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IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto
pubblico locale
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti
per la concessione all'industria privata dell'impianto e l'esercizio di
funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto
ministeriale 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per le comunicazioni concernente
l'approvazione delle norme per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico
degli ascensori destinati al trasporto di persone;
Visti gli articoli 1, comma
3, 4, 5 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,
recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto
2 gennaio 1985, n. 23 del Ministro dei trasporti recante norme regolamentari in
materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni
periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti
funicolari aerei e terrestri;
Visto il decreto 5 giugno 1985, n. 1533 del
Ministro dei trasporti recante disposizioni per il direttori ed i responsabili
dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai
servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e
terrestri;
Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei trasporti recante
disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale dei
direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro
sostituti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante l'approvazione del regolamento concernente l'impianto e l'esercizio
di ascensori e montacarichi in servizio privato;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 recante norme di attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori;
Visto il decreto 4 dicembre 2003 del
Ministro delle attivita' produttive con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono state
pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2,
che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori
Visto il
decreto 29 settembre 2003, n. 918 del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti riguardante l'individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici
Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) delle Direzioni generali
territoriali (ex S.I.I.T.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211 concernente la riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 2009, n. 307 di attuazione del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente
l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e dei
relativi compiti;
Considerata la necessita' di semplificare il procedimento
amministrativo per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza per
l'apertura al pubblico esercizio degli ascensori;
Ritenuto che le norme relative
all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di
persone, di cui alla parte III del decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281,
vadano rese coerenti ed adeguate alla normativa sopravvenuta e tenuto conto
dell'evoluzione della tecnica e dell'esperienza nel settore;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano agli
ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico mediante una
cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione e' minore
di 15° rispetto alla verticale
Art. 2
Norme tecniche
1. Per la
progettazione, costruzione ed installazione degli ascensori in servizio pubblico
e relativi componenti di sicurezza si applica il capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (di seguito denominato
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999) di attuazione della
direttiva 95/16/CE.
2. La realizzazione dell'impianto in adesione a norme
armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte in norme nazionali, operata su base volontaria
dall'installatore, costituisce presunzione di conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza e tutela della salute delle persone di cui alla
direttiva 95/16/CE.
Art. 3
Domanda e documentazione
1. La documentazione progettuale per l'installazione di un ascensore destinato
al trasporto di persone in servizio pubblico, ovvero relativa a modifiche
costruttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1999, e' soggetta all'approvazione degli organi
regionali o degli enti locali delegati, che a tal fine richiedono
preventivamente, ai sensi dell'ad. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, (successivamente denominato DPR 753/80) agli uffici
trasporti ad impianti fissi (di seguito denominati USTIF) delle Direzioni
generali territoriali, il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza.
2.
Alla domanda per il rilascio del nullaosta va allegata la documentazione di
seguito specificata:
a) documentazione tecnica conforme all'appendice C delle
norme UNI EN 81.1 E 81.2;
b) relazione di calcolo delle strutture portanti del
vano ascensore in relazione alle sollecitazioni dinamiche trasmesse
dall'impianto;
c) relazione sul sistema di telesorveglianza, qualora non sia
previsto il presenziamento, collegato ad una postazione presenziata
permanentemente durante l'esercizio; d) documentazione tecnico-illustrativa
relativa al sistema di teleallarme conforme alla norma UNI EN 81-28;
e) piano di
soccorso per il recupero dei passeggeri, inclusi i portatori di handicap, in
caso di immobilizzo della cabina;
h) documentazione progettuale relativa alla
procedura adottata dall'installatore per la valutazione della conformita'
dell'ascensore ai requisiti essenziali della direttiva, ai sensi dell'art. 6 del
DPR 162/99 che, a seconda del caso, e' costituita da:
1) copia dell'attestato CE
del tipo rilasciato da un organismo notificato, nel caso di un ascensore
progettato in conformita' di un ascensore modello o di un ascensore per il quale
non sia prevista alcuna estensione o variante (allegato V, parte B del DPR
162/99);
2) progetto dell'ascensore validato da un organismo notificato nel caso
di verifica di un unico prodotto (allegato X );
3) progetto dell'ascensore in conformita' ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di
garanzia qualita' totale (Allegato XIII) rispondente integralmente alle norme
armonizzate;
4) certificato CE di esame della progettazione rilasciato da un
organismo notificato nel caso che il progetto dell'ascensore per il quale sia
stato attuato un sistema di garanzia qualita' totale (allegato XIII) non e'
integralmente conforme alle norme armonizzate;
5) dichiarazioni di conformita'
CE per i componenti di sicurezza utilizzati nella costruzione dell'ascensore;
l)
copia del certificato del sistema garanzia qualita' aziendale esteso alla
95/16/CE adottato dall'installatore, rilasciato da un organismo notificato; m)
piano dei controlli non distruttivi, di cui al decreto ministeriale n. 23/1985,
da eseguire sui componenti di sicurezza;
n) documentazione inerente la
registrazione dei dati conforme alla norma UNI EN 627;
o) documentazione
concernente l'osservanza delle norme relative all'abbattimento delle barriere
architettoniche in conformita' alla UNI EN 81-70 e successive modificazioni;
p)
certificazione riguardante il grado di infiammabilita' dei materiali relativi ai
rivestimenti interni della cabina, ai tappeti antisdrucciolo ed al rivestimento
esterno ai sensi della normativa vigente;
q) analisi di sicurezza;
r) relazione
sulle modalita' di esercizio dell'impianto.
Gli elaborati di cui ai commi a) e
b) devono essere firmati da un ingegnere iscritto all'albo professionale.
Nei
casi di progetti, che prevedono soluzioni tecniche innovative, o comunque non
sperimentate la competenza per il rilascio del nulla osta tecnico e' degli
organi centrali dell'Amministrazione, su parere dell'USTIF territorialmente
competente
Art. 4
Esecuzione dei lavori
1.
L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di installazione di un ascensore in
servizio pubblico di nuova realizzazione, ovvero di modifiche costruttive
importanti relative ad un impianto gia' in esercizio, viene rilasciata, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dai
competenti Organi regionali o dagli enti locali delegati, a seguito
dell'approvazione della documentazione di cui all'art. 3 del presente decreto
Art. 5
Apertura dell'esercizio
1.
L'esercente, ultimata l'installazione dell'impianto, presenta all'autorita'
concedente domanda di apertura dell'ascensore al pubblico esercizio richiedendo
nel contempo, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 753/1980, l'espletamento delle verifiche e prove funzionali volte ad
accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' l'esercizio possa
svolgersi con sicurezza e regolarita'.
2. Alla domanda va allegata la seguente
documentazione:
a) Copia della dichiarazione CE di conformita' dell'ascensore,
ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1999 sottoscritta dall'installatore;
b) dichiarazione del direttore dei
lavori nella quale egli attesta che l'opera e' completamente ultimata e che e'
stata eseguita a regola d'arte ed in conformita' al progetto approvato;
c)
certificato di collaudo statico delle strutture portanti dell'impianto, ai sensi
della legge 1086/71;
d) la documentazione riguardante i materiali utilizzati nonche' quella riguardanti i controlli non distruttivi effettuati sui materiali
stessi;
e) copia dell'attestato di esame finale dell'ascensore installato
redatto da:
1) un organismo notificato nel caso di applicazione delle procedure
di valutazione della conformita' di cui agli allegati VI e X;
2) installatore
direttamente nel caso di applicazione delle procedure di cui all'allegato XII
(garanzia qualita' prodotti per gli ascensori), XIII (garanzia qualita' totale)
e XIV (garanzia qualita' produzione);
f) l'individuazione del responsabile di
esercizio che partecipa alle verifiche e prove funzionali;
g) la proposta di
Regolamento di esercizio redatta dal proposto responsabile di esercizio e
controfirmata dall'esercente;
h) l'elenco del personale dipendente
dell'esercente da adibire alle mansioni di sorveglianza dell'impianto ed al
soccorso;
i) manuale per l'uso dell'impianto;
l) la ricevuta del versamento da
effettuare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente
competente sull'apposito capitolo della somma stabilita a copertura delle spese
per il personale dell'USTIF incaricato dell'effettuazione delle verifiche e
prove funzionali.
Ai fini dell'apertura al pubblico esercizio di un impianto o
di riapertura a seguito di modifiche costruttive importanti di un impianto
esistente, gli USTIF competenti per territorio, a seguito dell'esame favorevole
della documentazione di cui al punto 2 e su richiesta dell'autorita' concedente,
provvedono con proprio personale tecnico all'espletamento delle verifiche e
prove funzionali, ai sensi dell'art. 5 del del decreto del Presidente della
Repubblica n. 753/1980, e con l'eventuale partecipazione, agli effetti della
regolarita' dell'esercizio, di rappresentanti degli Organi regionali, o degli
enti locali. Le verifiche e prove funzionali sono effettuate in conformita' a
quanto previsto dalle UNI EN 81.1 e 81.2 compresa la verifica dell'efficacia
della procedura per il recupero dei passeggeri, con l'utilizzazione del
personale addetto all'impianto, in caso di immobilizzo della cabina. L'USTIF
competente territorialmente, a seguito dell'esito favorevole delle visite e
prove eseguite dal personale incaricato e verbalizzate rilascia all'Organo
Regionale o agli Enti Locali delegati il nulla osta tecnico ai fini della
sicurezza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
753/1980, per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio
Art. 6
Esercizio
1. Agli
ascensori in servizio pubblico e' preposto, ai sensi dell'art. 90 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini della sicurezza e regolarita' dell'esercizio, un responsabile dell'esercizio i cui requisiti,
funzioni e incombenze sono stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti 5
giugno 1985, n. 1533.
2. L'incarico del Responsabile dell'Esercizio e'
subordinato all'assenso degli Organi Regionali, o degli enti locali, previo
rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza da parte dell'USTIF
territorialmente competente.
3. L'esercizio dell'impianto si svolge con le modalita' indicate nel regolamento di esercizio emanato, ai sensi dell'art. 102
del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dal responsabile
dell'esercizio ed approvato dagli Organi regionali, o dagli enti locali
delegati, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dell'USTIF
territorialmente competente.
4. Il regolamento di esercizio contiene
prescrizioni riguardanti il personale addetto, le modalita' di effettuazione del
servizio ed il piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli
obblighi, i divieti e le sanzioni. 5. Le disposizioni relative ai viaggiatori
sono esposte al pubblico, in modo ben visibile ed in prossimita' degli accessi
Art. 7
Manutenzione dell'impianto
1. Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento
dell'impianto, la manutenzione deve essere affidata a persona munita di
certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6,7,8 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 24 dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai
sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale
abilitato
Art. 8
Verifiche e prove
periodiche
1. Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere
delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende
la sicurezza e la regolarita' di esercizio dell'impianto, nonche' l'avvenuta
ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorita' di
sorveglianza in precedenti verifiche.
2. Ogni giorno, prima dell'inizio del
servizio pubblico, il personale individuato dal responsabile dell'esercizio,
deve procedere alla effettuazione di una o piu' corse di prova a vuoto.
3.
Almeno ogni sei mesi, il responsabile dell'esercizio provvede a sottoporre
l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice E delle norme UNI EN
81-1: 2008 e 81-2:2008, i cui 6 risultati vanno trascritti sul libretto
dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo
stesso responsabile dell'esercizio.
4. Le date di effettuazione delle verifiche
semestrali di cui al comma 3 sono comunicate dal responsabile dell'esercizio con
congruo anticipo al competente USTIF al fine di consentire l'eventuale
partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
5. I risultati delle verifiche
e prove periodiche di cui al comma 3 sono verbalizzati e trasmessi dal
Responsabile dell'Esercizio agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati ed
agli USTIF territorialmente competenti.
6. Ogni tre anni ed in occasione delle
revisioni speciali, o a seguito di una trasformazione importante, o in caso di
incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del responsabile
dell'esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un
funzionario tecnico dell'USTIF competente per territorio, ed eventualmente un
rappresentante dell'Organo regionale o dell'ente locale delegato, agli effetti
della regolarita' dell'esercizio.
7. Gli USTIF possono disporre in qualsiasi
momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi
avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonche'
di richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di
conservazione ed il buon funzionamento degli impianti
Art. 9
Disposizioni abrogate Sono
abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per
le comunicazioni.
Roma, 11 gennaio 2010
Il direttore generale: Di Giambattista
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