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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNICATO
Autorizzazione all'organismo «Olocert Istituto Europeo di Certificazione S.r.l.»,
in Rimini, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva
95/16/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23/4/2004)
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Con decreto del direttore generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' del 15 aprile 2004.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Vista altresi' la direttiva del Ministro dell'attivita' produttive del 19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Esaminata la domanda del 21 novembre 2003 e la relativa documentazione
presentata; l'organismo sotto indicato, e' autorizzato ad emettere
certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
«Olocert Istituto Europeo di Certificazione S.r.l.», con sede legale in via
Cattaneo n. 20 - Rimini.
Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).
Allegato VI: esame finale.
Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto.
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNICATO
Autorizzazione all'organismo «Ergotecnica S.r.l.», in Torino, al rilascio di
certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23/4/2004)
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Con decreto del direttore generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' del 15 aprile 2004.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Vista altresi' la direttiva del Ministro l'attivita' produttive del 19 dicembre
2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Esaminata la domanda del 31 ottobre 2003 e la relativa documentazione
presentata; l'organismo sotto indicato, e' autorizzato ad emettere
certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
«Ergotecnica S.r.l.», con sede legale in corso Bramante n. 56/b - Torino.
Allegato V: esame CE del tipo (modulo B). Allegato VI: esame finale.
Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto.
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNICATO
Autorizzazione all'organismo «ANCCP S.r.l.», in Milano, al rilascio di
certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23/4/2004)
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Con decreto ministeriale del direttore
generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del 15 aprile 2004.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Vista altresi' la direttiva del Ministro dell'attivita' produttive del 19
dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 77;
Esaminata la domanda del 9 marzo 2004 e la relativa documentazione presentata;
l'organismo sotto indicato, e' autorizzato ad emettere certificazione CE secondo
gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
«ANCCP S.r.l.», con sede legale in corso Rombon, 11 - Milano. Allegato V:
esame CE del tipo (modulo B);
Allegato VI: esame finale; Allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo E);
Allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H); Allegato X:
verifica di unico prodotto (modulo G);
Allegato XI: conformita' al tipo con controllo per campione (modulo C); Allegato
XII: garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (modulo E);
Allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H);
Allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D).
L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto.
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNICATO
Autorizzazione all'organismo «O.C.T. Organismo Controlli Tecnici S.r.l.», in
Bari, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva
95/16/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23/4/2004)
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Con decreto del direttore generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' del 15 aprile 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Vista altresi' la direttiva del Ministro dell'attivita' produttive del 19
dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 77;
Esaminata la domanda del 26 ottobre 2003 e la relativa documentazione
presentata;
l'organismo sotto indicato, e' autorizzato ad emettere certificazione CE secondo
gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
O.C.T. Organismo Controlli Tecnici S.r.l., con sede legale in via G. Fortunato,
5/b - Bari.
Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);
Allegato VI: esame finale;
Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);
L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto.
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNICATO
Autorizzazione all'organismo «ECO S.p.a.», in Faenza, al rilascio di
certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23/4/2004)
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Con decreto del direttore generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' del 15 aprile 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Vista altresi' la direttiva del Ministro dell'attivita' produttive del 19
dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 77;
Esaminata la domanda del 16 gennaio 2004 e la relativa documentazione
presentata; l'organismo sotto indicato, e' autorizzato ad emettere
certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
ECO S.p.a., con sede legale in via Granarolo, 62 - Faenza (Ravenna).
Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);
Allegato VI: esame finale;
Allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (Modulo E);
Allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (Modulo H);
Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);
Allegato XI: conformita' al tipo con controllo per campione (Modulo C);
Allegato XII: garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (Modulo E);
Allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (Modulo H);
Allegato XIV: garanzia qualita' produzione (Modulo D).
L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto.
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