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IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n.327, recante «Valutazione
dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;
Visto
l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al
costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle
differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 13 novembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2003,
concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti
da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione
collettiva», riferito al mese di luglio 2003 e dicembre 2003;
Considerata
la necessita' di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro a valere
dal mese di gennaio 2004 e settembre 2004;
Esaminato il contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore
Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» -
stipulato il 19 luglio 2003 da FILCAMS, CISL FISASCAT, UILTuCS
FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di
CONFCOMMERCIO, nonche' il C.C.N.L. del 23 luglio 2003 tra FEDERALBERGHI,
FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di CONFCOMMERCIO e
UGL - Terziario; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore
di attivita';
Decreta:
Art. 1
Il costo orario del lavoro per i lavoratori
dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione
collettiva», riferito al mese di gennaio 2004 e settembre 2004 e'
determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla
contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle
province nelle quali e' intervenuta la contrattazione di secondo livello;
Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Le tabelle
prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui
l'impresa puo' usufruire;
b) dagli oneri derivanti dalla gestione
aziendale, dagli utili di impresa;
c) dagli oneri derivanti da specifici
adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626). Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12
luglio 2004
Il Ministro: Maroni
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