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Testo
in vigore dal: 11-6-2009
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 182, comma 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre
2008, n. 4231/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con la nota n. 2083 del 3 febbraio 2009 e il successivo
parere favorevole, formulato con la nota n. 1549 del 16 febbraio
2009;
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente
decreto disciplina le modalita' per lo svolgimento della prova di
idoneita' (d'ora in avanti: «prova di idoneita'»), utile
all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali»
in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 182,
comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio (d'ora in avanti: «Codice»), agli effetti indicati
dall'articolo 29, comma 6 del Codice.
2. Il presente decreto disciplina altresi' le modalita'
dell'acquisizione, in esito alla predetta prova di idoneita', della
qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai
sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle
premesse:
- Si riporta Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214: «Art. 17 (Regolamenti).
- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed
i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24
febbraio 2004, n. 45: «Art. 182 (Disposizioni transitorie).
- 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro
statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data
del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso
una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a
due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio
rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni
suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di
almeno otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con
regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela
dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis,
previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di
stato abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e
dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo
almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con
regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela
dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro
presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale,
purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31
gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data
del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in
conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche'
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio
2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies,
lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007,
per un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni
culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e
1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini
di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di
cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa
lettere a) e d-bis) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le
necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo
superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai
commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo
all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti.
L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante
inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica
ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai
medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo,
acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria
triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di
belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di
restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio,
per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata
mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate
dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere
la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato
non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la
qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa
della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo
articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione
"Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in
via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita'
di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale
a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali
ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto
predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi della
Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le
necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui
all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede
in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo
periodo, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del
vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di
autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30
aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza
pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e'
obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di
legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle
domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1,
commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando
la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il
parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica
effettuati, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano
le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge
con modificazioni con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114 e
convertito in legge con modificazioni con legge 14 luglio 2008, n.
121, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n. 164. Nota
all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24
febbraio 2004, n. 45: «Art. 29 (Conservazione).
- 1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata
mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a
limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene
culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza
funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed
al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione
dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle
zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con
la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca
competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione
ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da
coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori
che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita'
di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del
Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita'
cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati
presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati le
modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita'
della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e
dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e
avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un
rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma
di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del
corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai
commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso
dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di
detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e'
acquisita esclusivamente in applicazione delle predette
disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e'
assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di
qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con
il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e
privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare
attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni
culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono
essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9,
scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 2
Requisiti di
ammissione e domanda di partecipazione alla prova di idoneita'
1. La prova di
idoneita' ha luogo una sola volta ed e' indetta, in un'unica
sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul
sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali - http://www.beniculturali.it
(d'ora in avanti: «sito Internet del Ministero») - che ne fissa la
data e le modalita' di svolgimento.
2. Sono ammessi a partecipare alla prova di idoneita' i soggetti
indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
3. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni
dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta
Ufficiale, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata dalla
dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto
articolo 182, comma 1-bis del Codice, per ciascuna categoria dei
soggetti legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono
essere indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta
per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990 e successive modificazioni. I candidati che superano la prima
prova devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 6,
comma 3, a pena di esclusione dal prosieguo della procedura, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati,
come appresso indicato:
a) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a) del
comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: ai fini
della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno quattro
anni, dell'attivita' di restauro con responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita' indicate
dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi
svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia
autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo,
rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei
lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere
accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il
candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico
o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori -
dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal
direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque,
custodito dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il
certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilita'
diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e
dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo
almeno pari a quello di direttore di cantiere;
b) i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b), c)
e d) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono
presentare: l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia
autentica del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il
possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera d-bis)
del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di «collaboratore
restauratore di beni culturali» ai sensi del comma 1-quinquies,
lettere a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a dire il
titolo di studio indicato a dette lettere a) o b) (in originale, in
copia autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva), oppure la
dichiarazione, ovvero la autocertificazione, nonche' il visto di
buon esito degli interventi, indicati a detta lettera c);
inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per
almeno tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attivita' di
restauro con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, secondo le modalita' indicate dall'articolo 182,
comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per
ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del
certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli
interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo
di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale
affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del
procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito
al protocollo o, comunque, custodito dall'autorita' o dall'istituto
che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante
la responsabilita' diretta del candidato nella scelta delle
metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro
sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di
cantiere;
d) tutti i candidati indicati alle lettere precedenti devono
presentare l'attestazione del versamento della tassa prescritta per
l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990 e successive modificazioni.
4. Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di
competenza, tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto,
rispetto al quale intende sostenere le prove previste dall'articolo
3, commi 4 e 5.
Nota
all'art. 2:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, recante «Adeguamento delle aliquote di importo fisso di
taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 1990, n. 303.
- Si riporta Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n.
250: «Art. 9 (Scuole di formazione e studio).
- 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e
di studio: Istituto centrale del restauro;
Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del
libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e
di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre
istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta,
partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed
enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e
i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con
regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si
provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.».
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42: «Art.
46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita'
personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di
liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato. Art. 48 (Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive).
- 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita'
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per
la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati
hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo
alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive,
le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei
moduli per le istanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n.
185: «Art. 9 (Commissioni esaminatrici).
- 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli
articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con
provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi.
Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici
esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non
possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e'
riservato alle donne, in conformita' all'art. 29 del sopra citato
decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in
particolare, sono cosi' composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica
settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato
o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un
dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava
qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima
qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle
commissioni di concorsi puo' essere assunta anche da un dirigente
della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da
un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due
esperti nelle materie oggetto del concorso;
le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente
alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente
regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa
ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e
successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni
di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della
selezione;
le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente
alla sesta qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli
ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i
candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000
unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico
restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non
puo' essere assegnato un numero inferiore a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono
essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio
dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per
il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I
supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi
di impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente
articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di
lingua straniera e per le materie speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si
costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da
un membro della commissione ovvero da un impiegato
dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore
all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria
non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli
impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di
vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a
meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario
destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.».
Art. 3
Prove di esame
1. La prova di
idoneita' consiste in due prove scritte ed in una prova
teorico-pratica, valutate in centesimi.
2. Il candidato che non si presenti ad una prova presso la sede
assegnatagli o che venga escluso da una prova, perde il diritto a
sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata.
3. La prima prova scritta consiste in un test articolato in cento
quesiti a risposta multipla, per ciascuno dei quali sono previste
quattro possibili risposte, di cui una sola esatta. La prova e' tesa
a valutare la conoscenza, nella prospettiva della successiva
attivita' professionale, della teoria e della pratica della
conservazione (50 quesiti), dei lineamenti di storia e di storia
dell'arte (15 quesiti), dei lineamenti di chimica, di fisica e di
biologia (30 quesiti). Il questionario concerne anche la
legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali, la
legislazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture,
nonche' nozioni di economia e gestione delle imprese (5 quesiti). La
prova si svolge in Roma, anche presso piu' sedi - qualora il numero
dei candidati lo richieda - individuate con successivo provvedimento
ministeriale, per gruppi di candidati divisi per ordine alfabetico,
in base alla lettera iniziale del cognome. Detto provvedimento viene
pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione
viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» nella data indicata nel decreto di
cui all'articolo 2, comma 1. Il tempo concesso ai candidati per lo
svolgimento della prova e' di sessanta minuti. La prova si intende
superata e il candidato e' conseguentemente ammesso alla prova
successiva qualora consegua un punteggio non inferiore a settanta
centesimi. Per ogni risposta esatta viene attribuito il punteggio di
1 e per ogni risposta errata viene attribuito il punteggio negativo
di -1. Si considera errata la risposta plurima. In caso di risposta
omessa non viene attribuito alcun punteggio. La prima prova scritta
e' condotta dalla commissione prevista dall'articolo 4, comma 1,
anche con l'ausilio di una societa' specializzata individuata dal
Ministero. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del
relativo punteggio possono essere effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando sistemi a lettura ottica.
4. La seconda prova scritta si articola, in relazione ai diversi
ambiti di competenza di cui all'allegato A, nella progettazione di
un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto. Per lo
svolgimento della prova sara' concesso ai candidati un periodo di
otto ore a decorrere dalla dettatura del compito. La seconda prova
scritta si intende superata e il candidato e' conseguentemente
ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non
inferiore a settanta centesimi.
5. La prova a carattere teorico-pratico consiste nell'esecuzione di
interventi su manufatti o fac-simili, ed e' tesa a dimostrare le
capacita' del candidato nell'applicare le conoscenze di carattere
teorico-metodologico alla pratica del restauro attinente l'ambito di
competenza prescelto. La prova si articola su due giorni e, per
ciascun giorno, sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore.
La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato
consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
6. I manufatti o fac-simili per lo svolgimento della seconda prova
scritta e della prova teorico-pratica sono predisposti a cura
dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro,
dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Art. 4
Composizione della
Commissione e Sottocommissioni esaminatrici
1. Con decreto del
Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto di cui all'articolo 2, comma 1 , e' nominata la commissione
esaminatrice della prova di idoneita' (d'ora in avanti: «Commissione»),
che ha sede presso il Ministero ed e' composta da cinque membri, dei
quali:
a) uno, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati
amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato,
ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero,
il primo tra i dirigenti tecnici, l'altro tra i restauratori della
terza area, posizione economica F4. In caso di accertata carenza in
organico dei restauratori di posizione F4, l'incarico puo' essere
conferito anche a restauratori di terza area, posizioni economiche
F1, F2 e F3;
c) due sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, tra professori universitari di prima o seconda
fascia o ricercatori universitari, nei settori
scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto,
attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico,
ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito
delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del
patrimonio storico ed artistico.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente
per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro
nomina uno o piu' dipendenti dell'amministrazione, appartenenti
all'area terza del personale amministrativo. Ai soli fini dello
svolgimento della prima prova scritta, per ogni sede di
espletamento, con il decreto di cui al comma 1, possono essere
costituiti appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai
commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
il Ministro nomina una Sottocommissione avente la composizione
indicata ai commi precedenti.
4. Con decreto adottato dal Ministro dopo la correzione della prima
prova, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate
con membri aggregati, esperti negli ambiti di competenza in esse non
rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. I membri
aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi
soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta
l'aggregazione.
Art. 5
Compiti della
Commissione
1. La Commissione:
a) forma l'elenco dei soggetti i quali, avendo presentato nei
termini una valida domanda di partecipazione, possono sostenere la
prima prova scritta;
tale elenco viene pubblicato sul sito Internet del Ministero e di
tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» almeno sessanta giorni
prima dell'inizio della prova di idoneita';
tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati;
b) ai fini dello svolgimento della prima prova scritta, formula
almeno 500 quesiti a risposta multipla, in proporzione al numero di
quesiti previsti per ciascuna disciplina;
c) valuta la prima prova scritta e predispone l'elenco dei candidati
che hanno riportato il punteggio minimo necessario per il
superamento della prova;
d) valuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
ammissione alla prova di idoneita' previsti dall'articolo 182, comma
1-bis e predispone l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la
seconda prova scritta;
e) definisce i criteri per la valutazione della seconda prova
scritta e della prova teorico-pratica e ne da' comunicazione alle
Sottocommissioni prima dell'inizio della seconda prova scritta.
Nella definizione dei criteri la commissione tiene comunque conto
dei parametri appresso indicati:
1) per la seconda prova scritta:
1.1) capacita' di impostazione interdisciplinare;
1.2) rispetto della sequenzialita' delle fasi di progettazione
dell'intervento di restauro;
1.3) padronanza del lessico tecnico;
1.4) completamento della prova;
2) per la prova teorico-pratica:
2.1) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al modello dato;
2.2) ordine nell' esecuzione dell' elaborato;
2.3) completamento della prova;
f) individua i manufatti o fac-simili oggetto della seconda prova
scritta e della prova a carattere teorico-pratico, individua gli
Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione dei
manufatti o fac-simili a ciascuna Sottocommissione, garantendo la
piu' assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;
g) predispone, il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda
prova scritta e della successiva prova teorico-pratica, la traccia
della prova da assegnare per ciascuno degli ambiti di competenza
indicati nell'allegato A e alla contestuale trasmissione, anche per
via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui operano
le Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza della
fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti o
fac-simili utilizzati. La seconda prova scritta e la successiva
prova teorico-pratica iniziano contestualmente in tutte le sedi
d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte le
Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione, anche per
via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce;
h) al termine della prova di idoneita', sulla base degli elenchi
predisposti dalle Sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, comma
5, predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della
qualifica di restauratore di beni culturali e quello dei candidati
idonei all'acquisizione della qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali e li trasmette al Ministero.
2. La Commissione individua altresi' le modalita' per la custodia
degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova
di idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati sono
custoditi dall'Amministrazione per un anno.
Art. 6
Svolgimento delle
prove d'esame
1. Il giorno della
prima prova scritta la Commissione o il comitato di vigilanza di cui
all'articolo 4, comma 2, provvede alla distribuzione dei questionari
ai candidati. La selezione automatica dei questionari e' disposta
dalla Commissione, anche per il tramite della societa' specializzata
individuata dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
garantendo la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie
della prova.
2. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono
contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura
contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione
o dal comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2. Il
candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
di essere stato autorizzato e' escluso dalla prova.
3. Al termine della prima prova scritta la Commissione predispone
l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo
necessario per l'ammissione alla seconda prova scritta. Tale elenco
e' pubblicato sul sito Internet del Ministero, unitamente
all'indicazione dell'ufficio presso il quale deve essere presentata,
entro i successivi trenta giorni, la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di ammissione dichiarati all'atto della
domanda. Di tale pubblicazione viene data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
4. Una volta verificato il possesso dei requisiti di ammissione
sulla base della predetta documentazione, la Commissione predispone
l'elenco degli ammessi alla seconda prova scritta, stabilisce il
calendario di tale prova e della successiva prova teorico-pratica,
nonche' le sedi di svolgimento delle predette prove e la
suddivisione dei candidati tra le sedi, anche in base alla lettera
iniziale del cognome, in relazione all'ambito di competenza indicato
dai candidati nella domanda di partecipazione. L'elenco dei
candidati ammessi, il calendario delle prove, le sedi individuate e
la suddivisione per lettera dei candidati sono pubblicati sul sito
Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
5. Al termine della seconda prova scritta, ciascuna Sottocommissione
procede collegialmente alla correzione degli elaborati e decide a
maggioranza l'attribuzione del relativo punteggio. Al termine della
correzione ciascuna Sottocommissione trasmette alla Commissione
l'elenco dei candidati ammessi alla prova teorico-pratica.
6. Il presidente della Commissione comunica a ciascun candidato
l'ammissione alla prova teorico-pratica almeno quindici giorni prima
dello svolgimento della prova medesima, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. L'elenco dei candidati ammessi e' pubblicato
sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati. La Commissione puo'
procedere ad una nuova suddivisione dei candidati, anche in base
alla lettera iniziale del cognome, presso le sedi individuate ai
sensi del comma 4, in relazione all'ambito di competenza indicato
dal candidato nella domanda di partecipazione. In tale caso ne da'
comunicazione agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno;
la nuova suddivisione dei candidati e' altresi' pubblicata sul sito
Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
7. Durante il tempo di svolgimento della seconda prova scritta e
della prova teorico-pratica debbono essere presenti nel locale degli
esami almeno tre componenti della Sottocommissione nominata ai sensi
dell'articolo 4, comma 3. Ad essi e' affidata la vigilanza degli
esami, con l'ausilio dei comitati di vigilanza di cui all'articolo
4, comma 2.
8. Al termine della prova teorico-pratica ciascuna Sottocommissione
procede alla relativa valutazione secondo quanto stabilito al comma
5 e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati che hanno
superato la prova.
Art. 7
Acquisizione delle
qualifiche di «restauratore di beni culturali» e di «collaboratore
restauratore di beni culturali»
1. L'elenco dei
candidati, i quali, avendo superato la prova teorico-pratica,
acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali», e'
approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero.
2. Il punteggio della prova teorico-pratica necessario per
conseguire l'idoneita' all'acquisizione della qualifica di «collaboratore
restauratore di beni culturali», ai sensi della lettera d) del
comma l-quinquies dell'articolo 182 del Codice, e' compreso tra 50 e
69 centesimi.
3. La Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi
del comma 2, acquisiscono la qualifica di «collaboratore
restauratore di beni culturali» e lo trasmette al Ministero.
L'elenco e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 30 marzo 2009
Il Ministro per i
beni e le attivita' culturali Bondi
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte
dei conti il 15 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177
Allegato A
(articoli 2 e 3)
AMBITI DI COMPETENZA
A1. Materiali lapidei
e derivati; superfici decorate dell'architettura.
A2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali
sintetici lavorati, ssemblati e/o dipinti.
A3. Materiali e manufatti tessili e pelle.
A4. Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici;
materiali e manufatti in metallo e leghe.
A5. Materiale libraio e archivistico;
manufatti cartacei e pergamenacei;
materiale fotografico, cinematografico e digitale.
A6. Strumenti musicali.
A7. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
Allegato B
(articolo 4)
SETTORI
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
(Come definiti dal
decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto
ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
78 del 5 aprile 2005) FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina);
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; GEO/09 -
Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per
l'ambiente e i beni culturali;
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
ICAR/19 - Restauro;
L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
M-STO/01 - Storia medievale;
M-STO/02 - Storia moderna;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
M-STO/08 - Archivistica;
bibliografia e biblioteconomia;
M-STO/09 - Paleografia.
Note
all'allegato B:
- Il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante «Rideterminazione
e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione
delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249.
- Il decreto ministeriale 18 marzo 2005, recante «Modificazioni
agli allegati B e D al decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005, n. 78.
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