo' dipendere dalla natura e dalla
portata dell'attivita' svolta, ma occorre tenere in considerazione anche
tutte le possibili modalita' di trasmissione nell'ambiente circostante.
In questo caso potrebbe trattarsi di modalita' fisiche (tubature di
scarico locali, corsi d'acqua, smaltimento dei rifiuti, movimenti delle
correnti d'aria) e vettori biologici (movimento di animali e insetti
infettati).
3.4.3.2. Presenza di specie suscettibili. La possibilita' che
si verifichi effettivamente un danno dipende anche dall'eventuale
presenza di specie suscettibili nell'ambiente potenzialmente esposto,
compresi soggetti umani, animali o piante.
3.4.3.3. Ambiente favorevole
alla sopravvivenza dell'MGM. La possibilita' che l'MGM possa sopravvivere
e continuare a mantenersi nell'ambiente e' un fattore determinante in
sede di valutazione del rischio. La possibilita' che si verifichi un
danno e' significativamente ridotta se un MGM non puo' sopravvivere
nell'ambiente al quale potrebbe accedere.
3.4.3.4. Effetti sull'ambiente
fisico. Occorre valutare anche gli effetti dannosi diretti connessi a un
MGM e gli effetti dannosi indiretti dovuti ad un'alterazione
significativa delle caratteristiche fisico-chimiche e/o dell'equilibrio
ecologico delle componenti del suolo o dell'acqua nell'ambiente esposto.
4. Procedura 2.
4.1. Classificazione definitiva e determinazione delle
misure di contenimento. Una volta esaminate tutte le potenziali
caratteristiche dannose in termini di gravita' e di probabilita', tenendo
in debita considerazione gli effetti delle misure di contenimento e di
protezione indicate nella classificazione iniziale dell'organismo
ricevente, si puo' procedere alla classificazione definitiva e alla
determinazione delle misure di contenimento per l'MGM in questione. Per
classificare l'MGM e determinare le relative misure di confinamento in
via definitiva occorre rivedere la classificazione iniziale per
stabilirne la correttezza, tenendo presente le attivita' e le
caratteristiche delle operazioni proposte. Un confronto tra la
classificazione iniziale e le relative misure di contenimento da un lato
e la classe e le misure di contenimento definitive dall'altro puo' dare
tre risultati differenti: si constatano effetti negativi che non sono
stati presi adeguatamente in considerazione nella classificazione
iniziale e che non sarebbero opportunamente limitati dalle misure di
contenimento provvisorie stabilite con la procedura 1. Occorre dunque
applicare ulteriori misure di contenimento e possibilmente rivedere la
classificazione dell'attivita'; la classificazione iniziale era corretta
e le misure di contenimento che ne derivano sono adatte a prevenire o
minimizzare i danni alla salute umana o all'ambiente; la classificazione
iniziale e' di livello superiore rispetto a quanto necessario per l'attivita'
svolta e di conseguenza sarebbe opportuno utilizzare una classificazione
inferiore con relative condizioni di contenimento.
4.2. Conferma
dell'adeguatezza delle misure di contenimento definitive. Una volta
stabilite la classificazione e le condizioni di contenimento definitive,
occorre rivalutare il livello dell'esposizione di soggetti umani e
dell'ambiente (procedura 1). Ne dovrebbe risultare una conferma dell'accettabilita'
del grado di probabilita' degli effetti nocivi vista la natura e la
portata delle operazioni e le condizioni di contenimento proposte. A
questo punto il processo di valutazione del rischio e' concluso.
Conformemente all'art. 6, paragrafo 2 della direttiva, se la natura o la
portata dei lavori da svolgere cambiano in misura significativa, oppure
se sono disponibili nuovi dati scientifici o tecnici tali da inficiare la
valutazione del rischio iniziale, quest'ultima deve essere rivista alla
luce dei cambiamenti subentrati. Per tutelare la salute umana e
l'ambiente occorre modificare immediatamente le condizioni di
contenimento in base all'esito della nuova valutazione del rischio. La
classificazione e le misure di contenimento e protezione che, a seguito
della valutazione del rischio sono ritenute necessarie per contenere in
misura adeguata l'MGM durante le operazioni proposte, consentono di
classificare 1, attivita' di impiego confinato in quattro classi.
L'allegato IV della direttiva specifica le misure di contenimento e di
protezione per ciascuna classe di impiego confinato. Dalla
classificazione delle attivita' di impiego confinato relative agli MGM
dipendono anche i requisiti di carattere amministrativo. In caso di
dubbio relativamente alla classificazione definitiva e alle condizioni di
contenimento e' consigliabile contattare l'autorita' competente.
|