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IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'
Vista la direttiva n.
95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998,
concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli
ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 1 agosto 2000, di autorizzazione al rilascio delle
certificazioni CE secondo la direttiva n. 95/16/CE per l'allegato VI
(esame finale) e per l'allegato X (verifica di unico prodotto - modulo
G), emesso a nome della societa' TUV Italia S.r.l., con sede in via
Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano);
Vista l'istanza del 3 agosto 2001, acquisita in atti di questo Ministero
in data 3 agosto 2001, protocollo n. 785.511, con la quale l'organismo
TUV Italia S.r.l. - Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto
l'estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni per gli
altri allegati V, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV, ai sensi della direttiva
medesima;
Considerato che la documentazione integrativa prodotta dall'organismo TUV
Italia S.r.l. - Cinisello Balsamo (Milano) allegata all'istanza suddetta
soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato altresi' che l'organismo TUV Italia S.r.l., Cinisello Balsamo
(Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di
sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
1. L'organismo TUV Italia
S.r.l., con sede in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano),
e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato
negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, di seguito elencati:
allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo F);
allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H);
allegato XI: conformita' al tipo con controllo per campione (modulo C);
allegato XII: garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (modulo E);
allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H);
allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D).
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo TUV Italia
S.r.l., Cinisello Balsamo (Milano) e saranno determinati ai sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. All'organismo TUV Italia S.r.l., Cinisello Balsamo (Milano) resta
attribuito quale numero di identificazione il n. 0948 gia'
precedentemente assegnato dalla Commissione europea.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione
delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione
del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' fino al 1 agosto 2003.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica
della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi
controlli.
Art. 3
1. Ove, nel corso dell'attivita',
anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza
delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la
mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in
particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo
non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2002
Il direttore generale:
Visconti
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