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Testo in vigore dal:
4-9-2003
IL MINISTRO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
Visto
l'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto l'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003, n. 425/03;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con
nota n. 19218 del 3 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
Camera di commercio:
la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) Registro delle imprese:
il registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) Rea:
il
repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
d)
Ufficio del registro delle imprese:
l'ufficio della camera di commercio
per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
e) Commissione
provinciale per l'artigianato:
la commissione di cui all'articolo 10
della legge 8 agosto 1985, n. 443;
f) Albo delle imprese artigiane:
l'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
g)
Responsabile del procedimento:
il responsabile del procedimento di cui al
capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per
materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- La legge 29
dicembre 1993, n. 580, reca: «Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, reca: «Regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione della
disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane
o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita'
soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».
- Si riproduce il
testo vigente dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni
in materia di apertura e regolazione dei mercati»: «Art. 17 (Misure
atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di
movimentazione delle merci).
- 1. Le imprese che esercitano attivita' di
facchinaggio debbono essere iscritte nel registrodelle imprese di cui
alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese
artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
L'iscrizione al registro o all'albo e' subordinata alla dimostrazione
della sussistenza di specifici requisiti di capacita'
economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilita' che
saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono
previste altresi' le fasce di classificazione delle imprese, in relazione
al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di
sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel
registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.
3. Per attivita' di
facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.».
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti).
-
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2,
su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri
che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di
raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici
di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri
di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di
strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 dicembre 1999, reca:
«Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di
occupazione media mensile, nonche' di inserimento nuove attivita'
lavorative, per i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche
di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1970». Note all'art. 1:
- Si riproduce il testo
vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»: «Art.
8 (Registro delle imprese).
- 1. E' istituito presso la camera di
commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del
codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile,
nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al
comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato
dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e'
retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del
segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio.
L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle
leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il
funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare
completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad
iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale
data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro
delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno
prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita'
realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il
Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12
aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche
per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta,
di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che
attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o
parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il
deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e
la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di
adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione
e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra
notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista
ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni,
evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle
sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui
all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima
applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma
dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire
l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio
provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti
all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici
giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo
del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del
registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti
l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di
cui al comma 8.».
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante:
«Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art.
2188 del codice civile»: «Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative).
- 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d),
della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito il repertorio
delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla
denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle
norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da
ordini o collegi professionali;
b) gli imprenditori con sede principale
all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA
contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista
la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio
1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da
altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel
registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le
notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio
puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo
le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive
costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993,
purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di
carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o
annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve
altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3,
i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi
dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il
modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche
informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti
nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.».
-
Si riproducono i testi vigenti dell'art. 5 e dell'art. 10 della legge 8
agosto 1985, n. 443, recante: «Legge-quadro per l'artigianato»: «Art.
5 (Albo delle imprese artigiane).
- E' istituito l'albo provinciale delle
imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese
aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita'
previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al
predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono
dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici
giorni dalla presentazione. L'impresa costituita ed esercitata in forma
di societa' a responsabilita' limitata che, operando nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo
comma dell'art. 3, presenti domanda alla commissione di cui all'art. 9,
ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla
conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza
dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la
maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della
societa'. In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che
dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano,
la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo
di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti
all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento
della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio
dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido,
deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo e' costitutiva
e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese
artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo
del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i
limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione
all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei
locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria,
ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non
si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo
comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti
il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11
giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche
normative statali. Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o
marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato,
se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto
vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano
iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle
disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita'
regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.». «Art. 10
(Commissioni provinciali per l'artigianato).
- La commissione provinciale
per l'artigianato e' costituita con decreto del presidente della giunta
regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da almeno quindici
membri. Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti
titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente. Due terzi dei
componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere
titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre
anni. Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la rappresentanza delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti,
dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla
elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle
commissioni provinciali per l'artigianato.».
Art. 2
Campo di
applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si
applicano alle attivita' di facchinaggio, previste dalla tabella allegata
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre
1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con
attrezzature tecnologiche, comprensive delle attivita' preliminari e
complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di
seguito indicate:
a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati
agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e
consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori
di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari;
facchinaggio
svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione
delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento,
pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero
ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi
colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita
con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti
ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione,
scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate
alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivita'
preliminari e complementari.
2. Il presente regolamento non si applica ai
pesatori pubblici di cui all'articolo 32 del regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 11 luglio 1983.
Note all'art.
2
- Si
riproduce il testo vigente della tabella allegata al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 3 dicembre 1999, recante: «Revisione
triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media
mensile, nonche' di inserimento nuove attivita' lavorative, per i
lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1970»: «(Tabella delle attivita' lavorative esercitate dagli
organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.).
1) Facchinaggio
svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con
attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e
complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
a)
portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini
degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini
doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita'
preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da
cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi
portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) insacco, pesatura, legatura,
accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del
ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia
magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna,
recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento,
insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e
macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in
cellulosa o carta e simili, ed attivita' preliminari e complementari.
2)
Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi
dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od
affittuari. Trasporto di persone:
a) vetturini, barcaioli, gondolieri e
simili;
b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili. Trasporto
di merci per conto terzi:
a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili
ed attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione
materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di
veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);
b) trasportatori
con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari
e simili ed attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e
preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili).
3)
Attivita' accessorie delle precedenti:
addetti al posteggio dei veicoli,
pesatori, misuratori e simili.
4) Attivita' varie:
servizi di guardia a
terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia,
controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e
simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attivita'
complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi
anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed
autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di
recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori,
ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.».
- Si
riproduce il testo vigente dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale»: «Art.
21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali).
- 1.
Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono
trasformarsi in una o piu' societa' di seguito indicate:
a) in una
societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del
codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle
operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la
fornitura di servizi, nonche', fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni
di lavoro in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c)
in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI,
del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei
beni gia' appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2.
Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi
portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le
autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque
rilasciate, decadono.
3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1
hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative
costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali
prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di
assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le
societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le societa'
derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi
portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne
verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed
amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in
continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1,
e' data facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente
articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica quanto disposto
nei commi successivi per le societa' costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali
possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione
con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire
nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di
svolgere attivita' di impresa.
7. Le Autorita' portuali nei porti gia'
sedi di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti
dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che
entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di
trasformazione secondo le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il
deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei
confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di
cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n.
287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8.
Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle
imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in
corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le
disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento
degli stessi, nonche' le disposizioni relative alla vigilanza ed al
controllo attribuite all'Autorita' portuale, nei porti gia' sedi di enti
portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.».
- Si riproduce
il testo vigente dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli
provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali
dell'economia corporativa»: «Art. 32 (art. 3, numeri 5, 6, 7, 8 e 9,
del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n.
3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
- Oltre
ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:
1° adempiono le attribuzioni gia' demandate ai comitati forestali, alle
commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati
zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi
5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;
2° approvano i piani
di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei
dominii collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in materia, salvo
il disposto dell'art. 1° della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente
norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della
bonifica integrale;
3° compilano, in base a norme regolamentari
approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la
grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli
in genere dei periti e degli esperti e formano altresi', a norma di
legge, il ruolo dei mediatori;
tuttavia in nessun caso i consigli possono
formare ruoli per attivita' professionali per le quali sussistano albi
regolati da apposite disposizioni;
4° amministrano le borse di
commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese
quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi', con
l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri
interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali
nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o
partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali fissando in
quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si
riservano;
5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento
esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono
alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928,
n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928,
n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della
gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1°, ultimo
comma del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;
6° provvedono
alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei
cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della
magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro
delle preture o dei tribunali, ai termini degli art. 61 del regio decreto
1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio
1934, n. 1073. Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle
consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui
raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di
cui agli articoli 34 e seguenti. Ai Consigli sono inoltre demandate le
attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate
Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali. Ai
Consigli sono altresi' deferite le attribuzioni delle amministrazioni
provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di
contabilita' e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme
stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, n.
1126, nonche', quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle
province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del
patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.».
- Il decreto del Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato 11 luglio 1983, reca: «Approvazione
del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori
e pesatori pubblici».
Art. 3
Soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane
1. I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o piu'
imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di
cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Gli enti che esercitano una o piu'
attivita', ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono
attivita' commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio
delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 5, 6, e 7.
3. I facchini non imprenditori, che
presentano denuncia di inizio attivita' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti
all'iscrizione nel registro delle imprese.
4. Le imprese stabilite in uno
Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unita'
locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui
all'articolo 2 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e
nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di
provenienza per lo svolgimento delle predette attivita', nel presupposto
di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali
e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per
l'inserimento nelle fasce di classificazione.
5. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite
in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unita'
locale sul territorio nazionale.
Note all'art. 3:
- L'art.
2612 del codice civile dispone: «Art. 2612 (Iscrizione nel registro
delle imprese).
- Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio
destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto
deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla
stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve
indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede
dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del
consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la
direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il
modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla
liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese
le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342,
reca: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di lavori di facchinaggio».
Art. 4
Modalita' di
iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane
1. Le imprese che intendono esercitare una o piu' attivita' di cui
all'articolo 2, presentano domanda all'ufficio del registro delle
imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e
7 e allegano, altresi', il modello, riportato nell'allegato A del
presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di
onorabilita'.
2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa
artigiana, le imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla
commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di
iscrizione al relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese
provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla
denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del
possesso dei requisiti previsti.
3. Gli importi dei diritti di segreteria
che le imprese di facchinaggio corrispondono alle camere di commercio ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di
pulizia.
Note all'art. 4:
- Si
riproduce il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: «Art. 11 (Procedimento di
iscrizione su domanda).
- 1. Per l'attuazione della pubblicita' nel
registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera
di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una
domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello
approvato con decreto del Ministro.
2. La domanda di iscrizione di sede
secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica
ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del
codice civile. Essa puo' essere presentata all'ufficio del luogo ove e'
la sede principale dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria
dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata comunicazione della
domanda all'altro ufficio.
3. La domanda di iscrizione e' accompagnata
dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
4.
L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con sottoscrizione
autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un
notaio. Negli altri casi e' depositato in copia autentica. L'estratto e'
depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al
momento della presentazione della domanda.
6. Prima di procedere
all'iscrizione, l'ufficio accerta:
a) l'autenticita' della sottoscrizione
della domanda;
b) la regolarita' della compilazione del modello di
domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede
l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei
documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
e) il concorso
delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
7. Per il
controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le
disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque entro il
termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il
termine e' ridotto alla meta' se la domanda e' presentata su supporti
informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria
dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico
sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati
contenuti nel modello di domanda.
9. Le iscrizioni e le annotazioni
informatiche nel registro devono altresi' indicare il nome del
responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora
dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e
la data di iscrizione nel registro delle societa' e nel registro delle
ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle
imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale
di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della
presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la
mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma
1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via
telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.
10. In caso di
trasferimento della proprieta' o del godimento dell'azienda, la relativa
domanda di iscrizione e' presentata dal notaio al registro delle imprese
nel quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo
l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro
delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore acquirente. Il
richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione
dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore,
possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.
11.
L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il richiedente a
completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione
assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento
motivato rifiuta l'iscrizione.
12. Il provvedimento di rifiuto
dell'iscrizione e' comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua
adozione, con lettera raccomandata.
13. Il decreto del tribunale che
pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato
di ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro
due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso
ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
14. Avvalendosi
dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente
regolamento, l'ufficio, con modalita' da stabilire, di concerto tra il
Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce
dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le
informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e
alle annotazioni nel registro delle imprese».
- Si riproduce il testo
vigente dell'art. 18, comma 1, lettera e) della citata legge 29 dicembre
1993, n. 580: «1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
si provvede mediante:
a)-d) [... omissis ...];
e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.».
Art. 5
Requisiti di
capacita' economico-finanziaria
1. Per l'esercizio dell'attivita' di
facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacita'
economico-finanziaria:
a) una comprovata affidabilita' attestata da
istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del
requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attivita';
b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale piu' riserve)
pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico
nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa
ha facolta' di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento
del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.
Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto
alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese
individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali
predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati.
L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante
dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto
nel collegio;
c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel
registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico
del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di
persone, degli amministratori per le societa' di capitali e per le
societa' cooperative;
d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i
presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i
familiari e i soci prestatori d'opera.
Nota all'art. 5:
- La
legge 15 novembre 1995, n. 480, reca: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante
disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di
commercio.».
Art. 6
Requisiti di
capacita' tecnico-organizzativa
1. Per l'esercizio dell'attivita' di
facchinaggio di cui all'articolo 2, i requisiti di capacita' tecnica e
organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare
collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal
preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti
tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione
tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno.
2. I
requisiti tecnico-professionali sono:
a) aver svolto un periodo di
esperienza nello specifico campo di attivita' di almeno tre anni,
effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti
allo svolgimento di tali attivita' di altre imprese o enti;
b) aver
conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita',
ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale.
Art. 7
Requisiti di
onorabilita'
1. I requisiti di onorabilita' sono:
a) assenza di pronuncia
di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di
procedimenti penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di
condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di
condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena
accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d)
mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi
delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di
procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di
contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di
previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa e, in particolare per le societa' cooperative, violazioni
della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di condanna
penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
2. Sono
tenuti ai requisiti di onorabilita' di cui al comma 1:
a) il titolare
dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia
preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua
sede;
b) tutti i soci per le societa' in nome collettivo, i soci
accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, gli
amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le
cooperative.
3. Alle imprese di facchinaggio e' consentito richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei
requisiti suddetti.
Note all'art. 7:
- La
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni
contro la mafia».
- La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: «Disposizioni
in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia».
- La legge 3 aprile 2001, n. 142, reca: «Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore».
- La legge 23 ottobre
1960, n. 1369, reca: «Divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti di opere e di servizi».
Art. 8
Fasce di
classificazione
1. Le imprese di facchinaggio sono classificate in base
al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo
triennio, nello specifico settore di attivita'. Le imprese attive da meno
di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di
classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo
di detta attivita'. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di
attivita' inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
2. Le
imprese di facchinaggio, ai fini della stipulazione dei contratti
relativi alle attivita' previste dal presente decreto, sono iscritte,
presentando il modello riportato nell'allegato B, nelle seguenti fasce di
classificazione per volume di affari al netto dell'IVA:
a) inferiore a
2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10
milioni di euro.
3. All'impresa non e' consentito stipulare un contratto
di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui
e' inserita.
4. L'impresa, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra
quelle previste dall'articolo 2, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti
nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per
gli stessi ricevuti.
5. La variazione negativa della fascia di
classificazione di appartenenza, e' comunicata entro trenta giorni dal
verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le
comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati e le notizie
di cui al modello riportato nell'allegato B e sono accompagnate dalla
relativa documentazione.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 4. Per le
imprese dei Paesi dell'Unione europea non aderenti all'euro, il requisito
di cui al comma 2 si intende espresso nella moneta nazionale.
Art. 9
Sospensione
dell'efficacia dell'iscrizione
1. Le imprese iscritte nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese, limitatamente
all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, con motivato
provvedimento del responsabile del procedimento o della commissione
provinciale per l'artigianato, se si accerta:
a) una violazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
b) una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) ogni
infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e
assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da
norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di
lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti
integrativi territoriali;
d) il mancato adempimento degli obblighi
relativi ai contratti previsti dall'articolo 11.
2. Il provvedimento
motivato di sospensione e' adottato previa comunicazione all'impresa e
assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la
presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione
in contraddittorio.
3. La sospensione puo' essere accordata anche su
istanza dell'impresa se sia stata avviata la procedura di cancellazione
per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A
questo fine l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza,
impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause
che hanno determinato la perdita del requisito.
4. Avverso il
provvedimento di cui al comma 1, e' facolta' dell'impresa esperire
ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione
regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della
notifica.
5. Alle imprese cui e' stata sospesa l'iscrizione non e' dato
stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione.
6. La giunta
della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato
nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) ha facolta' di autorizzare,
nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i
contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del
provvedimento di sospensione, non direttamente interessati dal
comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui al comma 1, lettera
c) la predetta autorizzazione e' data anche a tutela degli interessi dei
lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell'impresa non
risulta determinato da dolo o colpa grave.
7. La sospensione ha la durata
di novanta giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola
volta con provvedimento motivato.
Note all'art. 9:
- Il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e
99/38, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro».
- La legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
reca: «Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di
lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di
opere e di servizi».
Art. 10
Cancellazione e
reiscrizione
1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o
nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente
all'esercizio dell'attivita' di facchinaggio, da detti registro o albo,
se:
a) l'impresa non presenta istanza di sospensione ai sensi
dell'articolo 9, quando perde uno o piu' requisiti di cui agli articoli
5, 6 e 7 del presente decreto;
b) l'istanza di sospensione non viene
accolta;
c) l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio
del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione
accordato ai sensi dell'articolo 9.
2. Il provvedimento motivato di
cancellazione e' adottato dal responsabile del procedimento, ovvero dalla
commissione provinciale per l'artigianato, previa comunicazione
all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni
per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta
dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
3. Avverso il
provvedimento di cui al comma 2 e' facolta' dell'impresa esperire ricorso
alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale
per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.
4.
Per l'impresa non costituita in forma societaria che svolge soltanto
attivita' di facchinaggio, la cancellazione di dette attivita' comporta
la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese
artigiane.
5. All'impresa che non ricade nella fattispecie descritta al
comma 4, e' consentito richiedere la reiscrizione per l'esercizio dell'attivita'
di facchinaggio nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane, secondo le modalita' previste dal presente decreto, se sono
venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione di detto
esercizio.
Art. 11
Contratti
1. I
contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000
euro all'anno, sono depositati entro trenta giorni dalla loro
stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro, Servizio
ispezioni del lavoro, competente per territorio a cura del legale
rappresentante dell'impresa affidataria. Nel caso di contratti per
prestazioni da effettuare in piu' territori, il deposito e' effettuato
presso ciascuna Direzione provinciale competente.
2. Per i contratti di
cui al comma 1 si stipula un contratto di assicurazione per la
responsabilita' civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle
cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo
del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.
Art. 12
Vigilanza
1. La
camera di commercio esercita la vigilanza sulle attivita' di facchinaggio
e di movimentazione delle merci tenendo anche conto delle eventuali
violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento che siano
segnalate da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante,
comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese,
nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Gli organi
preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora
adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e movimentazione
merci, potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 8 del presente
regolamento, ne danno notizia senza ritardo alla camera di commercio
competente.
3. Il responsabile del procedimento fornisce, a sua volta,
notizia dei provvedimenti previsti agli articoli 9 e 10 divenuti
definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e,
per le societa' cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle
stesse.
Art. 13
Sanzioni
1. Al
titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un
suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di societa',
ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le
comunicazioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro
1.000.
2. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad
essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di
societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di societa' in
accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni
altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, che esercitano le
attivita' di cui al presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa
nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la
cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 ad euro 1.000.
3. Al titolare dell'impresa individuale,
all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a
tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, ai soci
accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni,
ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese
le cooperative, che affida lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2 ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di
cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 200 ad euro 1.000.
4. Chiunque stipula contratti per lo
svolgimento di attivita' di cui all'articolo 2, o comunque si avvale di
tali attivita' a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte
o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle
imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500. Se i
contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
5.000 ad euro 25.000.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste dai commi 2, 3 e 4, l'impresa che stipula un contratto di
importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui e'
inserita e' assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta nel
registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
6. I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o
cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle
imprese artigiane, sono nulli.
7. Ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui al presente articolo, all'accertamento delle eventuali
violazioni nonche' alla loro contestazione e notificazione, a norma degli
articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le
imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le
altre imprese, il responsabile del procedimento.
8. I proventi delle
sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell'erario.
Nota all'art. 13:-
Si
riporta il testo vigente degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale». «Art. 13 (Atti
di accertamento).
- Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla
polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore
o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza
che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che
esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di
procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.». «Art. 14 (Contestazione e
notificazione).
- La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che
sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per
alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data
della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita'
previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti
all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano
noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona
nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine
prescritto.».
Art. 14
Disposizioni
transitorie
1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, risultano gia' iscritte al registro delle imprese o
all'albo delle imprese artigiane per le attivita' di facchinaggio,
presentano all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione
provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni, le
attestazioni e gli atti di cui al modello riportato nell'allegato A.
2.
Le imprese di cui al comma 1, continuano ad esercitare le attivita' di
cui all'articolo 2 del presente regolamento per due anni successivi alla
data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in assenza dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e all'articolo 6.
Art. 15
Monitoraggio
1.
Il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito delle proprie
competenze, puo' svolgere, in collaborazione con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, attivita' di monitoraggio
sull'attuazione del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 giugno 2003
Il
Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2003 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita'
produttive, foglio n. 28
Allegato A
(art. 4, comma
1) MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA'
ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICO-ORGANIZZATIVA E DI ONORABILITA', DI CUI
AGLI ARTICOLI 5, 6 e 7 DEL D.I.
.... Il sottoscritto (cognome)....
(nome).... nato a ....(prov.)................. il..................
codice fiscale.... in qualita' di.... dell'impresa.... con sede
in....(prov.).......... iscritta presso il Registro imprese di
(eventuale) ....al n. (eventuale).... codice fiscale (eventuale) ...
n.
REA (eventuale)...., ai fini dell'esercizio delle seguenti attivita'....
.... .... di cui all'art. 2 del D.I. .... consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci;
Dichiara sotto la propria responsabilita', ai
sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1) che l'impresa possiede un
patrimonio netto (capitale sociale + riserve) pari almeno all'8% del
fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31
dicembre dell'anno precedente *;
2) l'inesistenza a proprio carico di
notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge
15 novembre 1995, n. 480 **;
3) che sono iscritti all'INPS e all'INAIL,
ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli addetti, compreso il
titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
4) che l'impresa e'
in possesso dei requisiti di capacita' tecnico-organizzativa di cui
all'art. 6 del D.I..... in quanto | | il sottoscritto | | il sig.....
nato a.... (prov.)............. il..................... e residente in
.... (prov.).............. via ....n........... c.a.p. .............
codice fiscale...., quale:
| | dipendente;
| | familiare collaboratore;
|
| socio lavoratore;
| | preposto alla gestione tecnica, e' in possesso di
almeno uno dei seguenti titoli professionali:
| | svolgimento di un
periodo di esperienza nello specifico campo di attivita' di almeno tre
anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici
preposti allo svolgimento di tali attivita' di altre imprese o enti;
| |
attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita', ai
sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
A tal fine il preposto alla gestione tecnica dichiara quanto segue ***:
Il sottoscritto .... nominato preposto alla gestione tecnica, dichiara,
sotto la propria responsabilita', di esplicare tale incarico in modo
stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura
operativa dell'impresa, impegnando l'impresa con il proprio operato e le
proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attivita'
stessa. .................................................................
(firma del preposto alla gestione tecnica) 5) che a suo carico non
risultano ****:
a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti
penali pendenti nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di
condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) condanne a pena detentiva
con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di
persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di
una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi
delle imprese;
d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai
sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13
settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali
in corso per reati di stampo mafioso;
e) contravvenzioni per violazioni
di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le societa'
cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) condanne
penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 6) La
presente domanda fa parte integrante:
| | del modello .... da presentare
al Registro delle imprese;
| | del modello .... da presentare all'Albo
delle imprese artigiane. ....................................... (firma
del dichiarante) Luogo e data.................. Ai sensi dell'art. 5,
comma 1, lettera a), del D.I..... si allegano n. ...............
attestati rilasciati da istituti bancari, *****.
---- * Per le imprese di
nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo
esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si
intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio
dell'impresa ed interamente liberati;
l'imprenditore fornisce prova del
possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore
commercialista o ragioniere iscritto nel collegio, da allegarsi al
presente modello.
** Per ciascun socio, nel caso di societa' di persone,
e per ciascun amministratore, nel caso di societa' di capitali o di
societa' cooperative, si dovra' unire una apposita dichiarazione redatta
sull'intercalare allegato, sottoscritta dall'interessato.
*** La
dichiarazione che segue dovra' essere resa solo nel caso in cui il
preposto alla gestione tecnica non coincida con il soggetto che
sottoscrive il modello allegato A.
**** Nel caso in cui il titolare di
impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore
preponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua
sede, ciascuno dei soggetti nominati sara' tenuto a presentare identica
dichiarazione mediante l'intercalare allegato al presente modello. Sono
tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le societa' in nome
collettivo, i soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice
o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi
comprese le cooperative.
***** Le imprese di nuova costituzione
esibiscono tale documentazione alla fine dell'esercizio successivo al
primo anno di attivita'. Intercalare (all'allegato A) Il sottoscritto
....nato a.... (prov.) ................ codice fiscale.... in qualita' di
....dell'impresa .... sotto la propria responsabilita', consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci;
Dichiara:
| | l'inesistenza a proprio carico di
notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge
15 novembre 1995, n. 480 1;
| | che a suo carico non risultano 2:
a)
sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei
quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non
colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in
giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pena
accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d)
applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n.
646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati
di stampo mafioso;
e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia
di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa e, in particolare per le societa' cooperative, violazioni
della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) condanne penali per violazione
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
............................................ (firma del dichiarante)
1
Dichiarazione che dovra' essere resa da ciascun socio, nel caso di
societa' di persone, e da ciascun amministratore, nel caso di societa' di
capitali o di societa' cooperative.
2 Dichiarazione che dovra' essere
resa, nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato
un institore o un direttore preponendoli all'esercizio dell'impresa, di
un ramo di essa o di una sua sede, da ciascuno di tali soggetti.
Sono
tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le societa' in nome
collettivo, i soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice
o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi
comprese le cooperative.
Allegato B
(art. 8, comma
2) Il sottoscritto (cognome).... (nome).... nato a*
....(prov.)*.................... il* ................... codice
fiscale*.... in qualita' di*.... dell'impresa*.... con sede in*....
(prov.)*.................
iscritta presso il Registro imprese di
(eventuale)* ....al n. (eventuale)*.... codice fiscale (eventuale)* ....
n. REA (eventuale)* .... fa altresi' istanza di iscrizione dell'impresa,
nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, realizzato
in media nell'ultimo triennio (al netto dell'IVA), nello specifico
settore di attivita', secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto
interministeriale.... ISCRIZIONE F VARIAZIONE F
A) imprese attive da
almeno due anni:
| | inferiore a 2,5 milioni di euro;
| | da 2,5 a 10
milioni di euro;
| | superiore a 10 milioni di euro. A tal uopo si allega
l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato
dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.
I dati sopra
indicati saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, unicamente per le finalita' previste dal D.I..... B)
impresa attiva da meno di due anni:
| | impresa di nuova costituzione o
con un periodo di attivita' inferiore al biennio indipendentemente dal
volume di affari.
Luogo e data, ..........................
............................................. (firma)
N.B. Il presente
modello e' utilizzabile anche per le variazioni delle fasce di
classificazione di appartenenza, da comunicarsi a norma dell'art. 8,
comma 5, barrando la casella «variazione», indicando la nuova fascia di
classificazione, ed allegando la eventuale documentazione richiesta dalla
norma.
* Da compilarsi solo in caso di richiesta di variazione della
fascia di classificazione.
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