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Testo in vigore dal:
16-9-2006
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ed in
particolare l'articolo 67 che prevede l'emanazione di un regolamento
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, per
l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto
superiore di polizia;
Sentite le organizzazioni sindacali del
personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nelle adunanze del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e
denominazione
1. Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto
organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che,
in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la
denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata:
«Scuola».
2. La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento
della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia
didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile
previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione
dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334.
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari».
- Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' il seguente:
«Art. 67
(Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia).
1.
All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale
dell'Istituto superiore di Polizia, istituito nell'ambito
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la formazione,
l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale
appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di
Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri
istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre
Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia
istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i
compiti previsti dal presente decreto.
2. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 69, comma 1, lettera f), dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato».
Nota
all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Compiti della
Scuola
1. La Scuola e' un'istituzione di alta formazione e cultura,
che svolge i seguenti compiti:
a) istituisce e realizza i corsi di
formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonche' di
aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con
decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante
disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al
personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
b) svolge le
attivita' di formazione permanente e ricorrente per il personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano
necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;
c) organizza
conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze
del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri
fini istituzionali, svolge attivita' di ricerca, documentazione e
consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza;
d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni,
che disciplinano anche i relativi oneri, attivita' formative di
carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia,
anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici.
2. La
Scuola persegue le proprie finalita' direttamente o attraverso
intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nota all'art. 2:
- Il
decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400
«Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei
corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di
Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
e successive modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 marzo 2004, n. 63.
Art. 3
Autonomia
didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti
1. In
attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista
dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, la Scuola:
a) collabora, per lo sviluppo di iniziative
comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2,
con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonche'
con la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno;
b) cura i
rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle
amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e
l'interscambio culturale, scientifico e didattico;
c) cura i
rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle
strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della
pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;
d)
promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e
partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di
esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi
istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, societa' ed
enti.
Nota
all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.
Art. 4
Autonomia
didattico-istituzionale rapporti con le universita'
1. In attuazione
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con
le universita' per la programmazione, la gestione, l'organizzazione
e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per
l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attivita' didattiche
finalizzate al conseguimento del master universitario di secondo
livello.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata
del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le
modalita' di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui
partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della
pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresi',
regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico
dell'Amministrazione.
3. In attuazione delle disposizioni vigenti,
la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con universita' ed enti di
ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito
formativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto.
4. La Scuola, qualora ritenuto
necessario per il piu' efficace espletamento degli obiettivi
istituzionali, puo', altresi', stipulare convenzioni o accordi con
le universita' per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo
della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di
interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Note all'art. 4:
- Il
testo dell'art. 4, comma 1 del citato decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale
per l'immissione nel ruolo dei commissari).
- 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione
iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di
polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario
di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati,
appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad
essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1°
aprile 1981, n. 121».
- Il testo dell'art. 3 e del comma 7
dell'art. 5 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica), e' il seguente:
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio).
-
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b)
laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il
diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3.
La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il
dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente,
dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di
dottorato di ricerca istituiti dalle universita'.
4. Il corso di
laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel
caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze
professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo
del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali
regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e
dell'Unione europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4.
6. Il
corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente
una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di
elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di
specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze
e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari
attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione
europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del
relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19
novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di
servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione
dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti
didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento
della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali
sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri». «7. Le
universita' possono riconoscere come crediti formativi universitari,
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita'
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in
materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'
formative di livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso».
Art. 5
Direttore
della Scuola
1. Alla Scuola e' preposto un direttore, scelto tra i
funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella B
allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dalla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335.
2. Il direttore della Scuola ne ha la
rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale
adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il
perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di
gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative
di organizzazione per il piu' efficace espletamento delle attivita'
della Scuola, anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli
articoli 6 e 7.
Note all'art. 5:
- Si
riporta la Tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale
della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28
luglio 1999, n. 266):
«Tabella B (art. 2, comma 1)
QUALIFICHE DELLA
CARRIERA PREFETTIZIA E FUNZIONI CONFERIBILI
=====================================================================
Qualifica |Posti di organico|Funzioni
=====================================================================
| |Capo della polizia -
| |Direttore generale della
| |pubblica sicurezza, capo di
| |gabinetto del Ministro, capo
| |di dipartimento, titolare
| |dell'ufficio territoriale del
| |governo nelle sedi capoluogo
| |di regione e nelle altre
| |sedi, capo dell'ufficio
| |legislativo, capo
| |dell'ispettorato generale di
| |amministrazione,
| |sovrintendente ai servizi di
| |sicurezza della Presidenza
| |della Repubblica, vice capo
| |della polizia, vice capo di
| |gabinetto del Ministro, vice
| |capo dell'ufficio
| |legislativo, direttore della
| |scuola superiore
| |dell'amministrazione
| |dell'interno, direttore
| |dell'Istituto superiore di
| |polizia, titolare di ufficio
| |di livello dirigenziale
| |generale competente
| |all'esercizio delle funzioni
| |indicate nella tabella A,
| |ispettore generale di
| |amministrazione, titolare di
Prefetto |156 |incarico speciale.
---------------------------------------------------------------------
| |Vicario del titolare
| |dell'ufficio territoriale del
| |governo, vice commissario del
| |governo nelle sedi capoluogo
| |di regione, coordinatore
| |dell'ufficio territoriale del
| |governo; capo di gabinetto
| |nell'ufficio territoriale del
| |governo; responsabile
| |nell'ufficio territoriale del
| |governo delle aree funzionali
| |in materia di: ordine e
| |sicurezza pubblica; raccordo
| |con gli enti locali;
| |consultazioni elettorali;
| |diritti civili, cittadinanza,
| |condizione giuridica dello
| |straniero, immigrazione e
| |diritto di asilo;
| |responsabile nell'ufficio
| |territoriale del governo
| |delle sedi capoluogo di
| |regione delle aree funzionali
| |in materia di: protezione
| |civile, difesa civile e
| |coordinamento del soccorso
| |pubblico; applicazione del
| |sistema sanzionatorio
| |amministrativo; affari legali
| |e contenzioso anche ai fini
| |della rappresentanza in
| |giudizio
| |dell'amministrazione;
| |responsabile di area
| |funzionale nell'ambito dei
| |dipartimenti, degli uffici
| |centrali di livello
| |dirigenziale generale e degli
| |uffici di diretta
| |collaborazione del Ministro;
Viceprefetto |631 |ispettore generale.
---------------------------------------------------------------------
| |Capo di gabinetto e vice capo
| |di gabinetto nell'ufficio
| |territoriale del governo;
| |responsabile di area
| |funzionale nell'ufficio
| |territoriale del governo;
| |responsabile di servizio
| |nelle aree funzionali dei
| |dipartimenti, degli uffici di
| |livello dirigenziale generale
| |e degli uffici di diretta
| |collaborazione del Ministro;
| |responsabile dell'area degli
| |affari legali e del
| |contenzioso anche ai fini
| |della rappresentanza in
| |giudizio
Viceprefetto aggiunto|912 |dell'amministrazione.
---------------------------------------------------------------------
Totale |1699 |
- Si riporta la
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia): «Tabella A
=====================================================================
| |Posti di |
Livello di | |qualifica e di |
funzione |Qualifica |funzione |Funzione
=====================================================================
| | |Direttore
| | |dell'ufficio
| | |centrale
| | |ispettivo;
| | |consigliere
| | |ministeriale;
|Dirigente | |direttore di
|generale di | |ufficio
|pubblica | |interregionale
|sicurezza di | |della Polizia di
B |livello B |9 |Stato.
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |direzione
| | |centrale;
| | |ispettore
| | |generale capo;
| | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |questore di sede
| | |di particolare
| | |rilevanza;
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |Polizia;
| | |dirigente di
| | |ispettorato o
| | |ufficio speciale
| | |di pubblica
| | |sicurezza;
| | |direttore della
|Dirigente | |scuola di
|generale di | |perfezionamento
|pubblica | |per le forze di
C |sicurezza |18 |Polizia.
---------------------------------------------------------------------
| | |Questore;
| | |ispettore
| | |generale;
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto;
| | |dirigente di
| | |servizio
| | |nell'ambito del
| | |Dipartimento
| | |della pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ispettorato o
| | |ufficio speciale
| | |di pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello regionale
| | |o interregionale
| | |per le esigenze
| | |di Polizia
| | |stradale o
| | |ferroviaria o di
| | |frontiera;
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilievo; vice
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |Polizia e della
| | |Scuola di
| | |perfezionamento
| | |per le forze di
| | |Polizia;
| | |direttore di
| | |sezione
| | |dell'Istituto
|Dirigente | |superiore di
D |superiore |195 |Polizia.
---------------------------------------------------------------------
| | |Vicario del
| | |questore;
| | |direttore di
| | |divisione; vice
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |dirigente di
| | |commissariato di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello almeno
| | |provinciale per
| | |le esigenze di
| | |Polizia stradale
| | |o ferroviaria o
| | |di frontiera o
| | |postale -
| | |dirigente di
| | |reparto mobile;
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione; vice
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |gabinetto di
| | |Polizia
| | |scientifica a
| | |livello
| | |regionale;
| | |dirigente di
| | |reparto di volo;
| | |dirigente di
| | |centro di
| | |coordinamento
E |Primo dirigente |709 |operativo.
Ruolo dei commissari: n. 1.980*
commissario, limitatamente alla frequenza del corso
di formazione iniziale
commissario capo
vice questore aggiunto
Ruolo direttivo speciale: n. 1.300**
vice commissario del ruolo direttivo speciale
limitatamente alla frequenza del corso di formazione n. 850
commissario del ruolo direttivo
commissario capo del ruolo direttivo speciale n. 450
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale
* La previgente dotazione organica del ruolo dei
commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1,
comma 3.
** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale
è così determinata, ai sensi dell'art. 14, comma 2.
Ruolo degli ispettori: n. 17.664**
vice ispettore
ispettore
ispettore capo
ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S. n. 6.000**
* La dotazione organica del ruolo degli ispettori
è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14,
comma 2.
Ruolo dei sovrintendenti: n. 20.000**
vice presidente
sovrintendente
sovrintendente capo
Ruolo degli agenti e assistenti: n. 57.336**
agente
agente scelto
assistente
assistente capo}.
Art. 6
Consiglio
didattico
1. Il consiglio didattico elabora le proposte legate all'attivita'
culturale, scientifica e didattica ed e' organo di consulenza del
direttore della Scuola, che lo presiede.
2. Fanno parte del
consiglio didattico, oltre ai dirigenti superiori preposti ai
servizi di cui all'articolo 9, quattro componenti, docenti della
Scuola o dirigenti della Polizia di Stato, designati dal Capo della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore della Scuola, dotati di comprovata esperienza e
professionalita' in materia di formazione, di metodologie
didattiche, di studi e ricerche, nonche' di organizzazione e
gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche.
3. Il
consiglio didattico, oltre ad esprimere un parere non vincolante
sulle questioni sottoposte al suo esame dal direttore della Scuola,
che lo convoca, formula, altresi', proposte:
a) sul piano degli
studi e sull'organizzazione didattica dei corsi;
b)
sull'introduzione di specifiche metodologie interdisciplinari;
c)
sull'acquisizione di particolari strumenti didattici;
d) su
eventuali ampliamenti dell'offerta formativa.
4. Qualora, su
richiesta del direttore della Scuola, siano prese in esame questioni
che attengono alle iniziative di sperimentazione sulla formazione
didattica, al funzionamento della biblioteca, all'uso delle
attrezzature didattiche, al funzionamento dei servizi generali della
Scuola, la composizione del consiglio didattico e' integrata con la
partecipazione del capo-corso in ciascuno dei corsi di formazione in
svolgimento presso la Scuola.
5. Il consiglio didattico, che dura in
carica due anni, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per
la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di due terzi dei
suoi componenti.
6. Le attivita' di supporto sono assicurate da una
apposita segreteria costituita nell'ambito del servizio affari
generali di cui all'articolo 9.
Art. 7
Comitato
direttivo
1. Il comitato direttivo, costituito nell'ambito di
ciascun corso e per la durata dello stesso, e' organo di consulenza
del direttore della Scuola, che lo presiede.
2. Fanno parte del
comitato direttivo i dirigenti preposti ai servizi di cui
all'articolo 9, un direttore di servizio della direzione centrale
per le risorse umane, tre docenti prescelti tra coloro che hanno
svolto attivita' didattica nello specifico corso, nominati con
decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore della Scuola.
3. Il comitato
direttivo, convocato dal direttore della Scuola, esprime, sulla base
dei criteri indicati nel regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, parere non
vincolante, che deve risultare da apposito verbale, per la
formulazione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 3,
all'articolo 17, comma 2, all'articolo 32, comma 4, e all'arti-colo
47, comma 4, nonche' del giudizio di idoneita' al servizio di
polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334.
4. Il comitato delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. Per la validita' delle sedute, e' richiesta la
presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Le attivita' di
supporto sono assicurate da una apposita segreteria costituita
nell'ambito del servizio studi, corsi e addestramento di cui
all'articolo 9.
Note all'art. 7:
-
Per la rubrica del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre
2003, n. 400, si veda la nota all'art. 2.
- Il testo degli articoli
4, commi 3 e 4;
17, comma 2;
32, comma 4 e 47, comma 4 del citato
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 4
(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei
commissari).
- 1.-2. (Omissis).
3. Il direttore dell'Istituto
superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del
primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale
gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono
l'esame finale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari
che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli
esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al
servizio di Polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo
dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita'
al servizio di Polizia e' espresso dal direttore dell'Istituto
superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo». «Art. 17
(Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale).
- 1. (Omissis).
2. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime
nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per
l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi,
fermo restando quanto previsto dall'art. 18, sostengono l'esame
finale sulle materie oggetto di studio.».
«Art. 32 (Corso di
formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori
tecnici).
- 1.-3 (Omissis).
4. Al termine del corso, i direttori
tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato
l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con
la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi
d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8.».
«Art.
47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei
direttivi medici).
- 1.-3. (Omissis).
4. Al termine del corso i
medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato
l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo
professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico
principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono
assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste
dall'art. 4, comma 8.».
Art. 8
Incarichi di
docenza
1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una
preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi
di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di
ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della
Scuola previa valutazione delle proposte formulate dal consiglio
didattico in materia di piano di studi ed organizzazione didattica
dei corsi.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei
singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni
pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra
esperti di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di docenza
possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a
richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano
sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione
dell'espletamento dell'incarico.
Art. 9
Organizzazione della Scuola
1. La Scuola e' ordinata in:
a) servizio
affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e
controllo delle attivita' previste al comma 2;
b) servizio studi,
corsi e addestramento, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e
controllo delle attivita' previste al comma 3.
2. Il servizio affari
generali e' articolato in:
a) ufficio I:
cura la pianificazione
generale, la valutazione del fabbisogno formativo, il controllo di
gestione, i rapporti con le altre scuole di alta formazione, con le
universita', con gli istituti di alta cultura, con le societa' ed
enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, lo
sviluppo delle ricerche e degli studi occorrenti, la documentazione,
nonche' le relazioni esterne e il cerimoniale. Nell'ambito dello
stesso e' incardinata la segreteria del consiglio didattico;
b)
ufficio II:
cura gli affari del personale ed i rapporti con le
organizzazioni sindacali, i supporti didattici, la logistica;
nell'ambito dello stesso e' incardinato l'ufficio sanitario;
c)
ufficio III:
cura gli affari amministrativi per la gestione
finanziaria e contabile.
3. Il servizio studi, corsi e addestramento
e' articolato in:
a) ufficio studi:
cura i rapporti con i docenti,
l'attuazione del piano degli studi e l'organizzazione didattica dei
corsi, la stesura dei programmi di insegnamento, l'organizzazione
dei seminari;
b) ufficio corsi:
cura lo svolgimento dei corsi, lo
sviluppo delle attivita' didattiche in aderenza ai piani di studio,
l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo
svolgimento dell'attivita' di tutoring del personale in formazione.
Nell'ambito dello stesso e' incardinata la segreteria del comitato
direttivo;
c) ufficio addestramento:
cura lo svolgimento delle
attivita' di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e
formale, la partecipazione a cerimonie, i servizi di rappresentanza.
4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori del ruolo del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Quello preposto al servizio affari generali assolve anche le
funzioni di vice direttore della Scuola.
5. All'ufficio III del
servizio affari generali e' preposto un dirigente di II fascia
dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno. Agli altri
uffici sono preposti primi dirigenti del ruolo del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
6. Oltre a quanto
previsto dal comma 5, al Servizio affari generali della Scuola e'
assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia
di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica,
esperto nel settore della telematica, con funzioni di vice
consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione
tecnologica.
7. Il direttore della Scuola provvede con proprio atto
all'organizzazione interna degli uffici.
8. Per particolari esigenze
didattico-formative la Scuola puo' avvalersi di sezioni distaccate,
anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato,
costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.
Nota
all'art. 9:
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6
della legge 31 marzo 2000, n. 78), e' il seguente:
«Art. 9
(Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e
strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).
1. Al fine
di assicurare economicita', speditezza e massima rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la
flessibilita' dell'organizzazione degli uffici periferici, alla
costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e
strutture della Polizia di Stato di cui all'art. 2, per quanto non
gia' previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro
natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e
funzionali, all'individuazione della sede, nonche' alla relativa
dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri
decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, nell'ambito:
a) degli
organici complessivi della Polizia di Stato;
b) delle complessive
assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione pubblica sicurezza;
c) dei posti di
funzione individuati a norma dell'art. 8;
d) delle dotazioni
tecnico-logistiche esistenti;
e) delle assegnazioni annuali di
risorse finanziarie.
2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad
uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite,
salvo casi di particolare urgenza, le autorita' provinciali di
pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle
esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite
in materia dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale della
pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del
dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche
degli uffici del Dipartimento a composizione interforze.».
Art. 10
Autonomia
finanziaria e contabile
1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio
funzionamento e lo svolgimento delle attivita' previste dal presente
regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile,
secondo le norme di amministrazione e contabilita' vigenti per
l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito delle spese
previste dal presente articolo.
2. Sono spese per il funzionamento
della Scuola e per lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai
compensi ai docenti per le attivita' didattiche e per la
partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a
norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all'articolo
13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonche' quelle
concernenti ogni altra attivita' didattica, ivi comprese le spese
per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per
l'attuazione dell'articolo 4;
quelle necessarie per studi, ricerche,
esperienze e convegni; le spese per le attivita' formative per gli
appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre
amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi
e convenzioni;
quelle relative all'ordinaria manutenzione dei
locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli
strumenti e delle attrezzature dei laboratori;
quelle per gli
allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per
l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per
l'incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di
rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi
didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale
ammesso al convitto e per le attivita' di rappresentanza.
Note all'art. 10:
-
Per l'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 13 e 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472
(Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica
amministrazione), e' il seguente:
«Art. 13 (Trattamento economico
del direttore, dei docenti e degli incaricati).
- Al direttore ed ai
professori stabili della scuola compete il trattamento economico
relativo alla loro qualifica. Il compenso da corrispondere ai
professori incaricati, in conformita' con le vigenti disposizioni di
legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in
misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti
da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro per il tesoro. Con gli stessi criteri
sono determinate, altresi', le misure dei compensi da corrispondere
ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.».
«Art. 17 (Disposizioni finali e transitorie).
- Salvo quanto
previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove consentito, al
collocamento fuori ruolo del personale docente e del personale
amministrativo da destinare alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti. Nella
fase di prima applicazione del presente decreto e fino a quando non
si sia provveduto a nominare almeno tre professori stabili della
Scuola, sono chiamati a far parte del comitato direttivo due
professori universitari di ruolo, designati dalla I sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per la chiamata dei
professori stabili della Scuola, fino a quando non e' costituito il
comitato didattico, si prescinde dalla proposta prevista nell'art.
5, n. 5). Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973, salvo
che per il disposto di cui all'art. 2, il quale ha effetto dal 1°
gennaio 1974. Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto
comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma, 15,
primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto applicabili,
agli istituti e scuole previsti dal secondo comma dell'art. 1, n.
3). Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei
confronti degli impiegati assunti in servizio o partecipanti a
concorsi gia' banditi prima dell'entrata in vigore del presente
decreto;
ad essi continuano ad applicarsi le norme di cui all'art.
11, primo e secondo comma, del regolamento concernente l'ordinamento
ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1962, n. 576. Fino all'emanazione del
regolamento di esecuzione del presente decreto continueranno ad
applicarsi, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1962, n. 576. Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue
funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto. Sino
all'insediamento del nuovo comitato direttivo le sue attribuzioni
sono esercitate dal Ministro incaricato della riforma della pubblica
amministrazione. Le disposizioni del presente decreto non concernono
il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale
direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonche',
salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3) il personale della carriera
diplomatica.».
Art. 11
Invarianza
della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais,
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il
28 agosto 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n.
142
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