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IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'
Vista la direttiva
95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998,
concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 134 del 10 giugno 1999;
Vista l'istanza del 5 novembre 2001, acquisita in atti di questo
Ministero in data 21 novembre 2001, protocollo n. 785.723, con la quale
l'organismo IE.DI.GE. Engineering S.r.l. con sede legale in via Domenico
Cirillo, 73 - 70100 Bari, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al
rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo IE.DI.GE.
Engineering S.r.l. - Bari, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16
settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato altresi' che l'organismo dall'organismo IE.DI.GE. Engineering
S.r.l. - Bari, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi
di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
1. L'organismo IE.DI.GE.
Engineering S.r.l., con sede legale in via Domenico Cirillo, 73 - 70100
Bari, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto
riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
allegato V: 2. Esame CE del tipo (Modulo B);
allegato VI: 3. Esame finale;
allegato X: 4. Verifica di unico prodotto (Modulo G).
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo dall'organismo
IE.DI.GE. Engineering S.r.l. - Bari, e saranno determinati ai sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e
procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione
delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione
del Ministero delle attivita' produttive - Ispettorato tecnico.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' triennale.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica
della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi
controlli.
Art. 3
1. Ove, nel corso dell'attivita',
anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata l'inadeguatezza
delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la
mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in
particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo
non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2002
Il direttore generale:
Visconti
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IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'
Vista la direttiva
95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998,
concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 15 settembre 2000, di autorizzazione al rilascio
delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati: V
esame CE del tipo (Modulo B); VI esame finale; X verifica di unico
prodotto (Modulo G), Xl conformita' al tipo con controllo per campione;
emesso a nome della societa' ICEPI - Istituto di certificazione europea
prodotti industriali S.r.l. con sede in via Emilia Parmense, 11/A -
Pontenure (Piacenza);
Vista l'istanza del 12 settembre 2000, acquisita in atti di questo
Ministero in data 19 settembre 2000, protocollo n. 757.561, con la quale
l'organismo ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti
industriali S.r.l. - Pontenure (Piacenza), ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha
richiesto l'estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni
per gli altri allegati VIII, IX, XII, XIII e XIV, ai sensi della
direttiva medesima;
Considerato che la documentazione integrativa prodotta dall'organismo
ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. -
Pontenure (Piacenza) allegata all'istanza suddetta soddisfa quanto
richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato altresi' che l'organismo ICEPI - Istituto di certificazione
europea prodotti industriali S.r.l. - Pontenure (Piacenza), ha dichiarato
di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art.
9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
1. L'organismo ICEPI -
Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. con sede
in via Emilia Parmense, 11/A - Pontenure (Piacenza), e' autorizzato al
rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di
seguito elencati:
allegato VIII: Garanzia qualita' prodotti (Modulo F);
allegato IX: Garanzia qualita' totale componenti (Modulo H);
allegato XII: Garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (Modulo E);
allegato XIII: Garanzia qualita' totale dell'ascensore (Modulo H);
allegato XIV: Garanzia qualita' produzione (Modulo D).
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo ICEPI - Istituto
di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. - Pontenure
(Piacenza), e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.
3. All'organismo ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti
industriali S.r.l. - Pontenure (Piacenza) resta attribuito quale numero
di identificazione il n. 066 gia' precedentemente assegnato dalla
Commissione europea.
4. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e
procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
5. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
6. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione
delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione
del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' fino al 15 settembre 2003. 2.
Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della
permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi
controlli.
Art. 3
1. Ove, nel corso dell'attivita',
anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza
delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la
mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in
particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo
non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2002
Il direttore generale:
Visconti
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