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La direttiva 95/16/CEE del 29-6-1995, adottata dal Parlamento europeo e
dal Consiglio dell'Unione europea, inserita nella legge comunitaria 1995,
prevede che gli Stati membri dell'Unione europea adottino le relative
disposizioni prima del 1° gennaio 1997 con loro applicazione a decorrere
dal 1º luglio 1997.
Tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla emanazione del decreto
legislativo di attuazione della direttiva, appare opportuno che gli
operatori economici, qualora desiderino volontariamente sottoporre i
propri prodotti al regime di certificazione,
possano disporre in tempo utile dei relativi servizi in sede nazionale.
Gli organismi
interessati al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva CEE
95/16 potranno, quindi, essere autorizzati in via provvisoria, inoltrando
le richieste secondo le modalità di seguito indicate.
A) L'istanza
è indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico dell'industria - via
Molise, 19 - 00187 Roma.
L'istanza,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere
prodotta in originale bollato e contenere la esplicita indicazione
dell'allegato alla direttiva per il quale si chiede autorizzazione.
Alla istanza
devono essere allegati i seguenti documenti, in originale bollato:
1)
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per i soggetti di diritto privato;
2) atto
costitutivo o statuto per i soggetti di diritto privato, con autentica
notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto
pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di
certificazione per direttive comunitarie;
3) elenco dei
macchinari e delle attrezzature, corredato di caratteristiche tecniche ed
operative, possedute in proprio, per l'effettuazione delle prove
necessarie per gli ascensori e per i loro componenti ed, in particolare,
per i componenti di sicurezza;
4) elenco
delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il
richiedente presso cui possono essere effettuati esami e/o prove
complementari a quelle di cui al precedente punto 3), nonché copia
dell'atto di convenzione stipulato;
5) elenco del
personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;
6) polizza di
assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire
3 miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di
certificazione CEE;
7) manuale di
qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000.
In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti
elementi: prova prevista dalla direttiva, normativa o specifica tecnica
seguita, attrezzature impiegate, ente che ha effettuato la taratura e
scadenza;
8) procedure,
mezzi e personale adibiti alla certificazione dei sistemi di qualità
aziendali ed alla loro sorveglianza di cui agli allegati VII, IX, XII,
XIII, XIV della direttiva 95/16/CEE. L'eventuale accreditamento da parte
di un organismo riconosciuto costituirà utile elemento di valutazione;
9)
planimetria, in scala 1:50, degli uffici e dei laboratori in cui risulti
indicata la disposizione delle principali attrezzature.
Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di
richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio
dovesse ritenersi necessaria.
Qualora si
renda necessario, per prove od esami particolari, il ricorso a strutture
diverse dalla propria o da quelle indicate al precedente punto 4),
l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte
dell'Ispettorato tecnico dell'industria.
B) Sono
autorizzati, su richiesta, in via provvisoria alle certificazioni di cui
agli allegati V, VI, X della direttiva 95/16/CEE, gli organismi di
certificazione nazionali già in possesso di autorizzazione ministeriale
all'effettuazione di entrambe le seguenti certificazioni:
componenti di
cui all'allegato II della direttiva 84/529/CEE;
macchine di
cui al punto 16 dell'allegato IV della direttiva 89/392/CEE.
C) Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite
dei propri organi periferici o per mezzo di organismi tecnici pubblici, a
ciò di volta in volta autorizzati, può procedere al controllo periodico
della esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni.
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