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Testo in vigore dal:
30-1-2007
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 81, comma 4,
della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante «Regolamento
di organizzazione del Ministero della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante
«Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in
materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato piu'
brevemente «Codice»;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice, il quale individua i dati
sensibili;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), del Codice, il quale individua i dati
giudiziari;
Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali stabiliscono
che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari
trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e'
consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati
e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi;
Visto il medesimo articolo 20, comma 2, del Codice, il quale prevede che detta
identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 22 del citato Codice, assicurando in particolare che i soggetti
pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed
indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi e'
autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono
il loro utilizzo;
Rilevato che ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta
identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in
conformita' al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), del Codice medesimo;
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, l'articolo 20 citato del
Codice non trova applicazione con riferimento al trattamento di dati personali
effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero
della giustizia, se il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia,
ritenendosi effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie,
o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di
magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale,
nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari; Ritenuto che il dettato di
cui all'articolo 47, comma 2, del Codice debba estendersi anche alle attivita'
ispettive sui singoli magistrati, posta la natura giurisdizionale del
contenzioso disciplinare a carico dei magistrati e la diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale delle ispezioni medesime;
Rilevato altresi' che, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, secondo periodo, del
Codice, le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e'
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione giudiziaria di affari e di controversie;
Rilevato altresi' che l'articolo 20 citato del Codice non trova applicazione, ai
sensi dell'articolo 53 del Codice medesimo, con riferimento al trattamento di
dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalita' di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento;
Visto l'articolo 181, comma 1, lettera a), del Codice, il quale prevede che la
suddetta identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e'
effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006 (termine da ultimo prorogato
dall'articolo 1 del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 2006, n. 228, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 12 luglio 2006, n. 160;
Visto l'articolo 20, comma 4, del Codice, il quale prevede che l'identificazione
di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per
l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente
mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata
profili o personalita' di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra
banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni
sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi, il trasferimento dei dati all'estero e la
diffusione;
Ritenuto di individuare analiticamente negli allegati al presente decreto, con
riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Ministero, in
particolare le operazioni di comunicazione a terzi nonche' di trasferimento dei
dati personali e sensibili all'estero ai sensi dell'articolo 43 del Codice, e di
diffusione;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che
questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di
rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e
distruzione);
Ritenuto di dover altresi' indicare sinteticamente le operazioni di trattamento
di dati sensibili e giudiziari eseguibili da parte degli uffici giudiziari in
materia di accesso alle professioni forensi e in materia elettorale, nonche' la
raccolta, da parte del tribunale di Bolzano e delle relative sezioni staccate,
della dichiarazione individuale nominativa di appartenenza a gruppo linguistico
prevista dall'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, cosi' come introdotto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 23 maggio 2005, n. 99, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia
di Bolzano», nonche' di modifica o revoca della dichiarazione stessa,
trattandosi di attivita' sostanzialmente amministrative svolte da uffici
giudiziari; Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra
e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste
dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non
eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati
rispetto alle finalita' perseguite; all'indispensabilita' delle predette
operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico
individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere
lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei
motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali
del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
Vista l'autorizzazione generale n. 7/2005 contenuta nel provvedimento del
Garante della protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006 e in particolare quanto disposto al
capo IV, punto 2, lettere a) e b), relativamente al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di
soggetti pubblici; Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a
carico del bilancio dello Stato e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo
contabile;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, reso in data 18 maggio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;
Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non poter aderire al
rilievo secondo cui i procedimenti disciplinari a carico di singoli magistrati
non dovrebbero ritenersi coperti dall'esclusione di cui all'articolo 47, comma
2, e cio' in ragione della natura contenziosa del procedimento disciplinare a
carico dei magistrati e dell'incidenza del medesimo sull'esercizio delle
funzioni giurisdizionali;
Rilevato, analogamente, che la mancata indicazione dell'«interconnessione» tra
le forme di trattamento dei dati, segnalata dal Consiglio di Stato, deriva dalla
assenza di tale tipo di trattamento tra le operazioni allo stato eseguite da
parte del Ministero della giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8
settembre 2006, e successiva nota esplicativa del 1° dicembre 2006; Adotta il
seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», di
seguito denominato «Codice», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari
e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della giustizia nello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
2. Il presente regolamento identifica altresi' i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni eseguibili da parte degli uffici giudiziari in
materia di accesso alle professioni forensi e in materia elettorale, nonche' la
raccolta, da parte del tribunale di Bolzano e delle relative sezioni staccate,
della dichiarazione individuale nominativa di appartenenza a gruppo linguistico
prevista dall'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, cosi' come introdotto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 23 maggio 2005, n. 99, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia
di Bolzano», nonche' di modifica o revoca della dichiarazione stessa.
3. I trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per ragioni di
giustizia, direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e
controversie o che in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari e
magistrati, sono esclusi dal presente regolamento, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del Codice. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice, le
predette ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e'
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla suddetta
trattazione.
4. I trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per finalita' di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, sono esclusi dal presente regolamento ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, lettera a), del Codice.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. (Dati sensibili e giudiziari)
Note alle
premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione: «Art. 81. - Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge; e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo delle lettere d) ed e) del comma 1, dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali):
«1. Ai fini del presente codice si intende per: da a) a c) (Omissis);
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche'
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
da f) a q) (Omissis); 2. 3. (Omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22, 43, 47, 53, 154, 181, del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 20 (Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili). - 1. Il trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante
interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi
e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare
adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge
i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui
al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e'
aggiornata e integrata periodicamente.».
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). - 1. Il
trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo
se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.».
«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari).
- 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno
espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3,
i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali il
trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di
test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono
effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in
conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
«Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). - 1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un paese non
appartenente all'Unione europea e' consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di
dati sensibili, in forma scritta;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o
per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e
21;
d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un
terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi
esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82,
comma 2;
e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.». «Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia). - 1. In caso
di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b) articoli da 145 a 151. 2. Agli effetti del presente codice si intendono
effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in
materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura,
hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita'
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o
strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.».
«Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). - 1. Al trattamento
di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa
disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si
applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b) articoli da 145 a 151. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali
di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
il Garante, anche avvalendosi dell'ufficio e in conformita' al presente codice,
ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie
o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti, ai sensi dell'art. 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non
corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli
altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei
dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi normativi
richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a
seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative finalita', nonche' delle misure
di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di
cui all'art. 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di
attuazione del presente codice, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e,
in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla
legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000, del Consiglio, che
istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per
l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'art. 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative indipendenti nello
svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo' anche invitare
rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorita', prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi', la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e'
reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.».
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del
presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e'
effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26,
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e);
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e' obbligatoria a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53,
da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le
opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto
in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente
codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti
pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su
supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita'
di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico
telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
- Si riporta il testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con
modificazioni nella legge 12 luglio 2006, n. 228 (Proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa).
- Si riporta il testo dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego).
«Art. 20-ter. - 1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli
effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo
linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di eta' superiore agli
anni diciotto e non interdetto per infermita' di mente, ha facolta' di rendere
in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno
dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di
non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto
dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1,
conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni
cancelleria del tribunale di Bolzano e delle relative sezioni distaccate.
3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' collocato dal medesimo in
apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e
direttamente al tribunale, ovvero alla sezione distaccata in relazione al luogo
di residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna presso il tribunale
o la sezione distaccata. La sezione distaccata inoltra al tribunale le buste ad
essa consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e
certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o
l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante,
ovvero dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando
nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di
aggregazione puo' essere inoltrata anche per il tramite della sezione
distaccata. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e
alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite della sezione
distaccata. Il personale del tribunale e della relativa sezione distaccata e'
tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non e' consentita alcuna
annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle
dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di
produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalita' diverse da quelli
tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o
dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la
predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il
possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso puo' essere
aperto solo nel momento in cui l'autorita' competente verifica il possesso dei
requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione e'
restituita in plico chiuso.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal
momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui
un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno
cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione puo' essere
modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La
dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi
due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione e' conservata per un
periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di
modifica. La dichiarazione e' altresi' revocabile in ogni tempo. In caso di
revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso
contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione
anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o
certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione puo' essere presentata decorsi
almeno tre anni dalla data in cui il tribunale consegna la busta recante la
dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.
5. I comuni informano i cittadini che hanno compiuto la maggiore eta', o che
hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da
comuni situati fuori provincia, e i cittadini interdetti che abbiano
riacquistato la capacita', della facolta' di rendere la dichiarazione, dei suoi
effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno
dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di
eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente
efficaci.
7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi
linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1.
Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti
di legge.
Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della
partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della
Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalita' stabilite dalla legge
regionale o provinciale.».
- Il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del
30 giugno 2005 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005.
- L'autorizzazione generale n. 7/2005 e' contenuta nel provvedimento del Garante
della protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006.
Note all'art. 1:
- Per gli articoli 20, 21, 47 e 53 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, vedi note alle premesse. - Per l'art. 20-ter del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, vedi note alle premesse.
Art. 2
Individuazione dei tipi di dati
e di operazioni eseguibili
1. Gli allegati contraddistinti
dai numeri da 1 a 20, che formano parte integrante del presente regolamento,
identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il
relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle
specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi
ed individuate nel Codice stesso agli articoli 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,
73, 86, 85 e 112.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono
trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita'
rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la
raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di comunicazione, trasferimento dei dati all'estero e
diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se
indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta
indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico
specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. La diffusione di dati sensibili e giudiziari e' ammessa esclusivamente previa
verifica della sua stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei
limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le
prevedono, ai sensi dell'articolo 22 del Codice.
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del
Codice.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 85,
86 e 112 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 11 (Modalita'
del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di
trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.». «Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari). - 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative alla tenuta
degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste
elettorali, nonche' al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento
delle generalita'.».
«Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalita' di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel
rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al
comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle
relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di
decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con
gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con
riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il trattamento
di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla
legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita'
direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1
possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che
non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di
pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».
«Art. 66 (Materia tributaria e doganale). - 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti
pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e
ai responsabili di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche' al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.».
«Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di: a)
verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita'
amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di
razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro
ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a
dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di
controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.».
«Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni). - 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica
e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e
di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici
in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di
loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio' e'
indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente
articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.».
«Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti). - 1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' di
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.».
«Art. 71 (Attivita' sanzionatorie e di tutela). - 1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita':
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria,
anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'art. 391-quater del codice di
procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della liberta' personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro
diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.».
«Art. 72 (Rapporti con enti di culto). - 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose
e comunita' religiose.».
«Art. 73 (Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o
di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalita':
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni
sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'art. 53,
con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura
di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.». «Art. 85 (Compiti del Servizio
sanitario nazionale). - 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che
rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi
sanitari pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti
di rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti,
nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4
maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'art. 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei
soli soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta
in volta trattati.».
«Art. 86 (Altre finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Fuori dei casi
di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita', perseguite mediante trattamento di
dati sensibili e giudiziari, relative alle attivita' amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternita' e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonche' per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle
svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza
fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonche' interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione
alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il collocamento obbligatorio
nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni
di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'art. 85, comma 4.».
«Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di
premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n.
804, del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati,
anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e
di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini
professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi
dell'art. 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita'
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di lavoro a
tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e'
consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.».
- Per l'art. 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note
alle premesse.
Art. 3
Riferimenti normativi
1. Onde consentire una piu'
agevole lettura del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella
parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono
riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Mastella
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti
il 5 gennaio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 20
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Vedere Allegati da pag. 8 a pag. 31 <----
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