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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva
95/16/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80;
Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti degli
apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente
alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di
applicazione
1. Il presente decreto si
applica agli ascensori definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento».
2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999
sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN
081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalita' disciplinate
dal presente decreto.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Art. 2
Adeguamento tecnico
degli ascensori
1. In occasione della
prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo
l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' competente, o
l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento,
effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo
la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per
il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al
seguente comma 2.
2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i
seguenti termini:
a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica
periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorita' alta;
b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorita'
media;
c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorita'
bassa.
3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumita' delle
persone l'impianto e' sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al
comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la
prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza.
4. L'autorita' competente dispone il fermo dell'impianto fino
all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al
comma 3, nonche' nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni
di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di
sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento.
5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo
produttivo e competitivita', adottato entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, sono definite, in conformita' alla
disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza
unificata, le modalita' di svolgimento delle verifiche e i criteri
generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l'analisi dei
rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti la struttura
architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di
protezione.
6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
incendi.
Art. 3
Requisiti professionali
del personale degli organismi notificati
1. L'analisi dei rischi e
la formulazione delle prescrizioni di cui all'art. 2 sono effettuate da
personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo
professionale;
b) esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli
ascensori, per un periodo di almeno due anni;
c) copertura assicurativa della responsabilita' civile derivante dall'attivita'
professionale, con massimale non inferiore a due milioni e
cinquecentomila euro.
Art. 4
Libretto dell'impianto
1. Il proprietario
dell'immobile e' tenuto alla corretta custodia del libretto dell'impianto
di cui all'art. 16 del regolamento.
2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai
sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto.
3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto
l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota
le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del
regolamento.
Roma, 26 ottobre 2005
Il Ministro: Scajola
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