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Testo in vigore dal:
28-3-2005
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente
legge:
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Vedere Legge a pag. 40 della G.U. <----
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Vedere Legge a pag. 41 della G.U. <----
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Vedere Legge a pag. 42 della G.U. <----
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Vedere Legge a pag. 43 della G.U. <----
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22
febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati
(atto n. 5337): Presentato dall'on. Milanato ed altri il 7 ottobre
2004.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive, commercio e
turismo), in sede referente, il 2 novembre 2004 con parere delle
commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 28 settembre
2005; 8 e 29 novembre 2005; 23 gennaio 2006. Assegnato nuovamente
alla X commissione, in sede legislativa, il 25 gennaio 2006 con il
parere delle commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa e approvato il 25
gennaio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 3761): Assegnato alla
10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede
deliberante, il 31 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª,
5ª, 7ª, 11ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione il 1° e 7 febbraio 2006 e
approvato l'8 febbraio 2006.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 117, 41 e 120, secondo comma,
della Costituzione: «Art. 117. - La potesta' legislativa e'
esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la
potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La
potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni,
le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita'
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato».
«Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera. Non puo'
svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita'
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.».
«Il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che
i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.».
Nota
all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre
1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente: «4.
Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono
tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e
conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori ed utenti;».
Nota
all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 1176, secondo comma, del codice civile
e' il seguente: «Art. 1176. (Diligenza nell'adempimento). -
(Omissis). Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve
valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.».
Note
all'art. 5, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro
per l'artigianato) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24
agosto 1985, e' il seguente: «Art. 5. (Albo delle imprese
artigiane).
- E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale
sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il
registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto
albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono
dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte
entro quindici giorni dalla presentazione. L'impresa costituita ed
esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che,
operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con
gli scopi di cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda alla
commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento della
qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo
provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso
di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale,
nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale
sociale e degli organi deliberanti della societa'. In caso di
invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari
l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la
relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione
all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei
requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre
che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli
maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione
delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese
artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento
e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui
al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui
al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di
produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria,
ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente
occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio
commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo
di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al
registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione
amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve
quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa
puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in
cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e iscritta
all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i
consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti
nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle
disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita'
regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il
rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente: «Art. 8.
(Registro delle imprese).
- 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in
conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche'
alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al
comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella
persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera
di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
4.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti
dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la
conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del
registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono
realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo
la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve
trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le
camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle
ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione
del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il
registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa'
per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile
1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a
chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel
registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di
atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza
di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto
per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro
delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per
l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro,
evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico
delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di
commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico
ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso
duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti
nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale
di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di
prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo
dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese,
le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati
gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in
vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca
dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al
termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto
di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto
per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le
modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema
penale», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
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