|
Testo in vigore dal:
21-7-2004
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Definizione
1. Ai fini della presente
legge, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR»,
si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una
stazione remota di comando e controllo.
Art. 2
Autorizzazione e limiti
all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate
1. In attesa
dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e
l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate
italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attivita'
operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e
con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo
adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega
gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV
S.p.a., per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le
procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono
stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse
a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non e'
sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.
Art. 3
Identificazione e regime
amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate
1. Gli APR in dotazione
alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalita' e da
un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici
del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli
aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle
esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito
elenco dei codici assegnati.
2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in
dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14
luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 4414): Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 23 ottobre
2003.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 17 novembre
2003 con pareri delle commissioni I, III, V e IX.
Esaminato dalla commissione il 4, 9 e 10 dicembre 2003 ed il 28 gennaio
2004. Esaminato in aula il 19 aprile 2004 e approvato il 21 aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2906): Assegnato alla 4ª commissione
(Difesa) in sede deliberante il 26 aprile 2004 con pareri delle
commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 4ª commissione il 12 maggio 2004 e approvato, il 30
giugno 2004.
|