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Testo in vigore dal:
7-4-2004
IL MINISTRO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 12 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 25 agosto 2003;
Sentita la Conferenza permanente tra Stato, regioni
e province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma
3, della citata legge n. 400 del 1988 (Nota n. 774085 del 15 settembre
2003);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ripartizione stanziamenti
1. Gli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 12
dicembre 2002, n. 273, sono percentualmente ripartiti nel modo seguente:
a) per le finalita' di riorganizzazione della capacita' produttiva del
settore, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge
12 dicembre 2002, n. 273:
65%;
b) per le finalita' di miglioramento del
collegamento fra domanda e offerta, di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273:
10%;
c) per le
finalita' di rilocalizzazione, di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273:
15%;
d) per le
finalita' di innovazione tecnologica, di cui alla lettera d) del comma 2
dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273:
10%.
2. Eventuali
disponibilita' residue sul singolo stanziamento riservato per ciascuna
delle predette finalita', sono redistribuite proporzionalmente alle
esigenze che si manifestano per le rimanenti finalita'.
3. A conclusione
dell'istruttoria per la concessione dei contributi, in caso di
impossibilita' a soddisfare le richieste pervenute, si operano riduzioni
in misura proporzionale all'entita' del contributo spettante a ciascuna
impresa con la seguente procedura:
a) prima fase - e' stabilito un
limite massimo di contribuzione pari a euro duemilionicinquecentomila
per ciascun soggetto che realizzi un programma di distruzione degli
impianti, con la riduzione dei contributi risultanti superiori al
predetto limite massimo;
b) seconda fase - qualora lo stanziamento fosse
ancora insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvede a
ridurre i contributi nei confronti di tutte le imprese istanti.
4. In
ogni caso, la singola impresa non puo' usufruire di contributi
complessivamente superiori a tre milioni di euro.
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive
CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella GazzettaUfficiale
delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si trascrive il
testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza):
«Art.
12 (Incentivi per il settore delle fonderie).
- 1. Ai fini della
realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle
fonderie di ghisa e di acciaio e' autorizzato lo stanziamento di
11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004.
2. Il programma di cui al comma 1 e' diretto, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al
perseguimento delle seguenti finalita':
a) promuovere una migliore
qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione
della capacita' produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla
sua concentrazione nelle imprese che presentano piu' elevati livelli di
competitivita';
b) favorire migliori forme di collegamento tra la
domanda e l'offerta;
c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per
le quali sussistano problemi di compatibilita' ambientale con il
territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto
stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n 372, recante
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
d) favorire l'innovazione
tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento
del risparmio energetico.
3. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti le modalita' e i criteri per la realizzazione del programma di
cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante
corrispondenre riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita' produttive.».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 2
Riorganizzazione
della capacita' produttiva
1. Ai fini della riorganizzazione del
settore, per la presenza nel sistema produttivo di un eccesso di
capacita' produttiva, vengono incentivati programmi per la distruzione
fisica degli impianti e macchinari che compongono il ciclo di
produzione, con la conseguente chiusura del sito produttivo. Per sito
produttivo si intende una unita' produttiva idonea a realizzare un ciclo
completo di attivita' di fonderia: fusione, colata, formatura, finitura
come definiti nell'allegato C.
2. La misura del contributo fa
riferimento al piu' elevato dei due valori previsti dalla Comunicazione
della U.E. C (2002) 315 del 7 marzo 2002:
«margine di contribuzione a
costi fissi» - «valore residuo degli impianti da rottamare», ed e':
a) del 100% nell'ipotesi di riduzione della capacita' produttiva
conseguente a fusione tra imprese o ad accordi tra imprese di fonderia,
che prevedano, tra l'altro, adeguata soluzione dei problemi
occupazionali. In particolare, la fonderia che acquisisce la produzione
dismessa deve dimostrare di aver raggiunto, nella media degli ultimi tre
bilanci approvati, valori positivi di ROS. La certificazione deve essere
effettuata da parte di una societa' di revisione. Va inoltre dimostrata,
con perizia di tecnico esperto del settore, la capacita' di realizzare,
con i propri impianti, la produzione della fonderia che cessa l'attivita';
b) del 60% della sua entita' massima per la sola riduzione di capacita'
produttiva.
3. I predetti valori sono cosi' individuati:
a) valore
attualizzato del margine di contribuzione del rendimento degli impianti
nell'ultimo triennio 2000-2002;
per la determinazione del margine di
contribuzione dell'impresa industriale, si fa riferimento alle sole voci
di ricavo e di costo a monte del risultato operativo ad esclusione
quindi delle componenti di natura sia finanziaria sia extraoperativa;
b)
valore contabile residuo degli impianti da rottamare, al netto degli
ammortamenti effettuati al 31 dicembre 2002.
4. I valori stessi sono
accertati attraverso una istruttoria tecnica svolta da istituzione
creditizia specializzata nella valutazione di complessi aziendali ed
impianti industriali, con convenzione con il Ministero delle attivita'
produttive, a seguito di selezione ad evidenza pubblica. L'onere
derivante dalla predetta convenzione e' a carico dello stanziamento
previsto dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
5. Le
imprese istanti sono altresi' tenute:
a) ad effettuare una
riclassificazione dei bilanci da parte di societa' di revisione, secondo
lo schema di cui all'allegato D;
b) a prevedere, nei programmi di
distruzione degli impianti, una adeguata soluzione dei problemi
occupazionali conseguenti;
c) a procedere alla distruzione degli
impianti oggetto di incentivazione entro un anno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
regolamento;
d) per fruire del 100% del contributo, a presentare un
accordo sottoscritto con l'impresa in grado di realizzare la produzione
dismessa in cui siano indicati i requisiti di cui al comma 2, lettera
a), del presente articolo.
6. La distruzione degli impianti produttivi
consiste nel taglio delle parti degli impianti indicate nell'allegato C.
I costi di tali operazioni sono detratti dal ricavo della cessione del
rottame.
7. Apposite commissioni costituite con decreto del Direttore
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese procedono
alla verifica della distruzione degli impianti produttivi. Per i
relativi compensi si fa riferimento al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 1984, e
successive modificazioni. Il relativo onere e' a carico dello
stanziamento previsto dall'articolo 12, della legge 12 dicembre 2002, n.
273.
8. I ricavi ottenuti dalle imprese istanti con la vendita del
rottame, al netto dei costi sostenuti per gli interventi riconducibili
al taglio alla fiamma e alla demolizione degli impianti, sono conferiti
mediante versamento alle entrate di bilancio dello Stato e, comunque,
dopo aver percepito l'intero contributo spettante per la rottamazione
degli impianti. Non sono detraibili i costi di rimozione e smaltimento
di eventuali materiali tossico-nocivi. Non sono riconoscibili costi di
personale protratti oltre la data di verifica, da parte della
Commissione ispettiva, della avvenuta rottamazione degli impianti. La
differenza tra ricavi e costi ammissibili, riferita alla vendita del
rottame, viene calcolata dall'aministrazione sulla base della
documentazione redatta in conformita' dell'allegato E. Il risultato di
tale calcolo viene comunicato alle imprese per il successivo versamento
alle entrate di bilancio.
Nota
all'art. 2: - La comunicazione della U.E. C(2002) 315 del 7 marzo 2002
e' pubblicata sulla G.U.C.E. C315 del 7 marzo 2002. - Il testo dell'art.
12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' riportato nelle note alle
premesse.
Art. 3
Collegamento tra
domanda e offerta
1. Vengono incentivati programmi di informatizzazione
volti al miglioramento dei rapporti commerciali tra produttori ed
utilizzatori, anche al fine di favorire e accelerare lo scambio e
l'acquisizione automatica delle informazioni.
2. E' stabilito un
contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ammissibili
nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis», di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
3. Le
spese ammissibili a contributo sono quelle effettuate successivamente
alla data di presentazione della domanda, purche' regolarmente fatturate
al soggetto istante e riferite alle seguenti tipologie di costo:
a)
hardware e software per le finalita' specifiche di cui al progetto;
b)
creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e
ricerca dei dati;
c) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la
sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di
pagamento elettronico;
d) hardware e software per sistemi di
prototipazione rapida;
e) hardware e software per la simulazione dei
sistemi di colata e di alimentazione e la ricerca di eventuali difetti
sulle produzioni di fonderia;
f) sistemi per la lettura del disegno
tridimensionale e i relativi collegamenti con la prototipazione;
g)
hardware e software per l'identificazione del getto durante il ciclo
produttivo;
h) hardware e software per la rilevazione delle difettologie
di prodotto;
i) spese per studi di fattibilita' e/o analisi dei progetti
finalizzati alla riduzione dell'impatto ecologico e al risparmio
energetico.
4. Non sono ammissibili le spese per le dotazioni e le spese
di gestione.
5. Il termine per la realizzazione dell'investimento e'
fissato al 31 dicembre 2004.
Nota all'art. 3:
- La
normativa comunitaria sul «de minimis» di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, e' stato pubblicata nella
G.U.C.E. L 10/30 del 3 gennaio 2001.
Art. 4
Rilocalizzazione
delle imprese
1. Sono incentivati i programmi di quelle imprese che,
previa chiusura del vecchio sito produttivo, provvedono al trasferimento
presso un nuovo sito o presso una unita' di fonderia gia' esistente
degli impianti e macchinari appartenenti al ciclo produttivo della
fonderia.
2. Il contributo viene riconosciuto alle imprese in accertate
situazioni di incompatibilita' ambientale, a condizione che la
rilocalizzazione non comporti aumento di capacita' produttiva.
3. La
misura del contributo e' stabilita in ragione del 70% delle spese
ammissibili nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis»,
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio
2001.
4. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse alle
operazioni di smontaggio, trasporto e montaggio degli impianti.
5. Non
sono ammesse le spese imputabili a commesse interne nonche' spese di
manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
6. Il termine per la
realizzazione dei programmi di rilocalizzazione e' fissato al 31
dicembre 2004.
Art. 5
Innovazione
tecnologica
1. Per gli interventi diretti alla riduzione delle fonti
inquinanti ed all'aumento del risparmio energetico, sono applicate le
procedure di cui all'articolo 14, comma primo, della legge 17 febbraio
1982, n. 46. A tal fine viene applicata la procedura a bando prevista
dall'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 79 del 4 aprile 2001,
per l'agevolazione di programmi relativi a progetti pilota con elevato
grado di diffusione dei risultati per il settore di interesse. La
priorita' del programma e' altresi' valutata in relazione al grado di
aggregazione delle imprese interessate.
2. Il termine per la
realizzazione dei singoli programmi e' stabilito al 31 dicembre 2004.
Nota all'art. 5:
- Si
trascrive il testo del comma primo dell'art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza
nazionale):
«Art. 14.
- Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato
con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041.».
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della direttiva
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16
gennaio 2001 (Direttiva per la concessione delle agevolazioni del fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46):
«Art. 11 (Riserva per programmi di
particolare rilevanza).
1. Una quota non superiore al 30 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo di ciascun anno puo' essere
utilizzata per l'incentivazione di programmi di cui all'art. 2 di
rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese
ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti
industriali.
2. Con appositi bandi, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, emanati annualmente dal Ministero dell'industria, commercio e
dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico, sono individuati le
tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i
criteri di selezione dei programmi di cui al comma 1 nonche' i termini
per la presentazione dei progetti di massima.
3. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del
Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 2
e nei limiti delle disponibilita' risultanti dalla quota di cui al comma
1, seleziona i progetti di massima ammissibili dandone comunicazione ai
soggetti proponenti ammessi per la presentazione del programma
definitivo.
4. L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi,
la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4 avviene
secondo le modalita' e i termini fissati dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del
presente decreto.».
Art. 6
Presentazione
domanda
1. Le domande sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato
A e corredate della documentazione indicata nell'allegato B del presente
regolamento. Le domande e la relativa documentazione sono prodotte in
bollo e trasmesse al seguente indirizzo:
Ministero delle attivita'
produttive
- Direzione generale per il coordinamento degli incentivi
alle imprese
- via del Giorgione 2/B
- 00147 Roma, mediante raccomandata
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7
Condizioni di
ammissibilita' della domanda
1. Le imprese esercenti attivita' di
fonderia di ghisa e di acciaio che intendono fruire dei contributi
previsti dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le
finalita' ivi indicate al punto a) devono:
a) essere iscritte ne1
registro delle imprese;
rientrano nella fattispecie anche le imprese
derivanti da procedimenti di fusione, incorporazione o scissione di
imprese aventi personalita' giuridica prima del 1° gennaio 2000;
rientrano altresi' le unita' produttive che eseguono l'intero ciclo
produttivo di fonderia, anche se appartenenti alla stessa impresa;
b)
non aver modificato l'oggetto della loro produzione e la struttura dei
loro impianti dopo il 1° gennaio 2002;
c) aver realizzato regolarmente
fino alla data del 31 dicembre 2001 una produzione certificata con
perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro
dei periti nominato dal tribunale;
d) essere nel possesso degli impianti
da dismettere alla data della domanda stessa;
e) non avere in corso
procedure fallimentari o concorsuali.
2. Le imprese esercenti attivita'
di fonderia di ghisa e di acciaio che intendono avvalersi del contributo
per perseguire le finalita' di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 12
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, devono:
a) essere iscritte nel
registro delle imprese;
b) essere in possesso degli impianti alla data
della domanda;
c) non avere in corso procedure fallimentari o
concorsuali.
Art. 8
Erogazione
contributi
1. L'erogazione dei contributi avviene sulla base delle
risultanze dell'istruttoria effettuata con esito positivo.
2. L'impresa
richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i
dati esposti nella domanda e nei suoi allegati che dovessero intervenire
successivamente alla presentazione della domanda stessa.
Art. 9
Revoca delle
agevolazioni
1. E' fatto divieto alle societa' beneficiarie delle
agevolazioni di ripristinare la capacita' produttiva soppressa nei
cinque anni successivi alla data del pagamento.
2. In caso di
innoservanza di quanto disposto al comma 1, le imprese interessate
perdono il diritto alle agevolazioni nella misura pari alla capacita'
produttiva ripristinata, con il conseguente obbligo di restituire il
corrispondente contributo comprensivo di interessi legali e
rivalutazione.
3. In caso di inosservanza dell'accordo interaziendale di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del presente decreto, l'impresa
interessata perde il diritto al beneficio del maggior contributo.
4. Ai
sensi della normativa vigente, le disposizioni dei precedenti commi si
applicano alle societa' controllanti, controllate o comunque collegate
alle societa' destinatarie dei contributi medesimi.
5. La revoca dei
benefici concessi e', altresi', disposta nelle fattispecie previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2004 Ufficio di
controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 1, foglio n. 250
Nota all'art. 9:
- Si
trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni).
- 1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al
richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca
degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata
comunicazione al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli
interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in
misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente
fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati,
ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero
prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e'
restituito con le modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di
restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma
3, o comunque disposta per azioni o atti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura
parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa
stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al
tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta,
maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la
maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso
ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto
legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e
fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art 67, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle
somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di
rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
6. Le somme
restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10, comma
2.».
Allegato A
Domanda in
regola con l'imposta di bollo Al Ministero delle attivita' produttive -
Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese
- Via del Giorgione, 2/B
- 00147 Roma La sottoscritta Societa' &ul;
con sede
legale in &ul;
via &ul;
n. ...... tel. ................ telefax
.................. codice fiscale &ul;
in possesso dei requisiti di
legge, chiede il contributo previsto dall'articolo 12, della legge 12
dicembre 2002, n. 273, in relazione (riportare i punti che interessano):
a) alla riduzione di capacita' produttiva connessa agli impianti siti
nei seguenti stabilimenti:
stabilimento di &ul;
(ubicazione);
impianti:
(breve descrizione);
stabilimento di &ul;
(ubicazione);
impianti &ul;
(breve descrizione);
b) alla realizzazione di migliori
forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;
c) alla
rilocalizzazione degli impianti per i quali sussistono problemi di
compatibilita' ambientali con il territorio: da stabilimento di:
&ul;
(ubicazione);
impianti &ul;
(breve descrizione);
a stabilimento di:
&ul;
(ubicazione);
impianti:
&ul;
(breve descrizione);
d) al
programma di innovazione tecnologica volto alla riduzione delle fonti
inquinanti e/o all'aumento del risparmio energetico.
SCHEMA DI PROGETTO
DI MASSIMA
Soggetto/i proponente/i (ragione sociale e sede) Notizie sul
progetto:
argomento;
obiettivi;
pertinenza alle tematiche del bando;
fattibilita';
costo globale previsto;
tempi di realizzazione. Ubicazione
dell'iniziativa. Capacita' tecniche dell'impresa/e. Contenuti di
innovativita' e confronto con lo stato dell'arte. Effetti previsti in
termini di riduzione delle emissioni inquinanti ed all'aumento del
risparmio energetico. Potenziale diffusivita' dei risultati ottenuti. Si
dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente
istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi
alla realta'.
Data ............................
Legale rappresentate
................................
Allegato B
(legge 12
dicembre 2002, n. 273 - articolo 12) Ai fini del riconoscimento del
diritto ai contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 12 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' necessario presentare in allegato
alla domanda la documentazione sotto specificata:
1. Dichiarazione del
legale rappresentante della societa', rilasciata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 46 e
seguenti, attestante i seguenti punti:
a) iscrizione nel registro delle
imprese con indicazione della CCIAA, numero e data di iscrizione;
b)
iscrizione all'I.N.P.S. e inquadramento nel settore di appartenenza;
c)
livello occupazionale medio per ciascuno degli anni 2000/2002, per
ciascun stabilimento;
d) possesso degli impianti da sopprimere alla data
della domanda;
e) esistenza di collegamenti o controlli con altre societa';
f) assenza di procedure fallimentari o concorsuali.
2.
Dichiarazione a firma del presidente del collegio sindacale attestante
che a partire dal 1° gennaio 2000 e fino al momento della presentazione
della domanda non si sono verificate mutazioni dell'oggetto della
produzione e della struttura degli impianti.
3. Perizia giurata di
tecnico esperto del settore, iscritto nel registro dei periti nominato
dal tribunale sulla produzione effettivamente realizzata in ciascuno
degli anni 2000/2001.
4. Relazione tecnica sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti:
a) ragione sociale,
sede legale, capitale sociale, e sua ripartizione, estremi dell'atto
costitutivo e scadenza;
b) composizione organi societari;
c)
composizione del gruppo di appartenenza e posizionamento attuale della
richiedente;
d) principali vicende societarie successive al 31 dicembre
1998;
e) produzione e impianti: gamma produttiva nel biennio 2000-2001;
descrizione dettagliata e precisa degli impianti ed evoluzione della
struttura produttiva nel triennio con indicazione delle relative PMP;
estremi e contenuto della perizia giurata;
f) entita' del contributo
richiesto;
g) individuazione degli impianti oggetto di chiusura
corredati da documentazione fotografica;
h) statistiche:
vendite a
quantita' e valore nel triennio 2000/2002 suddivise per tipologia di
prodotto;
personale in forza suddiviso per stabilimento e categoria con
indicazione dell'eventuale ricorso alla C.I.G.;
i) gestione:
andamento
economico nel triennio 2000/2002 (allegare bilanci);
conti economici
aziendali riclassificati ai fini del calcolo della contribuzione (vedi
schema allegato);
j) calcolo del contributo:
individuazione del v.c.n.
depurato al 31 dicembre 2002 (calcolato sulla base dei soli ammortamenti
ordinari);
valori del m.c.c.f. nel triennio. Ai fini del riconoscimento
del diritto ai contributi di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 12
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' necessario presentare in
allegato alla domanda la documentazione sotto specificata:
1.
dichiarazione di cui al precedente punto 1, attestante quanto previsto
dai paragrafi a), b), c), d), ed e);
2. relazione tecnica sottoscritta
dal legale rappresentante dell'impresa dalla quale risulti:
quanto
previsto dal precedente punto 4, paragrafi a), b), c) e d);
progetto di
investimento contenente, finalita', descrizione, preventivo di spesa con
il dettaglio per ciascuna voce di spesa programmata;
entita' del
contributo richiesto. Ai fini del riconoscimento del diritto ai
contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 12 della legge 12
dicembre 2002, n. 273, e' necessario presentare in allegato alla domanda
la documentazione sotto specificata:
1. dichiarazione di cui al
precedente punto 1, attestante quanto previsto dai paragrafi a), b), c),
d) ed e);
2. certificazioni di incompatibilita' ambientale.
3. relazione
tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dalla
quale risulti: quanto previsto dal precedente punto 4, paragrafi a), b),
c) e d);
progetto di rilocalizzazione contenente, motivazioni che hanno
determinato la necessita' di rilocalizzazione, descrizione dettagliata
degli impianti da trasferire nella nuova unita' produttiva, preventivo
di spesa con il dettaglio per ciascuna voce di spesa programmata,
entita' del contributo richiesto.
Allegato C
ELENCO
IMPIANTI PRODUTTIVI ROTTAMABILI
Gli impianti devono essere resi
inutilizzabili mediante il taglio di una parte funzionale (per taglio si
intende o la tranciatura di una intera sezione o l'asportazione di una
modesta area)
Allegato D
(Legge 12
dicembre 2002, n. 273)
Allegato E
DOCUMENTAZIONE
DA TRASMETTERE A DIMOSTRAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LA ROTTAMAZIONE
DEGLI IMPlANTI E DEI RICAVI OTTENUTI DALLA VENDITA DEL ROTTAME.
1.
Ricavi dalla vendita del rottame. Documentazione:
bolle di
accompagnamento o di consegna del materiale, riportanti tipo e quantita'
di materiale in peso (es. pezzi rottamati del forno fusorio per un
totale di 1.000 Kg, ecc.);
fattura di vendita del materiale rottamato;
contratti, ordini, appalti, ovvero altri documenti che consentono
l'individuazione della natura del rottame.
2. Costi sostenuti
dall'azienda. Possono essere portate in detrazione le spese vive di
demolizione degli impianti oggetto di contributo. La documentazione da
raccogliere e trasmettere al Ministero a dimostrazione dei costi
sostenuti dovra' essere la seguente:
a) costi del personale
(documentazione):
elenco del personale dipendente;
numero delle giornate
di lavoro (fogli presenza);
costo orario (cedolino paga);
conteggio del
costo sostenuto (paga base, oneri differiti ed oneri sociali, ecc.);
b)
costi delle ditte esterne (documentazione):
contratto;
nota di
prestazione d'opera, riportante il costo orario e quello giornaliero;
fattura quietanzata delle prestazioni svolte (giornate di lavoro,
persone, macchinari, ecc.).
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