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IL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la
funzione pubblica
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242;
Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante
il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerati i compiti e le attribuzioni del Corpo forestale dello Stato a tutela
dell'ordine, sicurezza pubblica e vigilanza ambientale, della protezione civile
e pubblico soccorso in concorso con le altre istituzioni dello Stato, nonchè
l'obbligo istituzionale dei suoi appartenenti di provvedere in maniera diretta e
immediata;
Considerato che l'espletamento dei predetti compiti istituzionali comporta il
dovere del personale rispettivamente incaricato di operare con tempestività ed
efficacia anche in condizioni di emergenza ed alto rischio;
Ritenuto di dover individuare i criteri e l'ambito di applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del
personale dipendente durante il lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato;
Ritenuto di dover individuare le aree riservate o operative di cui all'articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Edifici, strutture e mezzi
1. Nelle strutture destinate, per finalità istituzionali, alle attività del
Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè quelle delle altre
disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle
caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a
realizzare: a) la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche
condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di
servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o
aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate,
ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura
dell'amministrazione forestale;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei
dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonchè quelle delle altre disposizioni di legge
in materia, non può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1,
l'eliminazione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della
selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti
necessari, nè l'omissione o il ritardo delle attività di cui all'articolo 328,
primo comma, del codice penale. L'amministrazione deve comunque assicurare
idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare
periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e di difesa.
3. Fatto salvo il dovere d'intervento degli appartenenti al Corpo forestale
dello Stato anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il
predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche
individuale predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla
base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di
lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di
analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative
speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione,
individuali e di reparto, ed i mezzi operativi del Corpo forestale dello Stato
rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo
controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico
dell'amministrazione forestale in possesso dei requisiti professionali o
culturali previsti dalla normativa vigente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro), come sostituito dall'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, è il
seguente:
"2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione
civile, nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli
istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione
di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica.".
- Il testo dell'art. 30, comma 2, del citato decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242, è il seguente:
"2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.".
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
è il seguente:
"Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta
dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonchè, per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità
sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima
ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale
ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le forze armate
e per le forze di polizia;
i predetti servizi sono competenti altresì' per le aree riservate o operative e
per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le
Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il
recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), è pubblicato nel supplemento
ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento ,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione delle Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è pubblicato nel
supplemento ordinario n. 141 alla
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.
- Il testo dell'art. 328 del codice penale è il seguente:
"Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio). - (Omissione).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente
rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza
ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia
interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n.
626/1994 è il seguente:
"Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori). - 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di
salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonchè
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nella disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in
uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti
dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici
devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza.".
Art. 2
Aree operative, riservate e con esigenze analoghe
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione forestale si considerano aree
operative, riservate e con esigenze analoghe: a) gli edifici per i quali il
Ministero della difesa ha rilasciato la dichiarazione di "opera destinata
alla difesa militare", ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o nei quali si svolge attività coperta
da classifica di segretezza;
i centri radio e telecomunicazioni e gli uffici cifra;
le strutture ospitanti uffici del capo del Corpo forestale dello Stato;
le sale operative e le altre strutture destinate all'espletamento di attività
di protezione civile e pubblico soccorso, servizio antincendi boschivo, servizio
Meteomont;
i locali in cui si trattano gli affari concernenti le attività di polizia per
l'ordine e la sicurezza pubblica, in concorso con le altre Forze di polizia ai
sensi dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
i locali utilizzati dagli Uffici che detengono o trattano atti sottratti
all'accesso a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli
uffici ove vengono svolte attività di formazione o aggiornamento del personale
da impiegare in attività istituzionali a carattere riservato;
b) i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dal Corpo forestale
dello Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi, ancorchè collocati o
impiegati in luoghi non pertinenti all'amministrazione forestale.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 242/1996 si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Attivazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382), è il seguente:
"Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione, nell'esercizio della
funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3) della legge n. 382
del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con
particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di
interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonchè
alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche
e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su
aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni
delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate
alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse
statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto
concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle
prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è
fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni
interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui
territorio sono previsti gli interventi.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da
parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri
ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti
urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le
questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n.
853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere
realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE
di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre
1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di
energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego
di energia elettrica, e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù
militari.".
- Il testo dell'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi
restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale
forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti,
sono altresì' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere
all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti
di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico
soccorso.".
- Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), è il seguente:
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
nonchè nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto
di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la
difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì' stabilite norme
particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti
informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma
secondo.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1o aprile
1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,
e dalle relative norme di attuazione, nonchè ogni altra disposizione
attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.".
Art. 3
Vigilanza
1. La verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle
installazioni, dei mezzi e delle attrezzature di cui agli articoli 1 e 2, è
effettuata dai servizi di prevenzione e protezione dell'amministrazione
forestale istituiti a livello centrale e periferico e costituiti dal personale
amministrativo, tecnico e sanitario del Corpo forestale dello Stato
appositamente incaricato.
Art. 4
Valutazione dei rischi
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il datore di
lavoro deve tener conto, nell'elaborazione del documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, delle particolari
esigenze individuate nell'articolo 1 medesimo.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1.
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla
lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti
dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul
lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed
è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fitti della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle
persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva,
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il
31 marzo 1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti
e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie,
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono
essere altresì' definiti: a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di
addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè
si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
(1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonchè delle
aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui
ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad
essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende
familiari nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali
e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico.".
Art. 5
Servizio di prevenzione e protezione
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il servizio di
prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, è
organizzato dal datore di lavoro e svolto da personale del Corpo forestale dello
Stato. A tal fine l'amministrazione forestale provvede al costante aggiornamento
professionale del predetto personale.
Nota all'art. 5:
- Il capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca norme
relativamente al Servizio di prevenzione e protezione.
Art. 6
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono designati secondo le
procedure previste dall'Accordo Nazionale
Quadro per il Corpo forestale dello Stato sottoscritto in data
2 luglio 1997.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 è il seguente:
"Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In tutte le aziende, o
unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a quindici dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante
per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite
dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di quindici dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro
interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per
la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato
accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il
seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per
la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui
all'art. 22, comma 7".
Art. 7
Disposizioni concernenti il personale in servizio presso altre amministrazioni
pubbliche
1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, gli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni e integrazioni, fanno capo al datore di lavoro
designato dall'amministrazione ospitante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 febbraio 2001
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note all'art. 4.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1
Politiche agricole e forestali, foglio n. 65
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