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MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 dicembre 2008
Determinazione delle tariffe minime per
prestazioni di facchinaggio in economia, relativamente al costo per la
sicurezza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21/1/2009)
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Roma
Vista la legge 22 luglio
1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, oggi Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1994 che
attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O. le funzioni
amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le
operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle
commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio,
soppresse ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della
Repubblica;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli
uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del
lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio
politiche del lavoro della predetta direzione;
Vista la Lettera circolare del Ministero del lavoro e della P.S. - Direzione
generale dei rapporti di lavoro - Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995
inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione
delle relative tariffe;
Vista la circolare n. 39/97 del Ministero del lavoro e della P.S. -
Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V n. 5/25620/70/FAC
del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro
in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342;
Visto il precedente decreto di questa Direzione sulle tariffe minime in
materia di operazioni di facchinaggio emanato in data 9 maggio 2006; Visto
il Contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e
spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Sentite le Organizzazioni
sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del
movimento cooperativo rappresentate anche nell'Osservatorio provinciale
sulle attivita' di facchinaggio costituito presso questo ufficio il 25
novembre 2003;
Considerato la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni
di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi
associativi;
Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,
sostituito dall'art. 8, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Considerato i seguenti indicatori economici: variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai nel periodo luglio
2007 - luglio 2008; incremento degli oneri di natura previdenziale a carico
degli organismi associativi del settore derivanti dall'applicazione del
decreto legislativo n. 423/2001 sulla base del quale i citati organismi sono
stati definitivamente equiparati per quanto riguarda la base imponibile ai
fini previdenziali ed assicurativi alla generalita' delle imprese;
incrementi retributivi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo
nazionale di categoria.
Decreta:
La tariffa minima
inderogabile per prestazioni di facchinaggio in economia per la durata di
otto ore giornaliere e' fissata in euro/h 16,65 di cui euro/h 41
relativamente al costo per la sicurezza. La tariffa per lavoro straordinario
e' cosi' fissata: maggiorazione del 30% per lavoro straordinario feriale
diurno; maggiorazione del 50% per lavoro straordinario festivo o notturno;
maggiorazione del 70% per lavoro straordinario festivo e notturno.
L'applicazione delle suddette tariffe decorre dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 4 dicembre 2008
Il direttore provinciale:
Esposito
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ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto 4 dicembre 2008 della direzione
provinciale del lavoro di Roma, recante: «Determinazione delle tariffe
minime per prestazioni di facchinaggio in economia, relativamente al
costo per la sicurezza». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2009).
(Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18/2/2009)
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Nel dispositivo del decreto citato in
epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 35,
seconda colonna, al terzo rigo, dove e' scritto: «... e' fissata in €/h
16,65 di cui €/h 41 relativamente al costo per la sicurezza.», leggasi: «...
e' fissata in €/h 16,65 di cui €/h 0,41 relativamente al costo per la
sicurezza.». |