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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
Vlsta la
legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro
e della sicurezza nelle gare di appalto»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte
in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente,
in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori
merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2004, pubblicato nel supplemento
ordinario, n. 137, alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 agosto 2004,
concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi, a valere dal 1° luglio 2004; Considerata la
necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal 1°
maggio 2005, per intervenuta variazione nella retribuzione tabellare;
Esaminato il rinnovo economico relativo al Contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
pulizia e servizi integrati/multiservizi stipulato il 26 giugno 2003 tra
FISE, FISE-ANIP, con l'assistenza di Confindustria-Confapi Unionservizi,
Lega Cooperative e Mutue A.N.C.S.T., Confcooperative Federlavoro e Servizi
- A.G.C.I.- Ancosel e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti UIL;
nonche' l'accordo economico, riferito allo stesso contratto, stipulato il
30 giugno 2003 tra Federazione nazionale imprese di pulizia, con
l'assistenza di Confcommercio e Filcams CGIL - Fisascat CISL -
Uiltrasporti UIL;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati
sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il
medesimo contratto;
Esaminati gli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto
contratto;
Accertato che non tutte le organizzazioni datoriali risultano firmatarie a
livello territoriale dei singoli accordi; Accertato che per alcune
province, nel medesimo territorio, coesistono diversi accordi integrativi;
Ritenuto necessario valutare il costo della manodopera anche in relazione
ai suddetti diversi accordi integrativi coesistenti nello stesso
territorio;
Decreta:
Art. 1
Il costo
medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal 1°
maggio 2005, e' determinato nelle allegate tabelle, distintamente per gli
operai e per gli impiegati sia a livello nazionale che a livello
provinciale.
Su ciascuna tabella e' specificato: la categoria dei lavoratori cui si
riferisce (operai o impiegati), nonche' l'ambito territoriale. Le suddette
tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il suddetto
costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di
cui l'impresa puo' usufruire;
b) specifici benefici e/o minori, oneri derivanti dall'applicazione della
contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature,
macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16
giugno 2005
Il
Ministro: Maroni
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