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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di
concerto
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e' le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Republica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto l'art. 13 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno
biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000
concernente l'approvazione della «Tabella delle menomazioni», «Tabella
indennizzo danno biologico» e «Tabella dei coefficienti», relative al
danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
Visto l'art. 1, comma 23, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente «Norme di attuazione del
protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per
favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale»;
Visto il medesimo art. 1, comma
23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che destina per il suddetto
aumento delle indennita' dovute dall'INAIL una quota delle risorse di
cui all'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50
milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalita' di
attuazione dell'art. 1, comma 23, sopra citato;
Vista la nota del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 103324 del 3 settembre 2008;
Vista la nota dell'INAIL n. 3299 del 3 novembre 2008;
Ritenuto, in
attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica
degli importi indicati nella «Tabella indennizzo danno biologico» di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di
procedere in via straordinaria all'aumento delle indennita' dovute
dall'INAIL, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le
famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni
di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli
anni dal 2000 al 2007, cosi' come previsto dal medesimo art. 1, comma
23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Decreta:
Art. 1
Aumento delle indennita' A decorrere dal 2008, in attesa dell'introduzione del
meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, e'
riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68%,
delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita'
risarcitoria del danno biologico, di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
Art. 2
Ambito di applicazione
L'aumento di cui
all'art. 1 si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere
dal 1° gennaio 2008, nonche' ai ratei di rendita maturati dalla stessa
data e viene corrisposto secondo le ordinarie modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni ed integrazioni
Art. 3
Copertura degli oneri
Le risorse economiche
necessarie ai fini dell'attuazione del presente decreto, pari a 50
milioni di euro annui, sono impegnate sul bilancio dell'INAIL
Il
presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 marzo 2009
Il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro dell'economia e delle
finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 326
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