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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge
1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare
l'art. 1, commi primo e secondo, l'art. 16 e l'art. 19;
Vista la
legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di
polizia penitenziaria;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante
delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza
e della Polizia di Stato e norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante l'adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per
il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Visto il proprio decreto in data 12
febbraio 1992, recante, fra l'altro, le direttive volte al
consolidamento dei comparti di specialita' delle Forze di polizia;
Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2001 recante la
direttiva per l'attuazione del coordinamento e della direzione
unitaria delle Forze di polizia;
Visto il proprio decreto in data 2
aprile 2004 con il quale e' stato costituito il Gruppo di lavoro la
cui attivita' e' finalizzata alla ricognizione ed all'analisi delle
funzioni speciali esercitate da ciascuna Forza di polizia, nonche'
alla predisposizione di proposte finalizzate all'aggiornamento delle
disposizioni vigenti per i comparti di specialita' e preso atto
della relazione conclusiva, con allegati verbali delle decisioni di
seduta, rassegnata dal Presidente del menzionato Collegio in data 28
luglio 2005;
Stabilito che e' necessario riconsiderare l'assetto dei
comparti di specialita' delle Forze di polizia, in coerenza con
l'evoluzione del quadro normativo di settore, nella cornice unitaria
della responsabilita' generale in materia di ordine e sicurezza
pubblica affidata al Ministro dell'interno dalla menzionata legge n.
121 del 1981, al fine di attuare una coordinata pianificazione
interforze che assicuri la massima efficacia dell'azione di
prevenzione e contrasto per le finalita' generali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica;
Ritenuto che occorre a tal
fine ribadire che il sistema di coordinamento e direzione unitaria
delle Forze di polizia risultante dal citato decreto del Ministro
dell'interno in data 12 febbraio 2001 e' rafforzato sul territorio
dall'esercizio della responsabilita' affidata alle Autorita'
provinciali di pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico e di
sicurezza pubblica;
Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica nella seduta del 4 aprile 2006;
Decreta:
1.
Nell'allegato documento, che forma parte integrante del presente
atto, sono fissate le direttive per il riassetto dei comparti di
specialita' delle Forze di polizia.
2. Il capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza, i comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, il
capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il
dirigente generale - Capo del Corpo forestale dello Stato e i
prefetti provvederanno ad impartire le necessarie direttive
nell'ambito di rispettiva competenza.
3. Il capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza e' incaricato di dare
attuazione al presente decreto.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro:
Pisanu
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri
istituzionali, Interno, registro n. 8, foglio n. 127
Allegato
Al fine di
ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il
coordinamento operativo delle Forze di polizia, in data 12 febbraio
1992 il Ministro dell'interno adotto' un'apposita direttiva volta,
fra l'altro, al consolidamento dei comparti di specialita' delle
Forze di polizia a competenza generale, prevedendo, a tal fine, che
la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri dovessero tener conto
dell'esigenza di sviluppare le potenzialita' operative dei
rispettivi comparti di specializzazione, privilegiando anche la
mirata qualificazione del personale destinato a prestare servizio
nelle citate specialita'. Attesa la estrema dinamicita' del sistema
ed il lungo tempo trascorso, la menzionata direttiva necessita di
interventi di adeguamento, in primo luogo in conseguenza
dell'evoluzione del quadro legislativo, che ha contribuito a creare
problemi di sovrapposizione delle competenze di piu' Forze di
polizia nei medesimi ambiti di attivita'. In particolare, negli
ultimi anni, nel quadro del menzionato sistema unitario definito
dalla legge n. 121 del 1981 e delle funzioni dalla stessa demandate
all'Autorita' nazionale ed alle Autorita' provinciali di pubblica
sicurezza, sono emersi dati normativi di particolare rilievo:
- la
circostanza che il decreto legislativo n. 68 del 2001 abbia
attribuito nuove funzioni al Corpo della Guardia di finanza in
materia economica e finanziaria;
- la circostanza che la legge n. 36
del 2004 abbia attribuito nuove funzioni al Corpo forestale dello
Stato nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella
tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema;
- la
conferma, in un quadro evolutivo, delle competenze specialistiche
della Polizia di Stato e dell'Arma di carabinieri in specifici
ambiti che trovano fondamento normativo nel decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 297 ed in altre disposizioni di settore. In
relazione alla evoluzione del quadro legislativo, l'individuazione
dei comparti di specialita', cosi' come definiti nella direttiva del
1992, non appare, pertanto, piu' pienamente coerente non solo con le
trasformazioni verificatesi negli ordinamenti di alcune Forze di
polizia, ma anche con la progressiva organizzazione che tutte le
Forze di polizia si sono date per adeguare la rispettiva attivita'
istituzionale, oltre che ai nuovi compiti individuati nel tempo dal
legislatore, anche agli obiettivi definiti di volta in volta dai
rispettivi vertici di governo. In conseguenza di cio' e' evidente
che il sistema dei comparti di specialita', fondato sul
riconoscimento di specifiche attribuzioni della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri, debba essere ripensato ai fini della
riacquisizione di un quadro sinergico da armonizzarsi con le nuove
funzioni di livello generale attribuite alla Guardia di finanza e al
Corpo forestale dello Stato, in una logica integrata che consenta
una strategica azione di prevenzione e contrasto della illegalita'.
Occorre, dunque, ricercare a partire dai comparti di specialita'
forme di coordinamento e di riparto delle competenze piu' efficaci
ed incisive. La questione ha un rilievo prioritario sulla
funzionalita' del «sistema sicurezza». L'assorbiniento delle aeree
di sovrapposizione attualmente esistenti all'interno dei compiti
istituzionali di alcune Forze di polizia e la conseguente
eliminazione delle connesse diseconomie funzionali costituisce,
infatti, lo strumento piu' efficace per consentire un equilibrato
recupero di risorse per le esigenze generali dell'ordine e della
sicurezza pubblica, cosi' come previsto dal legislatore che ha
apprestato un quadro ordinamentale unitario che ha i propri cardini,
ai sensi della menzionata legge n. 121 del 1981:
nella
responsabilita' generale del Ministro dell'interno - Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza, cui che e' demandata 1'alta
direzione, nella prospettiva unitaria disegnata dalla stessa legge,
dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonche' il coordinamento
dei compiti e delle attivita' delle Forze di polizia;
nel ruolo
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza al cui organo
centrale, il Dipartimento, e' affidata, secondo le direttive e gli
ordini del Ministro dell'interno, l'attuazione della politica
dell'ordine e della sicurezza pubblica e il coordinamento
tecnico-operativo delle Forze di polizia, Dipartimento che si
colloca in una posizione di snodo e di raccordo tra l'Autorita'
politica e le Forze di polizia;
nella responsabilita', in ambito
provinciale, del prefetto per le funzioni di coordinamento generale
e del questore per le funzioni di coordinamento tevnico-operativo in
materia di ordine e di sicurezza pubblica;
nella sostanziale
inscindibilita' delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico da
quella di tutela della sicurezza pubblica, atteso che ogni turbativa
dell'ordine pubblico incide sulla sicurezza, come ogni aggressione a
quest'ultima e' potenzialmente lesiva del primo;
nella potenziale
riconducibilita' agli ambiti dell'ordine e della sicurezza pubblica
di quegli illeciti che, per la loro generale offensivita'
dell'ordinamento, ricadono anche sotto la sanzione penale. Tanto
premesso, si evidenzia che, fermi restando i compiti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette a ciascuna
Forza di polizia ed ai suoi appartenenti, nella ridefinizione
dell'assetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia a
competenza generale e nella connessa individuazione di ulteriori
ambiti di intervento rimessi alla competenza esclusiva o prevalente
di singole Forze di polizia occorre valorizzare, in coerenza con gli
assetti normativi, la presenza di strutture operative che abbiano
sviluppato una particolare qualificazione in specifici ambiti di
indagine e si pongano, dunque, come referenti principali per lo
svolgimento delle attivita' di polizia afferenti a tali specifici
settori. All'attribuzione di un comparto di specialita' e alla
individuazione di ambiti di intervento rimessi - per legge o ai
sensi della presente direttiva - alla competenza esclusiva o
prevalente di una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire - come
gia' stabilito nella direttiva del 1992 - che solo la Forza di
polizia prescelta ha facolta' di create strutture deputate
all'esercizio di quella funzione e che essa, inoltre, costituisce
per le altre Forze di polizia il fondamentale polo di gravitazione
informativa e di analisi. Resta fermo, in sinergia con il sistema
organico delle banche dati specializzate costituite in forza dei
sopra enunciati principi, il quadro di sistema unitario
rappresentato dal Centro elaborazione dati interforze e dal Servizio
analisi criminale, per le informazioni e i dati in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e
repressione della criminalita', e rafforzato dagli obblighi di
comunicazione previsti dalle norme vigenti nei confronti di
specifiche strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza e
delle Forze di polizia, nonche' degli ufficiali e degli agenti di
polizia tributaria o dei comandi della Guardia di finanza per le
violazioni tributarie. Ai suindicati prrincipi le Forze di polizia
adegueranno, dunque, la rispettiva attivita' istituzionale, nel
rigoroso rispetto del dovere di tempestiva informazione, ai sensi
degli articoli 13 e 14 della legge n. 121 del 1981, delle Autorita'
provinciali di pubblica sicurezza su quanto abbia attinenza con
1'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Tutto cio' in un
ambito di coordinato sviluppo delle relazioni a livello europeo e
internazionale e nel quadro di un'incisiva collaborazione
internazionale di polizia rimessa alla competenza unitaria
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in attuazione delle
direttive impartite da1 Ministro dell'interno, e per essa al
Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della
menzionata legge n. 121 del 1981. Le Forze di polizia, inoltre, nel
predisporre i propri programmi di potenziamento, terranno conto
dell'esigenza di sviluppare le potenzialita' operative dei comparti
di specializzazione o, comunque, dei settori di intervento ad esse
rimessi. In relazione ai suindicati obiettivi di carattere generale,
fermi restando gli adempimenti previsti dalle singole dipendenze
funzionali e non connessi ad esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, si dispone quanto segue. Sicurezza stradale. La
Polizia di Stato continuera' sulle strade italiane ad assicurare
l'attuazione della competenza prevalente ad essa rimessa nel
comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza
peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale,
mentre l'Arma dei carabinieri confermera' il significativo concorso
nei servizi di polizia stradale sulla viabilita' ordinaria. Le altre
Forze di polizia individuate nell'art. 12 del codice della strada
assicureranno il concorso nei servizi di polizia stradale da
attuarsi in relazione alla loro dislocazione sul territorio. Al fine
di realizzare una piu' equilibrata distribuzione di risorse, i
prefetti, ove del caso sentiti i comitati provinciali per l'ordine e
la sicurezza pubblica, promuoveranno le necessarie intese con i
presidenti delle province e con i sindaci al fine di assicurare un
piu' ampio e coordinato concorso nei servizi di polizia stradale da
parte dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e comunale, con
riguardo sia alla viabilita' provinciale che alla viabilita'
comunale. Sicurezza ferroviaria. Con riguardo al comparto di
specializzazione della Polizia di Stato, gli uffici della Polizia
ferroviaria assicureranno il consueto e qualificato impegno, sia
nella prevenzione e contrasto dei reati che interessano ili contesto
della rete ferroviaria nazionale, sia nelle attivita' di tutela
dell'ordine pubblico e della incolumita' dei cittadini che abbiano
riferimento al medesimo contesto, ferma restando l'esclusivita' dei
presidi della Polizia di Stato nell'ambito delle stazioni
ferroviarie per lo svolgimento delle attivita' istituzionali rimesse
alla specialita'. Sicurezza delle frontiere. La Polizia di Stato
continuera' a disimpegnare la competenza specialistica ad essa
rimessa in via prevalente per le attivita' di polizia di frontiera
terrestre, marittima ed aerea, con il concorso del Corpo della
Guardia di finanza nell'esercizio dei compiti di polizia economica e
finanziaria. Per le attivita' istituzionali svolte al confine
terrestre, la Polizia di Stato assicurera' il graduale
avvicendamento dei contingenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza nell'espletamento dei servizi di frantiera
a partire dal confine sloveno ove sono venute meno le barriere
doganali. Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina via
mare, confermato il modello di coordinamento interforze risultante
dal decreto interministeriale del 14 luglio 2003, la cui efficacia
e' da ritenersi positivamente sperimentata. Sicurezza delle reti di
comunicazione. Si premette che il settore della polizia delle
comunicazioni e' regolato da un sistema normativo complesso che e'
causa di aree di contiguita' nell'attivita' istituzionale di piu'
Forze di polizia. Per effetto del deereto legislativo n. 68 del
2001, alla Guardia di finanza, nell'esercizio delle funzioni di
polizia economica e finanziaria, sono demandati compiti di
prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di
valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed
esteri, nonche' di movimentazioni finanziarie e di capitali.
L'azione dispiegata in tale settore dalla Guardia di finanza
riguarda i circuiti di pagamehto nel loro complesso e, pertanto,
anche quelli che utilizzano tecnologie, com'e' nel caso, delle carte
di debito e di credito e dei pagamenti e movimenti di capitali
effettuati on line. Con riguardo al commercio elettronico, lo
sviluppo esponenziale degli scambi via internet ha reso pressante
l'esigenza di controllare il corretto andamento degli obblighi
tributari da parte degli operatori e, a tal fine, con direttiva
dell'8 giugno 2000 il Ministro delle finanze ha disposto il
rafforzamento del dispositivo di controllo nel settore, affidando al
Corpo il compito di assumere opportune iniziative tese ad
individuare i fenomeni evasivi nel commercio elettronico. Di contro
il Servizio polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di
Stato nell'ambito dei propri compiti istituzionali svolge attivita'
di intelligence per la prevenzione ed il contrasto dell'utilizzo e
della contraffazione di mezzi di pagamento, settore che ha immediati
riflessi sul commercio elettronico e nel quale l'attenzione
investigativa del comparto di specialita' e' incentrata sulle
tecnologie software o hardware impiegate per carpire, riprodurre e
utilizzare identita', codici e carte di pagamento in transazioni
elettroniche. La Polizia postale e delle comunicazioni e', altresi',
impegnata in attivita' di investigazione per la prevenzione ed il
contrasto alle violazioni sul diritto d'autore, settore in cui e'
particolarmente evidente la contiguita' dell'azione investigativa
con le competenze di altre Forze di polizia ed in particolare con
quelle rimesse alla Guardia di finanza dall'art. 2, comma 2, lettera
l) del decreto legislativo n. 68 del 2001, le quail possono
svolgersi anche attraverso il monitoraggio di internet per
individuare le violazioni commesse attraverso la rete. In presenza
di aree di contiguita' nell'ambito di fenomeni di natura
inevitabilmente complessa occorre prevedere, come criterio generale
di riparto delle rispettive funzioni, che la Forza di polizia
competente ad intervenire vada individuata avuto riguardo alla
natura del fatto e dei reati, o delle violazioni ammiinistrative ad
esso ricollegabili, che si intendono prevenire o contrastare. In
relazione a cio', si dispone che sia rimesso alla competenza
primaria della Polizia di Stato garantire, in via generale, l'integrita'
e la funzionalita' della rete informatica, ivi compresa la
protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, la
prevenzione ed il contrasto degli attacchi di livello informatico
alle strutture di livello strategico per il Paese, nonche' la
sicurezza e regolarita' dei servizi di telecomunicazione e il
contrasto della pedopornografia on line, anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e
dall'art. 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. La Polizia postale
e delle comunicazioni procedera' altresi' al contrasto degli
illeciti concernenti i mezzi di pagamento e il diritto d'autore in
tutti i casi in cui l'utilizzo distorto dello strumento informatico
o delle tecnologie di rete rappresenti il modo esclusivo o
assolutamente prevalente di perpetrazione degli stessi,
raccordandosi con la Guardia di finanza cui, secondo le esplicite
previsioni del decreto legislativo n. 68 del 2001, compete gravitare
in modo generale sull'area della tutela dei marchi, dei brevetti e
della proprieta' intellettuale, nonche' della tutela dei mezzi di
pagamento, ferme restando le attivita' svolte dal Corpo in favore
della Autorita' garante per le comunicazioni, per la tutela del
diritto d'autore e del regolare pagamento dei canoni di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo. Sicurezza in materia di
sanita', igiene ed alimenti. L'Arma dei carabinieri, titolare del
relativo comparto di specializzazione, assicurera', tramite il
Comando carabinieri per la tutela della salute, il consueto efficace
impegno istituzionale nelle attivita' di prevenzione e contrasto
degli illeciti in materia di sanita', igiene e sofisticazioni
alimentari, mentre il Corpo forestale dello Stato orientera' la
propria attivita' istituzionale nell'ambito dell'area di
gravitazione ad esso rimessa dalla legge concernente il concorso
nelle attivita' volte al rispetto della normativa in materia di
sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere.
Restano fermi i compiti della Guardia di finanza nel settore del
controllo della spesa sanitaria, in attuazione della propria
competenza generale in materia di polizia economica e finanziaria,
secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
contesto della pianificazione dell'attivita' ispettiva della finanza
pubblica predisposta dal competente Comitato di coordinamento
finanziario. Sicurezza nel settore agroalimentare. Nella materia in
esame si pone l'esigenza di una armonizzazione della direttiva del
Ministro dell'interno in data 12 febbraio 1992 - nella parte in cui
ha individuato fra i comparti di specialita' quello dei «Carabinieri
per l'agricoltura e foreste» - con il piu' recente assetto
normativo che riconosce al Corpo della Guardia di finanza specifiche
funzioni in materia di prevenzione e contrasto delle frodi
comunitarie. Dal punto di vista del quadro normativo, va ricordato
che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000,
e stato attribuito al Comando carabinieri tutela norme comunitarie
ed agroalimentari - poi configuratosi come Comando carabinieri
politiche agricole per effetto del recente decreto del Presidente
della Repubblica n. 79 del 2005 - il compito di:
svolgere controlli
straordinari sulla erogazione ed il percepimento di aiuti comunitari
nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacultura e sulle
operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi
compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo ed indigenti;
esercitare controlli specifici sulla regolare applicazione dei
regolamenti comunitari;
concorrere, nell'attivita' di prevenzione e
repressione delle frodi nel settore agroalimentare;
effettuare
accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti
dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita'
istituzionali. A fronte delle competenze dell'Arma dei carabinieri,
il decreto legislativo n. 68 del 2001 - che ha attribuito al Corpo
della Guardia di finanza la competenza generale all'assolvimento
delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del
bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione
europea - ha demandato a tale Forza di polizia compiti di
prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
-
imposte dirette o indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e
ogni altro tributo di tipo erariale o locale;
- diritti doganali, di
confine e altre risorse proprie nonche' uscite del bilancio
dell'Unione europea;
- risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati
a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa. In relazione a tale assetto normativo, la Guardia
di finanza ha assunto un ruolo di primo piano nel settore della
prevenzione e del contrasto delle frodi comunitarie, atteso che alla
stessa compete sia di tutelare, quale polizia tributaria, le entrate
di bilancio, sia di prevenire e reprimere le violazioni comunque
attinenti al settore della spesa pubblica ad ogni possibile livello.
La centralita' del ruolo assunto dalla Guardia di finanza nel
contrasto alle frodi comunitarie e' suffragata anche dagli
interventi riguardanti l'assetto organizzativo, con l'istituzione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
gennaio 1995, del Nucleo operativo della Guardia di finanza presso
il Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, avente il compito di supportare le attivita' del
Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi comunitarie,
previsto dall'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e con la
successiva creazione, per effetto della legge n. 52 del 1996 di una
specifica unita' operativa specialistica della Guardia di finanza,
il Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie, che
ha successivamente assunto la denominazione di Nucleo speciale spesa
pubblica e repressione frodi comunitarie. Emerge, dunque, con
chiarezza come la Guardia di finanza abbia una funzione di
particolare rilievo nella realizzazione dei dispositivi di
prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie, orientando a tal
fine la propria azione verso quei profili che presentano elementi di
connessione con la competenza generale ad essa rimessa in materia di
polizia economica e finanziaria. Tale competenza assume,
evidentemente, un rilievo peculiare nei casi in cui sussistono frodi
alle uscite al bilancio comunitario, ovvero illeciti in materia
doganale, con riferimento soprattutto alla corretta applicazione dei
dazi, ovvero profili attinenti alla contraffazione dei marchi o alla
violazione delle regole di corretto funzionamento del mercato. In
relazione a quanto precede, nel settore delle frodi comunitarie va
riconosciuto un ruolo di preminenza alla Guardia di finanza, anche
con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari
relativi al settore agricolo e della pesca, mentre l'Arma dei
carabinieri continuera' a svolgere un ruolo preminente con riguardo
alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni di
alimenti e bevande. L'Arma dei carabinieri assolvera' altresi' ai
compiti devoluti dalla normativa vigente allo speciale reparto
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ferme restando le funzioni in materia agroalimentare attribuite al
Corpo forestale dello Stato dal medesimo Dicastero. Ai fini del
coordinamento ispettivo del settore potra' farsi riferimento
all'apposito Comitato istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali. Sicurezza in materia ambientale. Il comparto
di specialita', istituito per la prevenzione ed il contrasto degli
illeciti in materia ambientale, e' rimesso alla competenza dell'Arma
dei carabinieri che si avvale, a tal fine del Comando carabinieri
per la tutela dell'ambiente, posto alle dipendenze funzionali del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ha da
tempo definito una politica di sicurezza ambientale caratterizzata
da una integrazione sinergica dell'attivita' del Comando carabinieri
per la tutela dell'ambiente con i compiti istituzionali di quel
dicastero. In conseguenza di cio' il Comando carabinieri per la
tutela dell'ambiente si e' da tempo affermato come organismo
qualificato per l'attuazine di attivita' di rilevanza strategica nel
settore del controllo della sicurezza ambientale. In epoca
successiva alla direttiva del Ministro dell'intemo del 12 febbraio
1992 vi e' stata, peraltro, una radicale evoluzione normativa, con
l'adozione da ultimo della legge n. 36 del 2004, per effetto della
quale le attivita' di prevenzione e contrasto degli illeciti in
materia ambientale, sono divenute parte significativa della primaria
funzione istituzionale del Corpo forestale dello Stato. L'analisi
approfondita delle varie aree di intervento operativo nel complesso
settore della sicurezza ambientale, rende, dunque, necessario un
intervento di coordinamento che in un'ottica di integrazione
sinergica delle attivita' delle Forze di polizia interessate ai fini
di una strategica azione di difesa della legalita' ambientale in
funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ridefinisca l'attuale assetto di competenze del comparto di
specialita' dell'Arma dei carabinieri e preveda l'attivazione di un
nuovo comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato
in materia di sicurezza agroambientale. In particolare l'Arma dei
carabinieri curera' le attivita' di prevenzione e contrasto degli
illeciti in materia ambientale con riguardo alle attivita' di:
vigilanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti
contaminati con particolare riferimento a:
lotta alla gestione ed al
traffico illecito dei rifiuti urbani speciali e industriali,
soprattutto quando attuate in forma organizzata;
controllo e
monitoraggio dei rifiuti di origine urbana e industriale;
controllo
delle attivita' di gestione dei rifiuti e segnatamente degli
impianti di trattamento, stoccaggio, smaltimento, incenerimento,
nonche' di depurazione;
prevenzione e repressione delle violazioni
connesse con le attivita' produttive;
tutela delle acque e del suolo
dall'inquinamento nelle aree di non diretto interesse agro-forestale
e in particolare dalle: aggressioni agli ecosistemi (suolo, acqua ed
aria) sviluppate in forma organizzata e non;
violazioni connesse con
le attivita' produttive;
concorso nella tutela della biodiversita' e
della biosicurezza soprattutto se sviluppate in forma organizzata.
Compiti di vigilanza in materia di produzione e di impiego degli
organismi geneticamente modificati;
tutela dell'aria e riduzione
delle emissioni in atmosfera, segnatamente attraverso il contrasto
alle violazioni connesse con le attivita' produttive, soprattutto a
carattere industriale;
tutela paesaggistico-ambientale nelle aree di
non diretto interesse agro-forestale;
vigilanza sull'impiego di
sostanze pericolose ed a rischio di incidente rilevante;
inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e da sostanze
radioattive. Il Corpo forestale dello Stato curera' le attivita' di
prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con
riguardo alle attivita' di: tutela degli ecosistemi agro-forestali
attraverso l'attivita' di prevenzione e repressione delle violazioni
in danno all'ambiente e al paesaggio nonche' di contrasto di
specifiche forme di inquinamento connesse anche con il ciclo dei
rifiuti e delle acque;
monitoraggio e controllo del territorio ai
fini della prevenzione del dissesto idrogeologico; prevenzione e
contrasto degli incendi boschivi;
tutela delle foreste e della
biodiversita' delle specie vegetali ed animali in attuazione di
norme nazionali e internazionali. Tutela degli animali dai
maltrattamenti;
sorveglianza delle aree naturali protette e tutela
del patrimonio naturalistico nazionale;
concorso nelle attivita'
volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza
agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in
pieno campo;
esercizio di attribuzioni demandate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali derivanti dalla normativa
comunitaria. La Guardia di finanza continuera' nell'azione di
vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali da
tempo intraprese attraverso la propria componente aeronavale, in
possesso di adeguate dotazioni tecnologiche. Sicurezza nella
circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento. La
direttiva del 1992 attribuiva le attivita' di prevenzione e
contrasto del falso nummario all'Arma dei carabinieri che opera
attraverso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria. Per
effetto del nuovo assetto ordinamentale intervenuto con il decreto
legislativo n. 68 del 2001, la Guardia di finanza ha assunto per
legge un ruolo centrale nel settore della tutela dei mezzi di
pagamento essendo ad essa demandati compiti di prevenzione e
contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori,
mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni
finanziarie e di capitali. Il Corpo e' parte integrante dell'UCAMP -
Unita' deputata all'analisi dell'impatto del fenomeno della
falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento sul
sistema economico e finanziario ed allo sviluppo di forme di
prevenzione in via amminisirativa - ma e' anche parte del sistema di
coordinamento interforze per gli aspetti di prevenzione e contrasto
delle frodi sui mezzi di pagamento. In relazione a quanto precede,
la Guardia di finanza vede valorizzata la sua funzione per quanto
riguarda il riciclaggio, la falsificazione della moneta, le frodi
concernenti i mezzi e i sistemi di pagamento diversi dal contante,
nonche' l'usura nell'ipotesi di coinvolgimento diretto di
intemediari finanziari e bancari. A tal fine, coordinandosi con le
strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, essa sviluppera' anche la funzione assegnatale dalla
legge di contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale.
Nel contempo, in sostanziale adesione a quanto previsto dal decreto
legislativo n. 297 del 2000, l'Arma dei carabinieri operera' per la
repressione del falso nummario anche attraverso il proprio reparto
specializzato. La Polizia postale e delle comunicazioni provvedera'
alla tutela dei prodotti e dei processi produttivi nel settore
postale, nonche' di quelli filatelici. Per quel che concerne la
cooperazione internazionale, ferme restando le competenze degli
organi facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze,
quella di Polizia attinente alla falsificazione di banconote e di
monete continuera' ad essere assicurata tramite l'Ufficio centrale
italiano del falso monetario e l'Unita' nazionale Europol, che sono
parte della struttura organizzativa della Direzione centrale della
polizia criminale. Tutela del patrimonio culturale. La direttiva del
1992 attribuisce la titolarita' del comparto di specialita' all'Arma
dei carabinieri, che opera attraverso il Comando carabinieri tutela
del patrimonio culturale. Nel settore della tutela dei beni
culturali sussistono anche funzioni specifiche del Corpo della
guardia di finanza con riguardo alla competenza generale ad essa
demandata in materia di polizia economica e finanziaria ed, in
particolare, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 68 del 2001 che demanda alla predetta Forza di
polizia i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle
violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici
impiegati a fronte di uscite del bilancio dello Stato nonche' di
programmi pubblici di spesa e di demanio e patrimonio dello Stato,
ivi compreso il valore aziendale netto di unita' produttive in via
di privatizzazione o di dismissione. Stante quanto precede, in base
all'assetto normativo vigente, l'Arma dei carabinieri continuera' a
svolgere il proprio consolidato ruolo prioritario nelle funzioni di
sicurezza che attengono alla salvaguardia del patrimonio
archeologico, artistico e storico nazionale, ferme restando le
competenze della Guardia di finanza per quel che concerne i compiti
di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di
demanio e patrimonio pubblico, compresa la gestione delle societa' a
capitale pubblico operanti nel settore. Tutela del lavoro. E'
confermato il consolidato ruolo dell'Arma dei carabinieri, e per
essa del Comando carabinieri - Ispettorato del lavoro, nel
particolare settore, in relazione alle funzioni svolte dal proprio
personale posto alle dipendenze degli organi del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La Guardia di finanza,
nell'assolvimento della propria funzione di polizia economica e
finanziaria, procedera' ai controlli di sua competenza. Il
coordinamento dell'attivita' ispettiva e' garantito dalle strutture
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le
procedure previste dalla normativa di settore. I profili rilevanti
ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica saranno,
affrontati secondo le ordinarie regole di coordinamento fissate
dalla legge n. 121 del 1981. Il Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza, il
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il
Dirigente generale - Capo del Corpo forestale dello Stato, ciascuno
per la parte di propria competenza, porranno in essere ogni
iniziativa utile a rimuovere eventuali ostacoli per dare concretezza
all'unitarieta' di azione delle Forze di polizia. Confido altresi'
nel consueto spirito di leale collaborazione affinche' possibili
interventi amministrativi, suscettibili di incidere sul disegno
ordinamentale definito con la presente direttiva, siano previamente
sottoposti al vaglio dell'Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
Roma, 24 aprile 2006
Il Ministro: Pisanu
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