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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni,
concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto in particolare, l'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, il quale prevede che restano ferme le competenze in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalla
disposizioni vigenti ai servizi sanitari tecnici istituiti per le Forze
armate e per le Forze di polizia e che i predetti servizi sono
competenti, altresi', per le aree riservate o operative;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante
regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
e del richiamato decreto legislativo n. 626 del 1994 e del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni, in materia
di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del
Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto in particolare, l'art. 3 del richiamato regolamento n. 284 del
2000, il quale prevede che la vigilanza sul rispetto delle norme di legge
presso i luoghi ove vengono svolte attivita' di carattere riservato o
operativo o che presentino analoghe esigenze, specificate all'art. 4 del
medesimo regolamento, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo
n. 758 del 1994, dal personale militare e civile dell'amministrazione
della Difesa, nominato dal Ministro della difesa; Vista la legge 18
febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro della difesa,
la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione
della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556,
recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge n. 25 del
1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della
legge 31 marzo 2000, n. 78;
Considerato che per consentire il corretto svolgersi della suddetta
attivita' e' necessario predisporre un'adeguata organizzazione;
Ritenuto peraltro che, al fine di assicurare la massima efficacia ed
efficienza alla sopra citata organizzazione, la stessa debba articolarsi
in apposite unita' organizzative di vertice, con compiti di indirizzo e
di coordinamento e in strutture peculiari per ciascuna Forza armata o
area interforze omogenea con compiti esecutivi e gestionali;
Decreta:
Art. 1
Istituzione dei servizi
di vigilanza
1. Nell'ambito del
Ministero della difesa, in applicazione della normativa di cui alle
premesse in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono
istituiti i servizi di vigilanza d'area, di seguito denominati: «servizi».
2. I servizi di cui al comma 1, operano nell'ambito delle aree
tecnico-operativa e tecnico-amministrativa interforze di vertice, nonche'
in quelle di competenza di ciascuna Forza armata.
Art. 2
Competenze dei servizi
di vigilanza
1. Ai servizi di cui
all'art. 1, e' attribuita la competenza di vigilanza preventiva
tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'art. 23,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. La vigilanza di cui al comma 1, e' svolta nei luoghi di lavoro nei
quali vengono effettuate attivita' di carattere riservato o operativo
definiti dall'art. 4 del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n.
284.
3. Nell'attivita' di vigilanza non rientra l'attivita' di certificazione,
omologazione e verifica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
interministeriale n. 284 del 2000, nonche' l'attivita' connessa ai
compiti d'istituto della Sanita' militare.
Art. 3
Organizzazione dei
servizi di vigilanza d'area
1. Il Segretariato
generale della Difesa effettua il coordinamento generale nella materia ed
istituisce per detto fine l'ufficio di coordinamento centrale della
vigilanza.
2. L'ufficio di cui al comma 1, svolge le funzioni in applicazione delle
direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentito lo Stato
maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze
operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati
maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonche'
con quello tecnico-amministrativo delle Direzioni generali.
3. I servizi possono avere un'organizzazione centrale o periferica. Essi
sono coordinati dall'unita' di coordinamento dei servizi per la vigilanza
d'area, istituita a livello centrale.
4. L'organizzazione delle strutture dei Servizi in ciascuna delle aree di
cui all'art. 1, e' definita, con provvedimento ordinativo emanato dalle
rispettive autorita' di vertice.
Art. 4
Funzioni degli Organi di
vigilanza
1. L'ufficio di
coordinamento centrale della vigilanza, di cui all'art. 3:
a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi di vigilanza,
mantenendo contatti diretti con le unita' di coordinamento della
vigilanza d'area;
b) fornisce indirizzi generali sulla materia, prevedendo fra l'altro che
l'attivita' di vigilanza tenga nel debito conto la necessita' di
salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate e
l'utilizzazione di strumenti di prevenzione e prescrizione;
c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato
della vigilanza, nell'ambito della pianificazione dell'attivita'
formativa antinfortunistica;
d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la
modulistica di base;
e) fornisce consulenza tecnica e giuridica direttamente o con il supporto
di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della
difesa;
f) predispone l'atto di nomina ovvero di revoca del personale addetto
alla vigilanza, da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa.
2. L'unita' di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area svolge
funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo sui servizi di vigilanza
di rispettiva competenza ed in particolare: a) comunica all'ufficio di
coordinamento centrale della vigilanza i nominativi del personale
incaricato del servizio di vigilanza, da proporre per la nomina con
decreto del Ministro della difesa; b) svolge funzioni di programmazione
delle ispezioni da effettuare a cura dai servizi di vigilanza d'area; c)
fornisce ai servizi di vigilanza d'area consulenza tecnica e giuridica.
3. Il servizio di vigilanza d'area ha il compito di accertare nei luoghi
di lavoro di cui all'art. 5, tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato dalle Forze armate indicate nell'art. 2
del decreto interministeriale n. 284 del 2000:
a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica
della conformita' dei processi lavorativi, degli ambienti di lavoro e
delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative. regolamentari e di
buona tecnica ed a quelle speciali tecnico-militari per la tutela della
sicurezza e della salute;
b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi ed
informativi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994.
Art. 5
Attivita' di vigilanza
nelle aree riservate o operative
1. L'attivita' di
vigilanza, di cui all'art. 4 del presente decreto, e' svolta nelle aree
riservate o operative definite dall'art. 4 del decreto interministeriale
n. 284 del 2000, individuate dalla rispettiva autorita' di vertice che
provvede a notificare la rispettiva classificazione a ciascun ente,
comando, reparto e ufficio.
2. L'attribuzione della classifica di area operativa o riservata puo'
anche essere occasionale o temporanea, in ragione delle apparecchiature
in essa collocate o delle attivita' in corso di svolgimento.
Art. 6
Personale addetto ai
servizi di vigilanza
1. Ai servizi di vigilanza
e' assegnato personale militare e civile per lo svolgimento delle
attivita' preventive tecnico-amministrative e per quelle ispettive, da
reperire nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero
della difesa.
2. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti
ispettivi e' individuato, per ciascuna delle aree di cui all'art. 1,
comma 2, tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della
difesa in possesso dei requisiti indicati nella tabella allegata al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante, da ciascuna
autorita' di vertice, in numero corrispondente a quello da impiegare. I
nominativi individuati sono comunicati all'ufficio di coordinamento
generale della vigilanza del Segretariato generale che provvede
periodicamente alla redazione del relativo decreto di nomina da parte del
Ministro, ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 284 del
2000.
3. Il personale nominato, assume, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del
codice di procedura penale, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, nei limiti del servizio
specificamente disposto, nell'ambito dell'esercizio delle sue
attribuzioni e con riferimento alla sola area di competenza, le funzioni
di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Nel regime transitorio
e, comunque non oltre i primi cinque anni successivi all'approvazione del
presente decreto, al fine di rendere operativi nel piu' breve tempo
possibile i costituendi servizi di vigilanza si potra' derogare dal
possesso di alcuni requisiti previsti nell'allegata tabella, come da
indicazioni contenute nella tabella medesima.
Roma, 25 maggio 2005
Il Ministro: Martino
Requisiti minimi del
personale ispettivo
Diploma di secondo grado;
ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o personale
civile dell'area funzionale «C» ovvero «B» tecnica di posizione
economica non inferiore a «B3» in relazione alle esigenze organiche e
funzionali di ogni Forza armata e di organismi di vertice dell'area T/O e
T/A;
permanenza minima nell'incarico di 4 anni (1) salvo preminenti esigenze
di Forza armata; non obblighi di comando, imbarco o simili per i
successivi 3 anni (2) dalla nomina ad ispettore della vigilanza;
incompatibilita' con la designazione da parte dell'UTOV per
l'effettuazione di verifiche di impianti tecnologici; aver superato
l'iter formativo necessario per l'impiego nel settore; non avere
impedimenti a conseguire l'attribuzione di U.P.G.;
non avere impedimenti all'acquisizione dei NOS.
Note:
1) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio;
2) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio.
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