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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000,
n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare
di appalto»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in
cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle
differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005, concernente la determinazione del costo
medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita'
di lavanderia industriale a valere dal mese di maggio 2005;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro,
distintamente per operai e impiegati, a valere da novembre 2005 e gennaio 2006,
per intervenuti aumenti contrattuali;
Esaminato il rinnovo economico del 26 ottobre 2005, relativo ai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle
aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale, stipulati il 16
dicembre 2003 tra AUIL e FEMCA, FILTEA e UILTA e tra AUIL e UGL TESSILI;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli
elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo
contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati
accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1
Il costo medio orario del lavoro
dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia
industriale, a valere dai mesi di novembre 2005 e gennaio 2006 e' determinato,
distintamente per operai e impiegati nelle allegate tabelle. Le suddette tabelle
fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il suddetto costo del lavoro e'
suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui
l'impresa puo' usufruire;
b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket,
mensa, premi, indennita', ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature,
macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 aprile 2006
Il Ministro: Maroni
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Vedere Tabelle a pag. 28 della G.U. <----
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Vedere Tabelle a pag. 29 della G.U. <----
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Vedere Tabelle a pag. 30 della G.U. <----
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Vedere Tabelle a pag. 31 della G.U. <---- |