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Testo in vigore dal:
17-9-2005
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente
legge:
Art. 1
(Principi generali)
1. La presente legge
reca i principi fondamentali di disciplina dell'attivita'
professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre
stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative
all'esercizio di tale attivita'.
2. L'esercizio dell'attivita' professionale di acconciatore rientra
nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi
dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge e' volta ad
assicurare l'esercizio dell'attivita', l'omogeneita' dei requisiti
professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese
del settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le
imprese che svolgono l'attivita' di acconciatore, siano esse
individuali o in forma societaria, ovunque tale attivita' sia
esercitata, in luogo pubblico o privato.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione, e' il seguente:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza;
sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario:
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni
in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne
e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le
intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
- Il testo dell'art. 41 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 41 (L'iniziativa economica privata e' libera).
- Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita'
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali».
Art. 2
(Definizione ed
esercizio dell'attivita' di acconciatore)
1. L'attivita'
professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai
sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi
volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto
estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico,
curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico
della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore e' soggetto ad
autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo
accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui
all'articolo 3 nonche' in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche presso il
domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal
cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilita' di esercitare
l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione,
di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano
stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in
forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti
anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi
della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
Alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o
comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche
e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai
servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma
1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono
avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa,
purche' in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A
tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a
ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere svolta
unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese
esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di
una societa'. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti
richiesti per lo svolgimento delle distinte attivita'. Le imprese di
acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1,
possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e
pedicure estetico.
Note
all'art. 2:
- La legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante «Norme per l'attuazione
delle direttive della comunita' economica europea sulla produzione e
la vendita dei cosmetici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 ottobre 1986, n. 253, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.
Art. 3
(Abilitazione
professionale)
1. Per esercitare l'attivita'
di acconciatore e' necessario conseguire un'apposita abilitazione
professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico
preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di
due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto
prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della
durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare
nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni,
e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica;
il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare
nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di
apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni, della durata prevista dal contratto
nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1
puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma
1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata,
svolta in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al
lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato
e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella
prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attivita'
professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della
frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di
un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere esercitata
dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in
conformita' alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle
qualifiche per le attivita' professionali nel quadro
dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi.
Nota
all'art. 3:
- La legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante «Disciplina
dell'apprendistato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 1955, n. 35.
Art. 4
(Competenze delle
regioni)
1. In conformita' ai
principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente
legge le regioni disciplinano l'attivita' professionale di
acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti
tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli
esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di
preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di
abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme
sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e
urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e
definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative
di competenza dei comuni.
3. L'attivita' svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 e' volta al
conseguimento delle seguenti finalita':
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di
acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto
urbano e in collegamento con le altre attivita' di servizio e con le
attivita' commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la
migliore qualita' dei servizi per il consumatore, anche attraverso
l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalita'
di svolgimento del servizio;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza
e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di
esercizio dell'attivita' per le imprese operanti nel settore,
prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una
specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il
procedimento amministrativo di avvio dell'attivita'.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
(Sanzioni)
1. Nei confronti di
chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di
uno o piu' requisiti o in violazione delle modalita' previsti dalla
presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da
parte delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 e
non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Nota
all'art. 5:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema
penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,
n. 329, S.O.
Art. 6
(Norme transitorie)
1. Le attivita' di
barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la
denominazione di "attivita' di acconciatore".
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di
parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica
di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi
dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui
all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attivita' di
parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica
della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che
intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono
tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in
considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata,
in qualita' di dipendente, familiare coadiuvante o socio
partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a
tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3,
comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla
lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso puo'
essere frequentato anche durante il terzo anno di attivita'
lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o
hanno in precedenza esercitato, l'attivita' di barbiere e' comunque
garantito il diritto di svolgere tale attivita'.
Note
all'art. 6:
- La legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante «Disciplina dell'attivita'
di barbiere, parrucchiere ed affini», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1963, n. 66.
- Il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' il
seguente. «Art. 2. Il regolamento di cui al precedente articolo
deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario
della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa
gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione e'
subordinata all'accertamento della qualificazione professionale
della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i
requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della
persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di
imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860. Detta
autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:
a) del possesso da parte dell'impresa di cui e' o sara' titolare il
richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25
luglio 1986, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle
previste dall'art. 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di
autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui e'
affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla
commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non e'
richiesto se l'impresa risulti gia' iscritta nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio
1986, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti
previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti
al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare
costituzione della societa' e l'avvenuta iscrizione nel registro
delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle
suppellettili destinate allo svolgimento delle attivita' di
barbiere, di parrucchiere ed affini, nonche' dei requisiti sanitari
relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attivita'.
L'accertamento di tali condizioni e requisiti e' di competenza degli
organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del
titolare o del direttore della azienda. La qualificazione
professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione
e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato,
gia' titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o
mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese
artigiane;
ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale
qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in
qualita' di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di
quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per
l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa
indagine circa l'effettivita' del precedente esercizio professionale
qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione
professionale con un periodo di attivita' lavorativa qualificata non
inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del
libretto di lavoro o documentazione equipollente. La qualificazione
professionale si intende altresi' conseguita se il richiedente abbia
seguito in regolare corso di apprendistato ed ottenuta a
qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle
norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle
categorie interessate. Non costituiscono titolo al riconoscimento
della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi
rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di
scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti
dai competenti organi dello Stato;
d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in
rapporto alla densita' della popolazione residente e fluttuante ed
al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformita'
ai criteri proposti dalla commissione di cui all'art. 2-bis,
deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento e' affidato
agli organi di polizia municipale. Per le attivita' esercitate in un
altro Stato membro della comunita' economica europea la
qualificazione professionale e' accertata mediante apposito
attestato rilasciato dall'autorita' od organismo competente
designato dallo Stato membro della comunita' di origine o di
provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di
autorizzazione all'esercizio delle attivita' contemplate nel
precedente art. 1».
Art. 7
(Termine di
applicazione della legislazione vigente)
1. La legge 14
febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la
legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente
legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata
dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla
presente legge.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a La Maddalena,
addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati
(atto n. 2002):
Presentato dall'on. Molinari ed altri il 20 novembre 2001. Assegnato
alla X commissione (Attivita' produttive), in sede referente, il 27
maggio 2002, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e
parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla X
commissione, in sede referente, il 22 ottobre 2002;
il 23 gennaio 2003;
14 e 28 maggio 2003;
4 giugno 2003;
2 e 28 ottobre 2003. Assegnato nuovamente alla X commissione, in
sede legislativa, il 10 marzo 2004. Esaminato dalla X commissione,
in sede legislativa, il 24 marzo 2004 e approvato in un testo
unificato con gli atti n. 2211 (Gamba ed altri);
n. 3299 (Cazzaro ed altri) e 3491 (D'Agro' ed altri) il 21 aprile
2004. Senato della Repubblica (atto n. 2917):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il
28 aprile 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª,
12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 4-5 e 12
maggio 2004. Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede
referente, il 12 maggio 2004. Esaminato dalla 10ª commissione, in
sede referente, il 20 e 29 luglio 2004 e il 5 ottobre 2004.
Assegnato ancora alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 25
ottobre 2004. Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante,
il 3 novembre 2004 e approvato, con modificazioni, il 10 novembre
2004. Camera dei deputati (atto n. 2002-2211-3299-3491/B):
Assegnato alla X commissione (Industria), in sede referente, il 23
novembre 2004, con pareri delle commissioni I, V, XIV e parlamentare
per le questioni regionali. Esaminato dalla X commissione, in sede
referente, il 1° e 2 dicembre 2004, 6 aprile 2005 e 12 maggio 2005.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 28
giugno 2005. Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e
approvato, con modificazioni, il 29 giugno 2005. Senato della
Repubblica (atto n. 2917/B):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il
7 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e parlamentare
per le questioni regionali. Esaminato dalla 10ª commissione il 19
luglio 2005 e approvato il 26 luglio 2005.
Note
all'art. 7:
- Per il testo della legge 14 febbraio 1963, n. 161, si veda le note
all'art. 6.
- La legge 23 dicembre 1970, n. 1142, recante «Modifiche alla legge
14 febbraio 1963, numero 161, concernente la disciplina dell'attivita'
di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1971, n. 12.
- La legge 29 ottobre 1984, n. 735, recante «Attuazione della
direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 82/489 del 19
luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio
effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi dei parrucchieri», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
novembre 1984, n. 302.
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