|
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto
con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e, in particolare,
l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su
attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle
Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale dele
Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in
materia personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1,
comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la
riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n.
549, ed in particolare gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera b);
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 208 del 6
settembre 1997, recante norme sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro
distruzione;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n.
240 del 13 ottobre 2000, concernente regolamento della disciplina in
materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del
Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15 agosto
1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242, e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n.
79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del richiamato decreto
legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che
individua in annessa tabella A gli enti dell'area tecnico-operativa del
Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato logistico
dell'esercito;
Visti i decreti ministeriali in data 30 aprile 1984,
registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1984, registro n. 40
Difesa, foglio n. 129, e 25 settembre 1984, registrato alla Corte dei
conti il 27 novembre 1984, registro n. 38 Difesa, foglio n. 234,
concernenti rispettivamente dipendenza, ordinamento e compiti nonche'
trasferimento di sede dello Stabilimento militare materiali difesa NBC;
Visti i decreti ministeriali in data 30 aprile 1984, registrato alla Corte
dei conti il 15 novembre 1984, registro n. 40 Difesa, foglio n. 137, e 12
dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1986, registro
n. 10 Difesa, foglio n. 46, concernenti rispettivamente dipendenza,
ordinamento e compiti nonche' aggiornamento strutturale del Centro tecnico
militare chimico fisico e biologico;
Visto il decreto ministeriale 8
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie
generale, n. 194 del 22 agosto 2001, con il quale e' stato disposto il
transito dello Stabilimento militare materiali difesa NBC e del Centro
tecnico militare chimico fisico e biologico alle dipendenze
dell'Ispettorato logistico dell'esercito, previa espunzione dall'elenco di
cui alla tabella C e collocazione nella tabella A annesse al citato
decreto ministeriale 20 gennaio 1998;
Ravvisata a norma del richiamato
art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunita'
di provvedere ad un accorpamento dei compiti dello Stabilimento militare
materiali difesa NBC e di quelli del Centro tecnico militare chimico
fisico e biologico, attraverso una riorganizzazione strutturale ed
operativa volta a maggiori economie di gestione ed all'utilizzo delle
risorse in un'ottica interforze;
Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1
1. Lo Stabilimento militare
materiali difesa NBC ed il Centro tecnico militare chimico, fisico e
biologico, di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 20
gennaio 1998, sono soppressi.
2. E' istituito in Civitavecchia, alle
dipendenze tecnico-operative dell'Ispettorato logistico dell'esercito, il
Centro tecnico logistico interforze NBC, in seguito denominato anche
«Centro», che assorbe le funzioni degli enti di cui al comma 1.
Art. 2
I. Il Centro
tecnico logistico interforze NBC svolge compiti di studio, verifiche ed
applicazioni di carattere militare nei settori nucleare, biologico e
chimico. In tali materie, fornisce consulenza ai comandi operativi
interforze e di forza armata, sviluppa adeguate sinergie con gli enti
operanti in ambiti contigui o complementari e contribuisce alla
preparazione tecnico-professionale del personale del Ministero della
difesa. Concorre all'approvvigionamento di materiali e mezzi di
rilevazione, protezione e bonifica nucleare, biologica e chimica, per le
esigenze delle Forze armate. Cura la riparazione, la modifica, il
mantenimento, il controllo di efficienza e le indagini tecniche sui
materiali NBC in uso alle stesse Forze armate.
2. Agli effetti dell'art.
5, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 289
del 1997, il Centro svolge le funzioni gia' assolte dallo Stabilimento
militare dei materiali per la difesa NBC. Esso attua, altresi', i
controlli tecnici mediante rilevamenti di parametri fisici, chimici e
biologici, secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 284 del
2000 citato in premessa, rilasciando la relativa certificazione.
3.
Nell'ambito delle attivita' d'istituto e previa autorizzazione del
Ministro della difesa, il Centro puo' effettuare prestazioni anche a
favore di organismi estranei all'Amministrazione della difesa e stipulare
convenzioni con gli stessi.
Art. 3
1. Per
l'assolvimento delle attivita' istituzionali, il Centro e' organizzato al
proprio interno in strutture dei livelli di direzione, ufficio, sezione e
nucleo, come da organigramma in allegato 1, e dispone di contingenti di
personale militare e civile secondo le piante organiche indicate in
allegato 2. I compiti delle singole unita' ordinative interne sono
elencati in allegato 3. Tali allegati costituiscono parte integrante del
presente decreto.
2. In materia di riconversione per il reimpiego del
personale civile a seguito della ristrutturazione dello stesso Dicastero,
l'assimilazione tra i profili professionali dello stesso personale e'
indicata nella tabella di comparazione in nota al citato allegato 2.
3. Le
risorse umane impiegate nelle articolazioni organizzative di cui al comma
1 sono costituite da personale militare e civile del Ministero della
difesa. Alle citate strutture e' altresi' preposto stesso personale, di
grado, ruolo e categoria indicati nella tabella in allegato 4, facente
parte integrante del presente decreto.
4. Fermo restando il vincolo dell'invarianza
delle dotazioni organiche di personale militare e civile
dell'Amministrazione difesa, gli adeguamenti professionali ed
organizzativi di cui alle tabelle allegate al presente decreto sono
stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'esercito, sentito il Capo di
stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse
con i compiti istituzionali ed i programmi di lavoro del Centro, in
coerenza con criteri di gestione economica e sulla base di accordi con le
organizzazioni sindacali.
Art. 4
1. Il Centro e'
retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di grado non
inferiore a colonnello, avente la qualifica di direttore. Egli e'
responsabile dell'organizzazione dell'ente nonche' dell'impiego e della
gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
2.
L'incarico di direttore e' conferito con decreto del Ministro della difesa
ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di
tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego dell'Esercito.
Art. 5
1. Il direttore e'
coadiuvato da un vice direttore, il quale lo sostituisce nei casi di
assenze o impedimenti in tutte le sue attribuzioni, con l'esclusione di
quelle connesse con le problematiche relative allo status del personale
militare, tra cui le attivita' nel campo della polizia giudiziaria
militare e della disciplina. Il vice direttore dirige le strutture poste
alle sue dirette dipendenze, gestisce i progetti affidatigli dal direttore
ed ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza.
2. L'incarico di vice
direttore e' conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
a dirigente civile di seconda fascia in possesso di esperienza nel settore
tecnico-industriale. L'incarico puo' essere conferito a persona di
particolare e comprovata esperienza professionale nello specifico settore,
con modalita' e limiti indicati dal comma 6 dello stesso art. 19
richiamato nel presente comma.
3. L'incarico di vice direttore e'
conferito nei limiti di quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
Art. 6
1. I decreti
ministeriali in data 30 aprile 1984 richiamati in premessa, relativi allo
Stabilimento militare materiali difesa NBC ed al Centro tecnico militare
chimico fisico e biologico, e successive modificazioni, sono abrogati.
Il
presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 1° settembre 2004
Il Ministro della difesa Martino
Il Ministro per
la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ministeri
istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 219
Allegato 1
---->
Vedere allegato a pag. 33 <----
Allegato 2
---->
Vedere allegato a pag. 34 <----
---->
Vedere allegato a pag. 35 <----
---->
Vedere allegato a pag. 36 <----
Allegato 3
---->
Vedere allegato a pag. 37 <----
---->
Vedere allegato a pag. 38 <----
Allegato 4
---->
Vedere allegato a pag. 39 <----
|