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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento
della Presidenza del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 3, del predetto decreto
legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da
affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e indica, per tali strutture il
numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione
interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del
Segretario generale;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
l'attuazione delle direttive CE relative al miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002
recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e, successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare gli articoli 25 e 26;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002
recante disciplina sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del segretario generale 1° ottobre 2002 recante
disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse
umane e l'organizzazione;
Visto il decreto del segretario generale 18 novembre 2002 e successive
modificazioni recante disposizioni sull'organizzazione interna del
Dipartimento per le risorse strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003,
concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, con il quale il capo del
Dipartimento per le risorse strumentali e' stato designato come datore di
lavoro unico per le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con esclusione del Dipartimento per la protezione civile, del Dipartimento
della funzione pubblica, degli uffici dei commissariati di Governo nelle
regioni a statuto speciale e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
Visti gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, che hanno
previsto la possibilita' per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di
provvedere alla amministrazione, organizzazione e coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto attraverso societa' per azioni
appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti
privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica,
disciplinando, altresi', l'utilizzo in detta societa' di personale in
servizio presso la Presidenza;
Visti gli obiettivi delineati, relativamente alla fase sperimentale, nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2003, recante
«Progetto pilota di esternalizzazione della organizzazione e gestione dei
servizi generali di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che e' stata avviata, con procedura ad evidenza pubblica, la
selezione del socio privato di minoranza della costituenda societa' mista;
Considerato che il progetto ha complessi riflessi gestionali ed
organizzativi di competenza dei Dipartimenti delle risorse umane e
dell'organizzazione e delle risorse strumentali;
Ritenuto che per una efficace gestione del progetto occorre assicurare l'unitarieta'
delle decisioni operative dei Dipartimenti interessati;
Ritenuto, altresi', opportuno accorpare le attivita' e le funzioni
attualmente svolte dai suddetti Dipartimenti in una unica struttura
dipartimentale, assicurando, tramite il coordinamento nella gestione dei
servizi generali, maggiore efficienza, efficacia ed economicita'
dell'azione amministrativa nella prima fase del progetto di
esternalizzazione;
Ravvisata la necessita', in coerenza con gli obiettivi finali del
progetto, di procedere alla istituzione, nell'ambito del Segretariato
generale, del Dipartimento per le risorse umane e strumentali con compiti
di acquisizione, organizzazione e gestione delle risorse umane e
strumentali e di modificare, pertanto, il predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 25 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in
premessa e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Dipartimento per le
risorse umane e strumentali). - 1. Il Dipartimento per le risorse umane e
strumentali provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione
del personale della Presidenza; alle attivita' di carattere generale, di
studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della
Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano
presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro e in
materia di contratti pubblici. Assume direttamente la difesa
dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in
primo grado. Cura il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro nonche' le relazioni sindacali.
2. Il Dipartimento per le risorse umane e strumentali provvede, in un
quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente
con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le
risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi
compresi quelli di natura informatica, all'ottimale gestione degli
immobili in uso alla Presidenza nonche' all'avvio e alla gestione delle
connesse procedure amministrativo contabili. Il Dipartimento provvede,
altresi', alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli
interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento
degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa
concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i
programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi
funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della
sicurezza e riservatezza. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi
della Presidenza. Coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei
dati statistici presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza,
nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il
Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la sicurezza del
servizio di trasporto.
3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'ufficio del medico competente che
assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione
degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive
impartite dal segretario generale, eventuali strutture mediche istituite
presso la Presidenza.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di
diciassette servizi. Si avvale di un dirigente con compiti di consulenza,
studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».
Art. 2
1. All'art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in
premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il
Dipartimento per le risorse umane e strumentali»;
b) al comma 2, la lettera c) e' soppressa;
c) al comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane e
l'organizzazione» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le
risorse umane e strumentali».
2. L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002 e' abrogato.
Art. 3
1. Al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 citato in premessa,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, lettera d), le parole «Dipartimento per le
risorse strumentali» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le
risorse umane e strumentali»;
b) all'art. 2, comma 1, le parole «Dipartimento per le risorse umane»
sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e
strumentali».
Art. 4
1. Nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 citato in premessa,
le denominazioni: «Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione»
e «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalla
seguente: «Dipartimento per le risorse umane e strumentali».
Art. 5
1. Il presente decreto
entra in vigore il 15 giugno 2004.
2. Con successivo decreto del segretario generale si provvedera' a
disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse
umane e strumentali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.
3. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le risorse umane e
l'organizzazione e del Dipartimento per le risorse strumentali citati
nelle premesse del presente decreto resta comunque ferma sino
all'emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 2.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti
di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 aprile 2004
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei
conti 3 giugno 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 6, foglio n. 175
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