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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
Nella odierna seduta del
29 marzo 2007:
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le «Modifiche
al Titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra
Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di
leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Vista la legge 17 agosto 2005 n. 174, recante «Disciplina dell'attivita'
di acconciatore», che demanda alle regioni la disciplina della citata
attivita' professionale, la definizione dei contenuti tecnico-culturali
del programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami tecnico-pratici,
previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza
Stato-regioni.
Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre
1978 n. 845;
Viste le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 e 27 dicembre 2002, n. 289
recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, rispettivamente leggi finanziarie per l'anno 2001 e per
l'anno 2003, di istituzione dello 0,30 ai Fondi interprofessionali;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Vista la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 2004 relativa al «Quadro comunitario unico per la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)»;
Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per
la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese» ed, in
particolare, l'art. 10, comma 2;
Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il
libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo 276 del 2003, a seguito dell'approvazione in sede di
Conferenza unificata in data 14 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni il 18 febbraio 2000
per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle
competenze professionali;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
174 del 2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella
formazione professionale;
Visto il documento «Standard nazionali di competenze e certificazione.
Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni», il
documento «Standard nazionali di competenze e certificazione.
Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni» proposto
dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome
il 2 agosto 2002, e ripreso per una piu' ampia revisione e condivisione
in sede tecnica con ANCI, UPI e Confederazioni Imprenditoriali il 14
maggio 2003;
Visto l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle regioni e province
autonome del 9 febbraio 2006 sull'Apprendistato professionalizzante;
Visto il documento «Criteri per la descrizione degli standard
professionali» del 23 maggio 2006 a cura del Progetto interregionale «Descrizione
e certificazione per competenze e famiglie professionali»;
Visto il documento della Commissione europea (SEC (2005) 957 dell'8
luglio 2005) «Verso un quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente (EQF)»;
Vista la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione il 5
settembre 2006 (COM (2006) 479);
Vista la nota del 16 febbraio 2007, con la quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome ha trasmesso, unitamente ad un
documento metodologico per la definizione di accordi in materia di
professioni regolamentate, lo schema di accordo in oggetto; Vista la
nota, del 2 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo
economico ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al testo
dell'accordo;
Considerato che tali modificazioni sono state condivise, nel corso
dell'incontro tecnico del 14 marzo 2007, dai rappresentanti del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e delle regioni;
Vista la definitiva stesura della proposta accordo in oggetto, nel testo
riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica e diramato con
nota del 15 marzo 2007;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei
Presidenti delle regioni e province autonome; Sancisce accordo: tra il
Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei tennini
di seguito riportati.
Premessa L'ambito della definizione dei requisiti minimi per
l'abilitazione alla professione e delle modalita' di esercizio delle
professioni regolamentate non ordinistiche si colloca sia nel piu' ampio
contesto del ruolo delle regioni e province autonome in materia di
professioni, sia nel processo di attuazione delle riforme relative al
sistema di istruzione e formazione e lavoro, nel quadro delle competenze
istituzionali disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione.
L'evoluzione della materia delle professioni regolamentate deve
considerare: il processo in atto nei sistemi di istruzione formazione e
lavoro per la definizione di una architettura nazionale condivisa dai
sistemi regionali, pur nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli
dei soggetti istituzionali coinvolti; i risultati tecnico-metodologici
ottenuti delle regioni e province autonome nell'ambito del Progetto
interregionale competenze e che hanno gia' guidato i lavori in materia di
standard professionali e formativi. Il percorso avviato dalle regioni e
province autonome, all'interno del Progetto interregionale competenze e
sintetizzato nel documento tecnico approvato in Conferenza dei Presidenti
(27 novembre 2005), prevede la realizzazione di condizioni di sistema a
livello nazionale per l'integrazione degli ambiti di Istruzione,
formazione e lavoro, nel rispetto del ruolo e delle competenze esclusive
nelle suddette materie delle regioni e del1e province autonome. In tale
prospettiva, assume rilevanza la definizione di un quadro nazionale di
standard professionali, centrato sulla definizione di figure
professionali rispetto al quale i diversi sistemi regionali di istruzione
e formazione declinano profili e percorsi formativi, rispondenti alle
esigenze del territorio.
Il presente Accordo e' formalizzato nel rispetto del corretto esercizio
della competenza concorrente tra Stato e regioni nel quadro della
disciplina degli acconciatori, muovendo dalla definizione dello standard
professionale minimo della figura dell'acconciatore a livello nazionale.
L'individuazione dello standard professionale, infatti, costituisce il
punto di partenza indispensabile a guidare le attivita' da realizzare
nell'ambito del sistema di istruzione - formazione - lavoro, come
risposta ai fabbisogni territoriali per il settore produttivo
dell'acconciatura.
Considerato L'importanza di mantenere uno stretto raccordo con il Tavolo
unico «Sistema nazionale degli standard», al fine di creare utili
sinergie e di valorizzare quanto gia' prodotto ed acquisito in materia;
L'esigenza di definire lo standard professionale per la figura
dell'acconciatore, omogeneo sul territorio nazionale e riferimento
condiviso tra regioni e province autonome;
L'esigenza di assicurare il riconoscimento e la mobilita' professionale
della figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio
nazionale, nonche' nel territorio dell'unione europea, in conformita' ai
diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali;
La garanzia che nell'esame di abilitazione professionale vengano
verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il
territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo;
La rilevanza dello standard professionale ai fini di una programmazione
dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro;
La necessita' dello standard professionale ai fini della programmazione
di percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi
sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della
qualifica professionale di «Acconciatore»;
Art. 1
Definizione
L'acconciatore e' la
figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale
rilasciata previo esame dalle regioni e province autonome, esegue i
trattamenti ed i servizi di propria competenza.
Art. 2
Aree di attivita'
professionali caratterizzanti
L'acconciatore esercita
autonomamente ed e' responsabile delle seguenti aree di attivita'
relative all'intero processo di lavoro: A). Area della produzione del
servizio; B). Area della gestione d'impresa.
Art. 3
Formazione
La formazione
professionale dell'acconciatore e' di competenza esclusiva delle regioni
e province autonome; che provvedono alla definizione degli standard dei
percorsi formativi nonche' alla programmazione e organizzazione dei corsi
nel rispetto dello standard professionale minimo definito dal presente
accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione
professionale.
Art. 4
Esame finale e rilascio
dell'attestato
L'esame finale,
finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale di
Acconciatore, e' organizzato e realizzato secondo le nonnative vigenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5
Riconoscimento
competenze pregresse
Spetta alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi
di formazione professionale, definire le modalita' e le procedure per il
riconoscimento delle competenze acquisite in analoghi percorsi/contesti
formativi ed esperienze lavorative pregresse.
Art. 6
Riconoscimento della
abilitazione professionale
Il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di Acconciatore,
rilasciata con le modalita' previste dalle disposizioni di ciascuna
regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano nel rispetto dello
standard professionale descritto nell'allegato al presente accordo, ha
valore su tutto il territorio nazionale.
Art. 7
Allegato
all'Accordo L'allegato
Standard Professionale dell'Acconciatore costituisce parte integrante del
presente Accordo. Roma, 29 marzo 2007 Il presidente Lanzillotta Il
segretario Busia
Allegato
«STANDARD PROFESSIONALE
DELL'ACCONCIATORE»
Acconciatore
Descrizione della figura
L'Acconciatore, ai sensi
della legge n. 174/2005, e' la figura in grado di esercitare attivita
comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto stetico dei capelli, ivi
compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio
e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o
complementare.
E' la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la
clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e
all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi
riconosciuti nelle diverse culture. Aree di attivita' / processi che
presidia.
L'Acconciatore esercita autonomamente ed e' responsabile delle seguenti
attivita' relative all'intero processo di lavoro.
A). Area della produzione
del servizio di acconciatore
Predispone e gestire
l'accoglienza del/la cliente utilizzando modalita' comunicative verbali e
non verbali appropriate, con particolare attenzione alla gestione del
tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto;
Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per
identificare i trattamenti e i prodotti idonei;
Eseguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e
desideri del/la cliente;
Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire,
secondo standard di qualita' e conformemente alla normativa vigente
inmateria di igiene e sicurezza sul lavoro;
Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle
mode.
B). Area della gestione
d'impresa
Organizzare e manutenere
l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezz sul
lavoro e di salvaguardia ambientale;
Gestire l'attivita' contabile e amministrativa;
Selezionare e gestire il personale;
Organizzare la promozione dell'attivita' professionale;
Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.;
Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino.
Formazione
La formazione
dell'Acconciatore e' di competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli
standard dei percorsi formativi nonche' alla programmazione e
organizzazione dei corsi, nel rispetto dello standard professionale
essenziale definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni
vigenti in materia di formazione professionale.
Esame finale
L'esame finale per il
rilascio dell'abilitazione professionale di acconciatore dovra' essere
organizzato e realizzato, secondo le normative vigenti di regioni e
province autonome, in modo da verificare il possesso delle competenze
adeguate per: la predisposizione di un ambiente di lavoro correttamente
attrezzato, accogliente e rispondente alle disposizioni
igienico-sanitarie; l'analisi dal punto di vista strutturale e funzionale
del capello, cuoio capelluto e barba; il taglio dei capelli e della barba
sia conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificita' stilistiche
concordate con il cliente; i capelli e la barba siano sottoposti a
trattamenti tricologici e cosmetici secondo procedure e tecniche
diversificate per tipologia di capello ed obiettivo stilistico; la messa
in piega, l'acconciatura dei capelli e la barba rispondano alle
caratteristiche d'aspetto, nonche' alle specificita' stilistiche
richieste dal cliente ed alla tipologia di evento; il servizio di
acconciatura sia erogato secondo gli standard qualitativi previsti; la
corretta redazione e conservazione dei documenti contabili e
amministrativi relativi alla conduzione dell'esercizio. Le regioni
potranno avvalersi di enti autonomi o strumentali, per l'organizzazione e
la gestione degli esami. L'esame dovra' essere organizzato e gestito
secondo principi di trasparenza e tracciabilita' delle procedure.
Riconoscimento dei crediti
formativi
Spetta alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi
di formazione professionale, definire il sistema e le procedure per la
certificazione delle competenze acquisite ed il loro riconoscimento in
termini di crediti formativi in analoghi percorsi/contesti formativi ed
esperienze lavorative pregresse.
Spendibilita' della
qualifica abilitante all'esercizio dell'attivita' professionale di
acconciatore
L'abilitazione
all'esercizio delle attivita' di acconciatore, rilasciata con le
modalita' previste dalle disposizioni di ciascuna regione e provincia
autonoma di Trento e di Bolzano secondo gli standard professionali e di
certificazione finale di cui ai punti precedenti, ha valore su tutto il
territorio nazionale.
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