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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 febbraio 2004
Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e relative modalita' di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

(Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9/4/2004)

 
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, ed in particolare l'art. 18;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 settembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero delle attivita' produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Art. 2

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto.
2. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1999, n. 162, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare le somme dovute di cui all'allegato I, lettera a), entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per ogni annualita' successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organismi devono versare l'importo di cui all'allegato I, lettera b).
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul c/c postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento occorre specificare: il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; l'amministrazione che effettua la prestazione; l'imputazione della somma al capo 18° capitolo d'entrata 3600.
3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive inizia le attivita' di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare, all'atto della richiesta, mediante presentazione della avvenuta attestazione di versamento.

Art. 4

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attivita' di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonche' al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5

Erogazione dei compensi al personale

1. Al personale del Ministero delle attivita' produttive preposto alle attivita' di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 270

Allegato I

A) Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda....

6.847,80

B) Importo dovuto per ogni annualita' successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto....

981,32

     

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