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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e il ministro delle attivita' produttive
Visto il decreto legislativo del
25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, concernente l'immissione sul mercato dei
biocidi;
Visto in particolare, l'art. 30, del citato decreto legislativo, che prevede che
le spese derivanti dalle procedure connesse alle attivita' da espletare da parte
del Ministero della salute, ai sensi del decreto medesimo, sono a carico del
richiedente sulla base del costo effettivo reso, secondo tariffe e modalita' da
stabilirsi;
Visto il regolamento della Commissione europea 1896/2000/CE del 7 settembre
2000, con il quale e' stato avviato il programma di revisione dei biocidi
esistenti alla data del 14 maggio 2000;
Visto il regolamento della Commissione europea 2032/2003/CE del 4 novembre 2003,
riguardante la seconda fase del programma di revisione con il quale tra l'altro
viene stabilito che entro e non oltre il 28 marzo 2004 devono essere accettate
le istanze di revisione dei principi attivi presenti in biocidi gia'
commercializzati;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione delle predette tariffe, relative
alla revisione ed immissione in commercio di biocidi, ed alla determinazione
della loro entita';
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto
dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, in
legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute
identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del
Ministero della sanita';
Decreta:
Art. 1
1. Le tariffe dovute dai soggetti
interessati all'iscrizione di un principio attivo o di una sostanza nota, negli
elenchi predisposti in sede comunitaria, sono le seguenti:
a) valutazione di un dossier tecnico scientifico relativo ad un principio
attivo, di cui e' richiesta l'iscrizione negli elenchi comunitari (art. 11,
decreto legislativo n. 174/2000): 140.000,00 euro;
b) valutazione di un dossier tecnico scientifico relativo ad un principio
attivo, utilizzato in una nuova tipologia di prodotto, per il quale e' stato
gia' presentato, dallo stesso notificante, ed esaminato il fascicolo per
l'iscrizione negli elenchi comunitari relativamente ad altra categoria di
prodotto (art. 11, decreto legislativo n. 174/2000): 40.000,00 euro;
c) istruttoria relativa a ciascuna istanza di iscrizione di una sostanza nota
negli elenchi comunitari (art. 4, decreto legislativo n. 174/2000): 4.500,00
euro.
2. Le tariffe dovute dai soggetti richiedenti l'autorizzazione o la
registrazione di prodotti biocidi, sono le seguenti:
a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di registrazione di un prodotto
biocida a basso rischio (art. 4, decreto legislativo n. 174/2000): 1.000,00
euro;
b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di un prodotto
biocida (art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 174/2000): 2.500,00 euro;
c) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione provvisoria
all'immissione in commercio di un prodotto biocida contenente un principio
attivo non presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 finche' non
iscritto negli elenchi comunitari (art. 16, comma 2, decreto legislativo n.
174/2000): 4.500,00 euro;
d) istruttoria relativa a ciascuna istanza di mutuo riconoscimento di un
prodotto biocida (art. 6, decreto legislativo n. 174/2000): 1.000,00 euro;
e) istruttoria relativa a ciascuna istanza di mutuo riconoscimento di un
prodotto biocida a basso rischio (art. 6, decreto legislativo n. 174/2000):
500,00 euro;
f) istruttoria relativa a ciascuna istanza di riconoscimento di formulazione
quadro (art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 174/2000): 4.000,00 euro;
g) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di un prodotto
biocida all'interno di una formulazione quadro gia' riconosciuta (art. 3, comma
3, decreto legislativo n. 174/2000): 1.000,00 euro.
3. Le tariffe dovute dai soggetti richiedenti il rinnovo o la modifica
dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di un biocida, sono le seguenti:
a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di rinnovo dell'autorizzazione di un
prodotto biocidi (art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 174/2000): 1.500,00
euro;
b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di estensione del
campo d'impiego di un prodotto biocida comportante l'estensione ad altra
categoria (art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 174/2000): 2.500,00 euro;
c) istruttoria relativa a ciascuna istanza comportante variazioni di carattere
tecnico (art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 174/2000): 500,00 euro;
d) istruttoria relativa a ciascuna istanza comportante variazioni di carattere
amministrativo (art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 174/2000): 300,00 euro.
Art. 2
1. Le tariffe dovute dai soggetti
richiedenti l'autorizzazione all'immissione sul mercato, ai fini di esperimenti
o test, di un biocida non autorizzato o registrato o di un principio attivo
destinato esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a basso
rischio, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, art. 18,
sono le seguenti:
a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione all'immissione sul
mercato di un biocida non autorizzato o registrato, o di un principio attivo
destinato esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a basso
rischio, ai fini di ricerca e sviluppo di processo: 2.500,00 euro;
b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione all'immissione sul
mercato di un biocida non autorizzato o registrato, o di un principio attivo
destinato esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a basso
rischio, ai fini di esperimenti o test che possono comportare o provocare
dispersioni nell'ambiente: 2.500,00 euro.
2. Le suddette tariffe sono dovute al Ministero della salute anche per
l'autorizzazione all'effettuazione sul territorio nazionale di test o
esperimenti relativi a biocidi che saranno immessi sul mercato in altri Paesi
dell'Unione.
Art. 3
1. Le somme di cui agli articoli
1 e 2 sono interamente versate dagli interessati al momento della presentazione
dell'istanza. 2. Le somme relative alle tariffe di cui al presente decreto sono
versate al capo XX - capitolo 2225 «Tributi speciali per servizi resi dal
Ministero della salute» dello stato di previsione delle entrate.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo per la relativa
registrazione.
Roma, 16 aprile 2004
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Registrato alla Corte dei conti
il 24 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 4, foglio n. 361
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