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La legge n. 126/1991 ed il relativo
regolamento di attuazione prevedono precisi obblighi di informazione
relativamente ai prodotti destinati al consumatore, fatte salve le
prescrizioni riguardanti i prodotti oggetto di specifiche disposizioni
(commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 101/1997 citato). Per
il raggiungimento dell'obiettivo di una corretta informazione al
consumatore, e' necessario che lo stesso sia messo in grado di conoscere
le caratteristiche relative al prodotto che acquista, con riferimento ai
materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione.
La descrizione precisa e
veritiera del prodotto, resa disponibile, facilmente accessibile e
consegnata all'atto dell'acquisto, rappresenta una modalita' idonea ad
informare il consumatore. Tale esigenza viene particolarmente avvertita
con riferimento ai prodotti in legno quali mobili, complementi d'arredo e
qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l'impiego del legno che
hanno un peso rilevante nella vita dei consumatori per il loro valore
anche sociale. Poiche' risulta che spesso i prodotti in legno vengono
posti in vendita senza o con incomplete e/o inesatte indicazioni circa la
loro reale composizione, si ritiene opportuno esplicitare alcune
prescrizioni anche avvalendosi dell'art. 14 del decreto ministeriale 101
citato.
1. Tutti i prodotti di cui al terzo punto del preambolo devono
essere accompagnati da una «scheda identificativa» (da ora:
«scheda
prodotto») predisposta dal produttore o dall'importatore, fornita al
distributore e, da quest'ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale
acquirente. La scheda va consegnata all'acquirente al momento della
conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento della consegna del
bene.
2. La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la
modalita' di offerta del prodotto stesso al consumatore.
3. La scheda
prodotto, anche alla luce del dettato dell'art. 10 del decreto
ministeriale n. 101/1997, deve esplicitare, con riferimento alla singola
categoria di prodotto, la tipologia e i materiali impiegati per la
struttura e per i rivestimenti, anche qualora vengano impiegati materiali
simili al legno, nonche' le istruzioni per la manutenzione e la pulizia
laddove ritenute opportune o necessarie. La scheda prodotto deve, altresi',
fornire il nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o
dell'importatore. I contenuti della scheda devono essere conformi alle
definizioni commerciali in uso e comunque devono essere immediatamente
comprensibili dal consumatore.
4. La scheda prodotto puo', altresi',
contenere indicazioni circa lo smaltimento del prodotto in legno, una
volta esaurito il suo ciclo di vita.
5. Chi immette sul mercato beni in
legno sforniti della scheda prodotto o accompagnati dalla predetta scheda,
contenente informazioni anche parzialmente non veritiere, e' punito con la
sanzione e nella misura stabilita all'art. 2, comma 2 della legge n.
126/1991.
6. In via transitoria, per centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare, e' consentito il commercio di
prodotti in legno non accompagnati dalla scheda-prodotto.
Roma, 3 agosto
2004 p.
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita'
Ariemma
Il direttore generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela del consumatore del Ministero delle attivita'
produttive
Primicerio
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