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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in particolare l'articolo 11-bis;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma
4-bis, lettera b);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo
7;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ispettorato generale
1. E' istituito, quale unita'
dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale
dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla
direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attivita' attribuiti al Corpo
medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.
2. All'Ispettorato generale e' preposto il dirigente generale Capo del Corpo
forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche
agricole e forestali.
3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo
forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali,
nell'ambito della gestione del personale dipendente.
4. L'Ispettorato generale e' articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre
che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige,
coordina e controlla le strutture territoriali periferiche.
5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri
provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici,
centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le
dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti
dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non
dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo
forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici,
con relativi compiti e funzioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contiene le norme di attuazione
per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, in sostituzione del Real
Corpo delle foreste, ripristinato ai sensi del regio decreto-legge 6 dicembre
1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia nazionale forestale.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di
Stato nonche' l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello
Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza,
Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, contiene
l'approvazione del regolamento della scuola di perfezionamento per le forze di
polizia: anche il Corpo forestale dello Stato partecipa con propri funzionari al
funzionamento della scuola ed ai corsi di aggiornamento e di perfezionamento
organizzati periodicamente presso la scuola medesima.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca l'istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambiente.
- Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, contiene la copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione
dell'accordo triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia (compreso, quindi, il Corpo forestale
dello Stato).
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare,
l'art. 17 disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di un
regolamento governativo. Il comma 4-bis concerne i regolamenti relativi
all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici dei Ministeri. La lettera b)
del suindicato comma 4-bis si riferisce all'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale, centrali e periferici.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 da attuazione all'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450 reca il
regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, contiene alcune disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo forestale dello Stato.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contiene le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, contiene il riordino delle
carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a
norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 7
(Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce
che: «1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato e' articolato
nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella B allegata al
presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale del Corpo
forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo
personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la definizione dei
relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le
altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e) della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla
responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il Corpo
forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e
della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato,
anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al
fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la
qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti
rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai
sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile
1981, n. 121 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed il dirigente
generale capo del Corpo forestale dello Stato».
- Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472 reca alcune disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155, in
materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo
forestale dello Stato. In particolare, l'art. 4 stabilisce che anche i
funzionari del Corpo forestale dello Stato responsabili a livello provinciale
siano componenti di diritto nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Nota all'art. 1:
- L'attuale Ministero delle politiche agricole e forestali e' stato istituito
con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha
sostituito il Ministero per le politiche agricole, istituito con il decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua volta aveva sostituito il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sorto all'indomani del
referendum popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.
Art. 2
Ambito delle funzioni
dell'Ispettorato generale
1. L'Ispettorato generale, quale
unita' sovraordinata posta al vertice del Corpo forestale dello Stato, svolge,
nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo medesimo ed ai fini
dell'assolvimento degli stessi, le funzioni di direzione, di coordinamento, di
controllo e di supporto generale di tutte le strutture centrali e periferiche da
esso dipendenti, nonche' di tutti i reparti ed i nuclei specializzati.
2. L'Ispettorato generale svolge, altresi', le proprie funzioni nelle materie di
competenza statale concernenti:
a) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto
operativo delle attivita' derivanti dall'appartenenza del Corpo forestale dello
Stato alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle attivita' di protezione civile, ai
sensi delle legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle attivita' di prevenzione,
repressione e lotta attiva degli incendi boschivi, ai sensi della legge 21
novembre 2000, n. 353, nonche' delle attivita' di polizia ambientale, polizia
forestale e polizia agro-alimentare e delle attivita' di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema di competenza del Corpo medesimo, ai sensi della normativa
vigente;
b) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto
operativo delle attivita' di sorveglianza delle aree naturali protette di
rilievo nazionale ed internazionale e delle attivita' di controllo e
certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di
fauna e flora minacciati di estinzione, in attuazione dei regolamenti comunitari
e delle normative nazionali in materia di protezione della flora e della fauna;
c) gestione delle risorse umane, stato giuridico ed economico; formazione,
addestramento, aggiornamento; collocamento a riposo del personale; gestione
delle risorse strumentali; programmazione economico finanziaria, gestione
amministrativa contabile; verifica dei costi e dei risultati, controllo interno
di regolarita' amministrativa e contabile;
d) attivita' di studio, statistica e analisi territoriale connesse ai compiti
istituzionali, con particolare riguardo alla costituzione dell'inventario
forestale nazionale, al monitoraggio degli ecosistemi forestali, al monitoraggio
del territorio, finalizzato anche alle attivita' di polizia idraulica e di
controllo; raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati anche
mediante sistemi informativi automatizzati, nonche' adempimenti connessi alla
gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31
gennaio 1994, n. 97, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.);
e) trattazione, cura e rappresentanza in sede comunitaria ed internazionale
degli interessi forestali, nonche' di quelli rientranti nelle competenze del
Corpo forestale dello Stato in raccordo con la politica forestale, al fine di
renderla conforme al quadro internazionale;
f) amministrazione delle riserve naturali statali, nonche' di territori e
strutture destinati alla salvaguardia della biodiversita', ivi compresi i Centri
nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, o funzionali allo
svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, anche ai
fini della formazione del personale, sovrintendendo alla gestione dei beni e
delle attivita' di ricerca, sperimentazione e di conservazione di competenza
dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle regioni;
tutela delle risorse generiche forestali, produzione e commercializzazione dei
prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attivita' forestali
eco-compatibili;
g) gestione dei supporti tecnici operativi, anche per le esigenze di altre
amministrazioni pubbliche; cura delle attivita' di informazione e comunicazione
istituzionale nelle materie di spettanza;
h) studio e redazione di testi normativi, nonche' gestione del contenzioso nelle
materie di spettanza;
i) adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di
lavoro.
3. L'Ispettorato generale promuove e cura, disciplinandola, l'attivita' sportiva
del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un
gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse
discipline e cura, per il tramite della scuola, l'organizzazione e le attivita'
della banda musicale e del museo storico del Corpo.
Note all'art. 2:
- L'art. 16 (forze di polizia) della legge 1° aprile 1981, n. 121 recita che:
«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla
polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti
e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio permanente di pubblica
sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e
le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono
essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza
pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le
forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico
soccorso.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede l'istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente legge inserisce il
Corpo forestale dello Stato tra le strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della protezione civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente
fondamentale), alle Forze armate, alle altre Forze di polizia, alla Croce rossa
italiana, al Soccorso alpino del CAI e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.
- La legge 21 novembre 2000, n. 353, contiene la legge-quadro in materia di
incendi boschivi. La presente legge affida al Corpo forestale dello Stato un
ruolo rilevante nella prevenzione, repressione e lotta attiva agli incendi
boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia sono il
Dipartimento della protezione civile, i Vigili del fuoco, le regioni e gli enti
locali. - L'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, contiene la norma
istitutiva del Sistema informativo della montagna.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, contiene disposizioni per
l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' soppressa la Direzione generale delle risorse
forestali, montane e idriche. 2. Tutti i provvedimenti normativi,
amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale
delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente
all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto
2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2003 Ufficio di controllo sui
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Politiche agricole e
forestali, foglio n. 84
Nota all'art. 3:
- La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche e' stata
istituita con l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del
15 marzo 1994, n. 197. Questa Direzione generale aveva sostituito la Direzione
generale dell'economia montana e forestale, che a sua volta aveva sostituito la
Direzione generale delle foreste. Tale ultima Direzione, infine, aveva
sostituito il Comando generale, che rappresentava la struttura di vertice del
Corpo, quando quest'ultimo aveva un ordinamento militare.
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