|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
Visto
l'articolo 2, comma 1 lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996; n
242.
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni;
Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei dirigenti e dei
funzionari che, secondo le citate disposizioni normative ed ai fini dalle
stesse previsti, devono essere considerati datori di lavoro nell'ambito
del Ministero di Grazia e Giustizia;
Decreta:
Articolo 1
(Individuazione del datore di lavoro)
1. Ai sensi
e per gli effetti dei decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, sono datori di
lavoro:
a) per gli uffici dell'amministrazione centrale dei ministero di grazia e
giustizia, ciascun direttore generale, nonché, il capo dell'ufficio
legislativo, il capo dell'ispettorato generale, il direttore dell'ufficio
centrale per la giustizia minorile e il direttore dell'ufficio per i
servizi informativi automatizzati;
b) per l'istituto superiore di studi penitenziari, per le scuole di
formazione ed aggiornamento dei personale penitenziario, per il centro
amministrativo "G. Altavista", per i magazzini vestiario
dell'amministrazione penitenziaria, per gli istituti di prevenzione e pena
e per i centri di servizio sociale per adulti, i rispettivi direttori;
c) per i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i
rispettivi provveditori regionali;
d) per i centri per la giustizia minorile, i rispettivi direttori, che
sono datori di lavoro anche per tutti i servizi minorili insistenti nel
territorio di competenza previsti dall'articolo 8 dei decreto legislativo
28 luglio 1989, n 272, esclusi gli istituti penali per i minorenne;
e) per le scuole di formazione dei personale minorile e per gli istituti
penali per i minorenni, i rispettivi direttori;
f) per l'ufficio centrale degli archivi notarili il direttore, e per i
singoli archivi notarili, i rispettivi capi;
g) per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi, e. in particolare, per
gli uffici dei giudice di pace, il giudice di pace coordinatore, per i
commissariati agli usi civici, i commissari, e per la direzione nazionale
antimafia, il procuratore nazionale antimafia;
h) per l'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici
giudiziari di Napoli il direttore dell'ufficio.
Articolo 2 (*)
(Vigilanza)
L'amministrazione
della giustizia per l'attività di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626,
come sostituito dall'articolo 10 dei decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242, si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
Roma, 18 novembre 1996
Il Ministro: FLICK
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
Visto
l'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 18 novembre 1996,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n.
2 del 31 gennaio 1997;
Ritenuto che, successivamente all'emanazione del citato decreto del
Ministro di Grazia e Giustizia, sono emerse difficoltà di attuazione che
rendono necessaria l'integrazione dei servizi istituiti con riferimento
alle strutture penitenziarie;
Decreta:
Art. 1
L'articolo
2 del decreto del
Ministro di Grazia e Giustizia 18 novembre 1996, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 2 del 31 gennaio 1997 è
sostituito dal seguente:
"Art. 2
1.
L'Amministrazione della giustizia, per l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si avvale dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie, integrati con i servizi sanitari
e tecnici istituiti per le Forze armate e di polizia.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria ha il compito di organizzare i servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie e provvede ad integrare gli
stessi con il personale sanitario e tecnico dei servizi istituiti per le
Forze armate e di polizia mediante convenzioni con i rispettivi
Ministeri."
Roma, 5
agosto 1998
|