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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA
SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED IL MINISTRO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
Visti gli articoli 2 e 17
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «attuazione della
direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»;
Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento
d'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visti il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito
nella legge 19 marzo 1936, n. 508, ed il regio decreto-legge 12 novembre
1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, recanti
norme, rispettivamente, sul servizio delle guardie particolari giurate e
sugli istituti di vigilanza;
Visti l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente i
servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, e l'art. 18 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente i servizi di sicurezza
sussidiaria nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle
ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed
extraurbano, nonche' sui relativi mezzi di trasporto e depositi;
Viste le richieste formulate congiuntamente dalle Associazioni datoriali
e dalle Organizzazioni sindacali delle guardie particolari giurate
firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria;
Considerato che i servizi di vigilanza attribuiti alle guardie
particolari giurate a norma delle disposizioni delle leggi n. 217 del
1992, e n. 155 del 2005 sopra richiamate, ovvero dei regolamenti o
provvedimenti amministrativi che vi hanno dato rispettiva attuazione,
nonche' quelli di scorta valori, quelli notturni e quelli di vigilanza e
di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili
costituiscono servizi di sicurezza sussidiaria per i quali e'
ammissibile, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto,
l'applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del
2003, sopra indicato, in quanto il loro svolgimento si inserisce in un
quadro di sicurezza pubblica coordinato e diretto dalle autorita' di
pubblica sicurezza e richiede, di norma, una stretta collaborazione con
gli organi di pubblica sicurezza se non la loro contestuale presenza;
Ritenuto di dover consentire nello svolgimento dei predetti servizi di
sicurezza sussidiaria una flessibilita' nell'organizzazione dell'orario
di lavoro delle guardie giurate coerente con il quadro normativo ed
amministrativo sopra delineato e con le esigenze operative richieste;
Ritenuto altresi' che debba spettare alla contrattazione nazionale di
categoria ed agli altri strumenti contrattuali di assicurare il rispetto
delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Per quanto attiene ai
servizi di sicurezza sussidiaria svolti da guardie particolari giurate,
la deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, finalizzata ad una piu' flessibile organizzazione e gestione
dell'orario di lavoro per il miglior perseguimento delle preminenti
esigenze di sicurezza, e' ammessa esclusivamente: per i servizi di
vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili; per i
servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle
stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di
trasporto urbano ed extraurbano, nonche' sui relativi mezzi di trasporto
e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di
regolamento indicate in premessa o di atto amministrativo adottato per
la loro attuazione; per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del
contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza
notturni.
2. Per i servizi di cui al comma 1, i limiti massimi della prestazione
lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria sono determinati dalla
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori. Alla medesima contrattazione
nazionale ed agli strumenti contrattuali di gestione dell'orario di
lavoro da questa previsti e', altresi', demandata, per la totalita' dei
servizi, la possibilita' dell'applicazione delle deroghe di cui all'art.
17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 2
1. E' fatta salva la
facolta' della competente autorita' di pubblica sicurezza,
nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge, di prescrivere
piu' favorevoli articolazioni del servizio delle guardie giurate, nel
caso di servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede
particolare prontezza.
2. Le disposizioni del presente decreto e degli accordi contrattuali di
cui all'art. 1, comma 2, non possono, in ogni caso, costituire ostacolo
al tempestivo adempimento delle richieste rivolte agli istituti di
vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell'art. 139 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della funzione pubblica
Baccini
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