|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo
19, il quale ha previsto che le operazioni di collaudo, degli impianti
installati fino alla data del 30 giugno 1999, avrebbero dovuto concludersi entro
il 25 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
2000, n. 369, che ha prorogato il termine per effettuare il citato collaudo fino
al 30 giugno 2001;
Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere
ancora diverse migliaia e che, pertanto, e' necessario prevedere una ulteriore
proroga del suddetto termine per poter completare le prescritte operazioni di
collaudo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
Ritenuto
opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del Consiglio di Stato in
merito all'opportunita' di prevedere un termine piu' congruo entro cui
comunicare l'esito positivo del collaudo degli ascensori;
Viste le deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 febbraio e del 3
maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della salute
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente
regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.
369, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che alla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di
conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono
legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario
o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale
l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla
data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi
competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un
organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente
il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un
ingegnere iscritto all'albo.".
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Sirchia, Ministro della
salute
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 344
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il
comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- La
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed esercizio di ascensori e
di montacarichi in servizio privato".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione del regolamento
per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e
l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato".
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, reca:
"Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in
servizio privato".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita'
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro):
"Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita'
sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e'
attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di
omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e
dall'art. 24, legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' il controllo di
conformita' dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per
omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura
tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza
del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul
mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici
prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n.
833, nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti.
(Comma abrogato).
Le
procedure e le modalita' amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le
forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con
decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere dell'ISPESL.
(Comma abrogato).".
- Il decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 268, reca:
"Riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 441, reca: "Regolamento concernente l'organizzazione, il
funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL,
in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
268".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
reca: "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, reca: "Regolamento recante modifica al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di
collaudo degli ascensori".
Note all'articolo
unico:
- Il testo dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante
"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio", gia' modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 2000, n. 369, recante "Regolamento recante modifica al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli
ascensori", come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 19 (Norme finali e transitorie). - 1. Salvo quanto previsto
al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, e' consentito commercializzare e
mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999
si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di
sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CEE di conformita'
ovvero della licenza di esercizio, di cui all'art. 16 della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi
in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale
rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del
collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui
all'art. 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione
dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto
all'albo. 4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli
organismi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), e' trasmessa, a cura del
proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo gia' competente per
il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e
successive modificazioni e integrazioni.".
- La legge 24 ottobre 1942, n.
1415, recante "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in
servizio privato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 16
dicembre 1942.
|