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Con decreto del direttore generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' del 2 luglio 2004:
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
visto altresi' la direttiva del Ministro dell'attivita' produttive del 19
dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 77;
esaminata la domanda del 15 gennaio 2004 e la relativa documentazione
presentata;
l'organismo sotto indicato, e' autorizzato ad emettere certificazione CE secondo
gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
CNIM S.r.l., con sede legale in via Barberini, 68 - Roma;
allegato V: esame CE del tipo (Modulo C);
allegato VI: esame finale;
allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (Modulo E);
allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (Modulo H);
allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);
allegato XI: conformita' al tipo con controllo per campione (Modulo C);
allegato XII: garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (Modulo E);
allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (Modulo H);
allegato XIV: Garanzia qualita' produzione (Modulo D).
L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto. Ai fini della pubblicazione, si
trasmettono due copie conformi del provvedimento in forma integrale.
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Con decreto del direttore generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' del 2 luglio 2004:
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
visto altresi' la direttiva del Ministro dell'attivita' produttive del 19
dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 77;
esaminata la domanda del 6 novembre 2003 e la relativa documentazione
presentata;
l'organismo sotto indicato, e' autorizzato ad emettere certificazione CE secondo
gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
OCERT - Organismo certificazioni tecniche S.r.l., con sede legale in Corso
Rosselli, 91-bis/7 - Torino;
allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);
allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);
L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto.
Ai fini della pubblicazione, si trasmettono due copie conformi del provvedimento
in forma integrale.
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