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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Vlsta la legge 7 novembre
2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della
sicurezza nelle gare di appalto»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella
parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2004, pubblicato nel supplemento
ordinario, n. 137, alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 agosto 2004,
concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi, a valere dal 1° luglio 2004;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a
valere dal 1° maggio 2005, per intervenuta variazione nella retribuzione
tabellare;
Esaminato il rinnovo economico relativo al Contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
pulizia e servizi integrati/multiservizi stipulato il 26 giugno 2003 tra
FISE, FISE-ANIP, con l'assistenza di Confindustria-Confapi Unionservizi,
Lega Cooperative e Mutue A.N.C.S.T., Confcooperative Federlavoro e
Servizi - A.G.C.I.- Ancosel e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti
UIL; nonche' l'accordo economico, riferito allo stesso contratto,
stipulato il 30 giugno 2003 tra Federazione nazionale imprese di pulizia,
con l'assistenza di Confcommercio e Filcams CGIL - Fisascat CISL -
Uiltrasporti UIL;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati
sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il
medesimo contratto;
Esaminati gli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto
contratto;
Accertato che non tutte le organizzazioni datoriali risultano firmatarie
a livello territoriale dei singoli accordi;
Accertato che per alcune province, nel medesimo territorio, coesistono
diversi accordi integrativi; Ritenuto necessario valutare il costo della
manodopera anche in relazione ai suddetti diversi accordi integrativi
coesistenti nello stesso territorio;
Decreta:
Art. 1
Il costo medio orario del
lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
pulizia e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal 1° maggio
2005, e' determinato nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai
e per gli impiegati sia a livello nazionale che a livello provinciale. Su
ciascuna tabella e' specificato: la categoria dei lavoratori cui si
riferisce (operai o impiegati), nonche' l'ambito territoriale. Le
suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il suddetto costo del
lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge
di cui l'impresa puo' usufruire;
b) specifici benefici e/o minori, oneri derivanti dall'applicazione della
contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature,
macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2005
Il Ministro: Maroni
Allegato
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Vedere allegato da pag. 6 a pag. 63 <----
N.B.: l'allegato e'
disponibile per 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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