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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17/8/2009) |
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Vista la raccomandazione della Commissione
europea 95/216/CE dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza
degli ascensori esistenti; Decreta: Art. 1 Scopo 1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento», si dispone l'adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto Art. 2 Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori 1. Il
proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall'entrata in
vigore del presente decreto in occasione della prima verifica periodica
sull'impianto gia' programmata dall'Organismo notificato/dalla
ASL/dall'Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore
contestualmente richiede e concorda l'effettuazione di una verifica
straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla
realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti
nell'impianto per la quale puo' essere utilizzata la norma di buona
tecnica piu' recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle
pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di
sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80 ). Art. 3 Interventi di adeguamento
1. L'ente autorizzato ad effettuare le
verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all'art. 13 del
regolamento, che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi,
prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che
dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti: entro
cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le
situazioni di rischio riportate nella tabella A; entro dieci anni dalla
data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio
riportate nella tabella B. Art. 4 Controllo della esecuzione degli interventi prescritti 1. Gli enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l'avvenuto adeguamento previsto dal presente decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l'esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e responsabilita', il proprietario dello stabile e/o l'amministratore del condominio e la ditta di manutenzione Art. 5 Responsabilita' dell'esecuzione degli interventi prescritti 1. Il
proprietario dell'impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante,
e' responsabile della corretta esecuzione degli interventi di
adeguamento nei termini previsti dal presente decreto e nel rispetto
delle esecuzioni tecniche previste dall'analisi di rischio oppure da
quelle indicate dalla norma di buona tecnica. Art. 6 Adeguamenti specifici 1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art. 3, comma 3: misure per assicurare l'accessibilita' ai disabili; misure contro gli atti vandalici; misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio, non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore e' inserito. Pertanto, e' responsabilita' del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare Art. 7 Oneri 1. Gli oneri per l'esecuzione dell'analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante dell'impianto elevatore Art. 8 Allegati 1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le tabelle A, B e C con l'elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro adeguamento. Roma, 23 luglio 2009 Il Ministro : Scajola Registrato alla Corte dei conti 31 luglio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 105 Allegato ----> Vedere tabelle alle pagg. 30-31 <---- |
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